Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12037 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 678/2016 proposto da:

COMUNE DI ARAGONA, P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO, 41, presso lo studio

dell’avvocato SIMONE GRASSI, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE MAZZA;

– ricorrente –

contro

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE

NAVI, 20, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MERANDA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DANILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1294/2015 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato a due motivi, il Comune di Aragona ha impugnato la sentenza del Tribunale di Agrigento, in data 7 ottobre 2015, che aveva rigettato l’appello proposto da essa Amministrazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Aragona che, a sua volta, aveva accolto la domanda avanzata da F.R. per ottenere la declaratoria di illegittimità delle bollette di pagamento emesse dal predetto Comune per l’approvvigionamento idrico abitativo, siccome calcolate in base ad un regime tariffario ad importo fisso, prescindente dall’effettivo consumo, con condanna dell’ente convenuto alla restituzione della somma di Euro 3.074,13, indebitamente percepita;

che il Tribunale osservava: 1) non era contestato che il contratto di somministrazione inter partes – non prodotto in atti – non prevedesse alcuna obbligazione in capo all’utente del servizio idrico di versare “un prezzo corrispondente ad un consumo minimo, ancorchè non effettuato”; 2) la eterointegrazione del contratto ex art. 1339 c.c., in base all’art. 36 del Regolamento comunale, che prevedeva un consumo minimo garantito, era da escludere in quanto lo stesso Regolamento (artt. 33 e 36) faceva riferimento al “consumo minimo convenuto” e, dunque, a tal fine occorreva una pattuizione negoziale; 3) in ogni caso, sulla scorta del precedente di cui a Cass. n. 5209/2015 e stante “il carattere generico e programmatico” delle previsioni del citato Regolamento comunale, si richiedeva al Comune l’emanazione di un “atto amministrativo che detti misura e modalità concrete di determinazione del canone a forfait”, atto che non era stato prodotto in primo grado; 4) la F. non aveva fatto alcuna ammissione in ordine “agli asseriti consumi effettuati”; 5) la fatturazione da parte del Comune prevedeva anche il canone mensile di disinquinamento, non dovuta in assenza di prova sull’esistenza di un impianto di depurazione funzionante;

che resiste con controricorso F.R.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) con il primo mezzo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c., nonchè degli artt. 33, 34 e 36 del Regolamento per la concessione dell’acqua potabile del Comune di Aragona approvato con Delib. Consiliare 18 giugno 2003, n. 18. Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato i citati articoli del Regolamento comunale, da cui derivava l’integrazione cogente del contratto di somministrazione in ordine al pagamento del consumo minimo garantito, secondo un importo, non contestato dalla F., determinato da atti amministrativi depositai ritualmente, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di secondo grado;

a.1) il motivo è inammissibile. Esso – oltre non fornire specifica contezza dei contenuti delle norme regolamentari e contrattuali all’uopo rilevanti e a difettare di puntuale indicazione e localizzazione (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) di tutti gli atti su cui si fonda – manca, in via dirimente, di impugnare l’ulteriore e autonoma ratio decidendi su cui si basa la sentenza di secondo grado (e che da sola è idonea a sorreggere la decisione), ossia della necessità di una determinazione negoziale del consumo minimo garantito (in linea con l’orientamento di questa Corte enunciato dalla sentenza n. 5209/2015), siccome imposta, nella specie, dallo stesso Regolamento comunale del 2003;

b) con il secondo mezzo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., avendo il Tribunale errato a ritenere sussistente un indebito oggettivo in presenza di un contratto valido ed efficace e di una mera contestazione della fatturazione;

b.1.) il motivo è inammissibile. Esso, infatti, per un verso (là dove assume che la F. si sia limitata ad una denuncia di erronea fatturazione) travisa quanto risultante dalla sentenza impugnata (giacchè il Tribunale ha affermato che la contestazione dell’utente riguardava in toto gli “asseriti consumi effettuati” e la legittimità del regime tariffario a forfait); per altro verso, non coglie la ratio decidendi che sorregge la pronuncia e cioè l’insussistenza di una obbligazione in capo all’utente del servizio idrico di pagare un canone minimo fisso, prescindente dalla commisurazione in base ai consumi effettivi, perchè estranea agli obblighi contrattuali, con conseguente indebita percezione delle somme fatturate dal Comune in forza del predetto titolo;

che le ragioni anzidette non sono scalfite dalle osservazioni di cui alla memoria del ricorrente, la quale, in ogni caso, avendo solo funzione illustrativa, non può integrare carenze o emendare vizi dell’atto di impugnazione;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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