Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12037 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. II, 17/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 17/05/2010), n.12037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29264-2006 proposto da:

M.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, CORSO VITTORIO 287, presso lo studio dell’avvocato

CAMPOLUNGHI MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANI

ROBERTO;

– ricorrente –

contro

APE IMM SRL in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, FORO

TRAIANO 1-A, presso lo studio dell’avvocato VITALI PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NASCIMBENI GIANCARLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 446/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato GAETANI Roberto, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato NASCIMBENI Giancarlo difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso e deposita copia con controricorso e

cartolina di ricevimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1998, Ape immobiliare srl conveniva di fronte al pretore di Macerata M.E., in ragione del fatto che un fondo di quest’ultimo godeva, in forza di contratto, di servitù di passaggio su di altro fondo da essa esponente acquistato; peraltro il M., aveva a sua volta acquistato altro terreno confinante con il suo fondo (dominante) che godeva di facile accesso alla pubblica via e pertanto non necessitava più di detta servitù, di cui chiedeva declaratoria di soppressione.

Si costituiva il M., il quale chiedeva il rigetto della domanda atto rea, spiegando al contempo domanda riconvenzionale di usucapione, remissione in pristino e risarcimento danni.

In esito alla compiuta istruzione, il tribunale di Macerata, divenuto competente a seguito dell’istituzione del giudice monocratico di primo grado, con sentenza del 2001, accoglieva la domanda attorca e respingeva quella riconvenzionale di usucapione e regolava le spese.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il M., cui resisteva la società.

Con sentenza in data 16.5/9.9.2006, la Corte di appello di Ancona rigettava l’impugnazione e regolava le spese.

Osservava la Corte distrettuale che non v’era stata lottizzazione in senso proprio e che le parti allora contraenti avevano costituita la servitù de qua unicamente al fine di ovviare all’interclusione del fondo M..

Ancora, il fatto che la parti cella su cui avrebbe dovuto esercitarsi il passaggio, in relazione alla situazione quale venutasi a creare, fosse destinata a parcheggio pubblico non precludeva di per sè la possibilità di esercitarvi il passaggio per accedere alla via pubblica, considerato anche che il M. aveva di fatto adibito proprio a strada una parte di detta particella.

Rebus sic stantibus, doveva aversi riguardo, ai fini di cui alla presente controversia, unicamente al dettato dell’art. 1051 c.c., di talchè ogni considerazione circa l’opponibilità dei contratti intervenuti risultava superata.

La domanda di usucapione non poteva infine trovare accoglimento in ragione del fatto che mai il M. avrebbe potuto usucapire una servitù di cui già godeva per contratto.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi, il M.; resiste con controricorso la società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente ricorso, ratione temporis, è soggetto alla disciplina di cui all’art. 366 bis c.p.c. cosa questa che comporta l’obbligo di formulazione dei quesiti.

Tanto premesso, con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione su di un fatto controverso, decisivo ai fini del decidere, da cui il quesito che segue: “dica la Corte se, in presenza di specifici motivi di appello, formulati ex art. 342 c.p.c. come è stato nel caso, il problema del collegamento tra la strada realizzata e l’obbligo imposto ai vari proprietari dal Comune, ex art. 31 (comma 5), L.U., il giudicante possa esimersi da una puntuale disamina degli stessi, in violazione dell’art. 112 c.p.c. … dovendo ritenersi in caso contrario la configurabilità di una violazione del diritto di difesa garantito dall’art. 111 Cost., che garantisce il giusto processo e dal l’art. 24 Cost. che ne garantisce l’inviolabilità, avendo l’appellante diritto all’effettiva disamina degli specifici motivi di appello, dato che, in caso contrario, tramite motivazioni apparenti o per relationem, si rischierebbe di vanificare l’istituto del secondo grado, destinato all’effettivo approfondimento in fatto e diritto della materia del contendere”.

In base alla consolidata giurisprudenza formatasi al riguardo, devesi rilevare come il quesito come proposto risulti inammissibile, in primo luogo in quanto lo stesso propone cumulativamente due censure, una di diritto e l’altra attinente alla motivazione, cosa questa non consentita (cfr. Cass. 19.12.2006, n 27130) e in secondo luogo perchè per un verso (relativamente alla questione di diritto) si risolve in una enunciazione di carattere astratto e generale, priva di specifica relazione al profilo della controversia di cui si discute (cfr. Cass. SS. UU. 1 1.3.2008, n 6420), e, per altro verso, non prospetta un fatto controverso, ma la valutazione in diritto di un modo di atteggiarsi della concessione edilizia, in cui la condizione che si vorrebbe apposta secondo l’interpretazione che ne ha data la Corte distrettuale in realtà non sussisterebbe, atteso che la stessa non sarebbe ricavabile dal contesto che integrerebbe una situazione contigua alla lottizzazione, ma non integrante una situazione coincidente con la lottizzazione; trattasi all’evidenza di una valutazione di diritto, che non può essere in nessun caso definita “fatto controverso”.

Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il secondo mezzo si lamenta violazione di legge in relazione all’art. 1055 c.c. ritenuto applicabile anche all’ipotesi di reciproche servitù volontarie, invece di applicare a queste ultime il meccanismo di estinzione delle servitù volontarie.

La tesi sostenuta risulta sfornita di riscontri; invero, mentre la giurisprudenza citata in ricorso si riferisce a modi di acquisto delle servitù quali l’usucapione e non a servitù convenzionali, anche recentemente questa Corte ha avuto modo di ribadire (v. Cass. n 12297 del 2006) l’orientamento seguito in sentenza, secondo cui la causa estintiva prevista dall’art. 1055 c.c. opera con riguardo ad ogni servitù che si ricollega ai presupposti del passaggio coattivo, secondo il disposto dell’art. 1051 c.c., anche se sia stata convenzionalmente costituita.

Anche tale mezzo risulta pertanto sfornito di pregio.

Con il terzo motivo, singolarmente intestato a “contraddittorietà ed insufficienza di motivazione in ordine alla violazione degli artt. 832, 869 e 871 c.c., dedotta dal secondo motivo di appello”, così invocando l’art. 360 c.p.c., n. 5 ci si duole di una addotta violazione di legge, che sarebbe in realtà stata disattesa dal giudice di appello con motivazione contraddittoria o insufficiente.

Risulta evidente la indebita commistione del vizio di violazione di legge con quello motivazionale, atteso che se la motivazione adottata per risolvere una prospettata questione di diritto è immotivata o comunque priva di sufficiente supporto motivazionale, la conseguenza non può che essere la violazione (o la falsa applicazione) delle norme invocate.

Basterebbe questo rilievo a rendere privo di pregio il motivo in esame; volendo tuttavia interpretare la censura de qua nel senso più favorevole al ricorrente, devesi rilevare che non v’ha dubbio che il tracciato del percorso su cui la servitù di passaggio si esercita sia, in parte, insistente su di una zona destinata dal PRG a parcheggio pubblico; peraltro,tale dato, non estrinsecatosi a tutt’oggi in attività espropriativa, nè in altro principio di attuazione del disposto del PRG al riguardo, concerne il solo profilo urbanistico, che va tenuto distinto da quello civilistico, che è quello che nella materia in esame rileva; al fine di regolare le emergenze civilistiche di contrasto, il legislatore considera le situazioni fattuali, che al momento descrivono l’esistenza, nella zona destinata a parcheggio pubblico, di una strada costruita proprio per esercitarvi la servitù de qua.

Se dunque devesi concludere nel senso che il profilo urbanistico, segnatamente in quanto non attualizzato, non può essere di ostacolo all’applicazione delle norme civilistiche che regolano la materia in esame, devesi dare al quesito conclusivo, la cui ammissibilità appare quanto mai dubbia proprio perchè la formulazione di esso risente della rilevata commistione concettuale tra violazione di legge e vizio motivazionale, risposta nel senso che il piano urbanistico e quello civilistico vanno tenuti distinti, con conseguente astratta ininfluenza concreta dell’uno sull’altro, atteso che il legislatore ha riguardo alla situazione fattuale.

In ragione di tanto, anche tale motivo deve essere respinto e, con esso il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da. dispositivo.

P.Q.M.

la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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