Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12037 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 06/05/2021), n.12037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19465-2015 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TRIONFALE n. 5637, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

BATTISTA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO COCCIOLI;

– ricorrente –

contro

D.M.V.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA

48, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO PILEGGI, rappresentata e

Difesa dall’Avvocato NICOLA ROBERTO TOSCANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 883/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/05/2015 R.G.N. 887/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte d’Appello di Bari ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale la predetta era stata condannata al risarcimento del danno in favore di D.M.V.D. per il demansionamento da quest’ultima subito;

la Corte riteneva che l’appello, con un unico e poco lineare motivo di gravame, fosse generico e privo di qualsiasi efficacia critica rispetto alla decisione impugnata;

l’Azienda Ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso della D.M.;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 e dell’art. 342 c.p.c.;

la ricorrente sottolinea come il regime dell’appello cui avrebbe dovuto farsi riferimento era quello di cui alle norme previgenti rispetto alle modifiche apportate dalla L. n. 134 del 2012 e rimarca come la specificità dei motivi di appello dovesse essere commisurata alla specificità della motivazione della decisione impugnata;

essa quindi ripercorre i profili di doglianza, illustrando quella che sarebbe stata, secondo la propria logica impugnatoria, la logica contrapposizione di essi rispetto alle argomentazioni del primo giudice;

il motivo va disatteso;

anche prima delle modifiche cui fa cenno il motivo di ricorso l’atto di appello soggiaceva comunque a regole di formulazione, tali da imporre di “individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva” (Cass. 23 ottobre 2014, n. 22502), come anche di indicare “le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”, risultando” “inammissibile l’atto di appello che, senza neppure menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice e si limiti ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado” (Cass. 20 marzo 2013, n. 6978);

del resto, anche la Corte territoriale, nel decidere, ha fatto riferimento a giurisprudenza appunto relativa a tale preesistente assetto normativo;

premesso ciò, in questa sede costituisce in ogni caso ragione assorbente la mancata trascrizione, neanche in stralcio, dei passaggi ritenuti decisivi dell’atto di appello nell’ambito dell’argomentare del ricorso per cassazione;

la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077); la parte, quindi, non è dispensata dall’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perchè la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226);

la formulazione delle censure si pone in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3, 4 e 6 cit. disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, nel riferirsi con specificità al contenuto di atti cui essa si rimanda o si fonda, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, con l’inserimento logico del contenuto rilevante di essi nell’ambito del ragionamento impugnatorio;

per precedenti in senso analogo a quanto qui ritenuto si possono vedere, tra le molte, v. Cass. 23.6.2020, n. 12360 e Cass. 7 giugno 2019, n. 15508;

le spese del grado restano regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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