Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12036 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. II, 31/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BAINCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell’avvocato

BARLETTELLI PATRIZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato TERNULLO

FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato LIPERA

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato AMBROSINI GIANFRANCO;

– controricorrente –

e contro

M.G.;

– Intimato –

avverso la sentenza n. 477/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato G. FIERMONTE con delega dell’Avvocato GIANFRANCO

AMBROSINI difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22-9-1993 P.P. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona B.I. e M.R. e, premesso di essere vedova di M. R., deceduto il (OMISSIS), assumeva che il “de cuius” era proprietario di una casa di civile abitazione sita in (OMISSIS) lasciata con testamento alla di cui madre B.I., violando così le norme sulla quota riservata ai legittimari; l’esponente deduceva di aver convenuto in giudizio la B. chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie, e di aver successivamente appreso che il suddetto immobile era stato oggetto di vendita in data 9-4-1986 da parte della B. in favore della figlia R. M..

Tanto premesso, l’attrice chiedeva dichiararsi la simulazione del contratto suddetto o, in subordine, revocarsi lo stesso, con condanna delle parti convenute ai risarcimento dei danni.

Si costituivano in giudizio entrambe le convenute contestando il fondamento delle domande attrici di cui chiedevano il rigetto.

Con sentenza del 24-6-1998 il Tribunale adito rigettava le domande attrici.

Avverso tale sentenza proponeva impugnazione la P. premettendo che il Tribunale di Verona con sentenza 1294/1997 passata in giudicato aveva ridotto le disposizioni testamentarie effettuate da Ma.Ro. con testamento olografo del 1-3-1984 nei limiti della quota della quale il testatore poteva disporre, ed aveva attribuito all’appellante la quota pari alla metà dell’immobile caduto in successione; aggiungeva che la domanda dell’esponente doveva essere qualificata come avente natura di accertamento di simulazione relativa dissimulante una donazione in favore della figlia, e che pertanto il giuramento decisorio deferito in merito al mancato pagamento del prezzo della vendita del bene da parte dell’acquirente era ammissibile.

La B. e la M. resistevano al gravame.

Interrotto il processo in seguito al decesso della B. dichiarato dal procuratore dell’appellata, e riassunto il medesimo da parte dell’appellante, il procuratore di M.R. depositava rinuncia di quest’ultima all’eredità della madre, mentre non si costituivano in giudizio le eredi della B..

La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 21-3-2005 ha rigettato il gravame.

Avverso tale sentenza la P. ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui M.R. ha resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Deve poi dichiararsi la inammissibilità del ricorso principale proposto nei confronti di M.R. quale erede della B., avendo la M. rinunciato all’eredità di quest’ultima, come evidenziato dalla sentenza impugnata.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale nei confronti della M. in proprio, si osserva che con il primo motivo la P., denunciando carente ed illogica motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver ammesso il giuramento decisorio deferito a M.R. e ad B.I. in ordine al pagamento del prezzo relativo alla vendita dell’immobile stipulata il 9-4-1986.

La ricorrente principale afferma che in una controversia avente ad oggetto la simulazione relativa di un contratto di compravendita dissimulante una donazione la prova del mancato pagamento de prezzo assume una importanza fondamentale ai fini del raggiungimento dell’unica possibile fonte di prova della simulazione, ovvero la presunzione; infatti, qualora si dimostri che il prezzo, che il venditore dichiara di aver ricevuto, in realtà non è stato mai versato, scatta la presunzione, risalendo da un fatto noto (mancato pagamento del prezzo nonostante la contraria dichiarazione nell’atto) ad un fatto ignoto (“animus donandi”), rivelatore della natura simulata della vendita.

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha ritenuto inammissibile il suddetto giuramento decisorio per difetto del requisito della decisorietà, posto che la conferma o la negazione della circostanza dell’avvenuto pagamento del prezzo da parte del venditore è stata considerata del tutto inidonea a costituire prova della sussistenza o della insussistenza della volontà delle parti di concludere un contratto di vendita, la cui esistenza ed efficacia prescinde dall’adempimento o meno dell’obbligo da parte dell’acquirente di provvedere al pagamento del prezzo.

Orbene, premesso che la valutazione, positiva o negativa, della decisorietà della formula del giuramento decisorio è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, il cui giudizio circa l’idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all’accertamento espresso dal predetto giudice (vedi “ex multis” tra le più recenti pronunce di questa Corte Cass. 13-11-2009 n. 24025), si osserva che il convincimento della Corte territoriale è immune da tali vizi, essendo evidente che il giuramento in questione, così come formulato, è carente del requisito della decisorietà; invero il fatto che la M. abbia o meno corrisposto alla B. il prezzo di vendita dell’immobile predetto, attenendo all’adempimento della relativa obbligazione da parte dell’acquirente, non integra di per sè, nel caso di risposta negativa a tale domanda da parte del soggetto cui il giuramento stesso viene deferito, la prova inequivocabile della volontà dei contraenti di non voler concludere una vendita bensì una donazione.

La stessa ricorrente, del resto, è ben consapevole della fondatezza di tale rilievo, allorchè sostiene che la prova, emergente dall’esito dell’espletamento del giuramento decisorio, del mancato pagamento del prezzo di vendita – nonostante nell’atto si fosse dichiarato che il prezzo era stato corrisposto – consentirebbe di risalire da un fatto noto al fatto ignoto, costituito dall'”animus donandi”, sintomatico dell’esistenza della simulazione della vendita, considerato altresì che la prova della simulazione può avvenire per presunzioni; e tuttavia proprio tali argomentazioni confermano che la formula del giuramento decisorio di cui la P. aveva chiesto l’ammissibilità era priva del requisito della decisorietà (dovendosi integrare, secondo lo stesso assunto della ricorrente, l’esito del giuramento decisorio con la prova presuntiva); in proposito è noto che la formula del giuramento decisorio deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'”on iuratum sit”, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto, con la conseguenza che detto mezzo probatorio non può servire per l’acquisizione di elementi presuntivi, da valutarsi in concorso ed in relazione con gli elementi già raccolti (Cass. 23-2- 2006 n. 4001), e che quindi è inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticamente all’accoglimento della domanda, ma richieda una vcalutazione di tali fatti da parte del giudice di merito (Cass. 3-1-2011 n. 39).

Con il secondo motivo la ricorrente principale, deducendo nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., erronea applicazione dell’art. 190 c.p.c. e manifesta illogicità della motivazione, rileva che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto inammissibili le prove per interpello e testi articolate dall’appellante in sede di precisazione delle conclusioni in quanto già formulate nel giudizio di primo grado, non ammesse e non riproposte all’udienza di precisazione delie conclusioni; invero l’omessa riproposizione definitiva delle conclusioni era dipesa dalla mancata partecipazione a quella udienza del procuratore dell’esponente per impossibilità oggettiva, cosicchè non poteva presumersi da ciò l’abbandono delle istanze precedentemente formulate.

La censura è inammissibile.

Il giudice di appello ha affermato che i capitoli delle prove per interpello e testi dedotte dall’appellante in sede di precisazione delle conclusioni riproducevano quelli già formulati dalla P. nel giudizio di primo grado nella memoria depositata il 28-2-1995; ha aggiunto che il procuratore dell’attrice all’udienza del 12-10-1995 aveva insistito per l’ammissione di tali prove, che il procuratore delle controparti si era opposto alla ammissione, e che il giudice istruttore aveva rinviato la causa all’udienza delle precisazione delle conclusioni, nella quale il difensore della P. non era comparso e non aveva quindi più reiterato l’istanza per l’ammissione di istanze istruttorie; fa Corte territoriale ha ritenuto pertanto inammissibile la riproposizione delle medesime prove sulle quali l’appellante non aveva più insistito in primo grado.

In proposito, premesso che non risulta (e comunque neppure è stato dedotto) che l’attuale ricorrente abbia censurato dinanzi alla Corte territoriale la mancata ammissione da parte del Tribunale di Verona delle stesse prove che erano state formulate nel giudizio di appello, ne discende l’inammissibilità del motivo, posto che nel giudizio di appello la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare – con motivo di gravame – le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo (Cass. 26-1-2006 n. 1691).

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Deve poi dichiararsi la inammissibilità del ricorso incidentale (con il quale si lamenta che la sentenza impugnata non ha dichiarato nuova la domanda della P. formulata nel giudizio di appello di accertamento della simulazione della vendita per cui è causa in quanto dissimulante una donazione priva dei requisiti di forma) ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3 e dell’art. 371 c.p.c. per la totale omissione dell’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale proposto nei confronti della M. quale erede di B.I., rigetta il ricorso principale nei confronti della M. in proprio, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa interamente tra le parti la spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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