Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12036 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 19/06/2020), n.12036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24359-2014 proposto da:

D.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso

lo studio dell’avvocato AMOS ANDREONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1725/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/04/2014 R.G.N. 7345/2012.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.K. – cittadina italiana che aveva lavorato in Albania dal 1967 come correttrice, poi come insegnante presso licei di scuola pubblica dal 1977 al 1989, rimpatriata in Italia con l’operazione Cora che nell’anno 1992 aveva provveduto a far ritornare i cittadini italiani residenti in Albania qualificati come profughi a seguito del dichiarato stato di necessità di cui al D.P.C.M. 13 marzo 1992 – adiva il giudice del lavoro di Roma al fine di ottenere la pensione di vecchiaia commisurata alla retribuzione spettante per contratto collettivo in Italia ai professori di scuola secondaria pubblica ovvero alla retribuzione ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell’INPS a liquidare detta pensione e, per l’effetto, a corrisponderne i ratei dal 1/2/2008 nell’importo mensile di Euro 928,12 o in quello ritenuto di giustizia.

2. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo corretto il comportamento dell’Inps che aveva erogato la pensione di vecchiaia all’istante applicando minimali di contribuzione convenzionali, senza tenere conto del lavoro effettivamente svolto.

3. La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado e rigettava il gravame proposto da D.K.. A fondamento del decisum argomentava che la normativa applicabile è di carattere speciale, essendo prevista esclusivamente per i cittadini italiani rimpatriati dall’Albania e non suscettibile di interpretazioni estensive. Il riferimento per la determinazione della misura della pensione sarebbe, dunque, di necessità la normativa prevista per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti, esclusa l’applicabilità di normative previste per realtà e categorie differenti, qual è quella degli insegnanti dipendenti di enti statali.

4. D.K. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo, cui l’INPS ha resistito con controricorso.

5. D.K. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. La ricorrente deduce come unico motivo la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1164, in combinato disposto con il D.M. 31 luglio 2007 e con la L. n. 389 del 1989, art. 1. Sostiene che ai fini della ricostruzione della carriera occorrerebbe fare riferimento al minimale di retribuzione vigente in Italia per il settore di appartenenza, senza alcuna distinzione tra ex dipendenti pubblici e privati e dunque, nel caso, alla normativa dell’A.G.O. per le regole di calcolo ed ai CCNL pubblici per la individuazione della retribuzione pensionabile, o quantomeno ai CCNL del settore scuola privata soggetto all’INPS. Aggiunge che se così non fosse la normativa in discussione sarebbe d’impossibile attuazione, atteso che in Albania il sistema socialista prevedeva una presenza totalitaria degli enti pubblici ed escludere tali settori in sede di calcolo della pensione INPS solo perchè di competenza ex INPDAP equivarrebbe a svuotare di significato sia il principio legale di maggior favore, sia il criterio regolamentare della qualifica più prossima previsti dalle fonti menzionate in premessa.

7. Il ricorso è fondato nel senso che si va ad esporre.

Questa Corte ha già affrontato la problematica che ne occupa in più arresti, cui occorre dare continuità (v. Cass. 19440 del 20/7/2018, Cass. n. 17257 del 2/7/2018, Cass. n. 23875 del 2/10/2018).

8. Si è ivi rilevato che l’articolato normativo delineato dalla L. 296 del 2006, art. 1, comma 1164, e dal successivo decreto del Ministero del Lavoro della Previdenza Sociale 31 Luglio 2007 prevede, a favore dei cittadini italiani rimpatriati dall’Albania, la ricostruzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1 gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. La ricostruzione avviene all’interno del sistema assicurativo generale obbligatorio attraverso la costituzione di una vera e propria posizione assicurativa che fa riferimento a periodi di lavoro effettivamente svolti in Albania. Il valore della contribuzione dev’essere determinato in relazione al minimale di retribuzione vigente nel rispettivo settore per il periodo considerato. L’importo dei contributi versati dagli interessati a titolo di riscatto del lavoro all’estero, per i periodi per i quali viene effettuata la ricostruzione, è rimborsato.

9. In base ai plurimi elementi letterali contenuti nelle norme – le quali fanno riferimento ai periodi di effettivo lavoro ed ai relativi settori – è stato escluso che si possa sostenere la tesi di un mero intervento assistenziale che prescinda dalla normativa valevole in materia contributiva per il lavoro effettivamente svolto ovvero di un intervento assistenziale uguale per tutti. La legge, infatti, parla di AGO (e diversamente avrebbe parlato di gestione assistenziale); di posizione assicurativa ed anzianità contributiva (che mancano nei trattamenti di natura assistenziale); fa riferimento ai periodi di lavoro dipendente o autonomo effettivamente svolti in Albania; prevede il rimborso dei contributi versati per il riscatto dei periodi di lavoro all’estero; lega il valore dei contributi al concetto di “minimale contributivo”, dovendosi perciò tener conto che secondo la relativa normativa esso va calcolato non solo in relazione a quanto dovuto al lavoratore, ma anche per un importo che non può mai essere inferiore ad un minimale stabilito dalla legge.

10. Si tratta di elementi testuali univoci nel senso della natura previdenziale della prestazione e che, invece, non rivestirebbero alcun significato nell’ottica di un intervento assistenziale uguale per tutti. Inoltre, il riferimento contenuto nella normativa “al settore” va riferito anche alle diverse tipologie di attività lavorativa (anche dipendente) ed alle qualifiche rivestite dai lavoratori interessati; come si ricava, peraltro, anche dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U. sentenza n. 11199 del 29/07/2002) la quale a proposito del minimale contributivo previsto dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389) – vigente al momento dell’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006 – lega la relativa base di calcolo alla retribuzione “che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”)”.

11. La normativa richiamata ha voluto in sostanza assicurare ai cittadini italiani rimpatriati dall’Albania una posizione assicurativa, corrispondente ai periodi di lavoro dipendente od autonomo effettivamente colà svolti, di valore pari a quella cui essi avrebbero avuto diritto se avessero lavorato in Italia; ciò al fine del raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per l’erogazione di una prestazione pensionistica di natura previdenziale nell’ambito dell’AGO; mentre non rileva per la legge se i medesimi cittadini italiani abbiano o meno conseguito una pensione straniera per effetto della stessa attività svolta in Albania.

12. Per tale motivo, al fine di rendere operante tale parametro nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ove dev’essere operata la ricostruzione della posizione assicurativa, occorrerà confrontare il lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolto in Albania dal 1 gennaio 1955 al 31 dicembre 1997, quale risultante dall’idonea documentazione prodotta ai sensi del D.M. 31 luglio 2007, art. 1, con quello maggiormente corrispondente in Italia nella detta assicurazione A.G.O., e da esso desumere il minimale di retribuzione.

13. Ciò posto, si è però parimenti escluso che ai fini in questione si possa applicare sempre e soltanto un’unica normativa in materia di minimale contributivo, posto che la legge fa riferimento invece al “minimale di contribuzione vigente in Italia nei periodi interessati”.

14. Pertanto, occorre tenere presente il fatto che la normativa dettata in materia di minimale contributivo è mutata nel corso del tempo, sicchè non si può applicare un unico criterio normativo di riferimento (come vorrebbe la parte ricorrente, che chiede di applicare per l’intero periodo della L. n. 389 del 1989, art. 1, comma 1), dovendo bensì trovare applicazione i diversi criteri vigenti nel periodo di svolgimento dell’attività lavorativa in relazione alla quale occorre operare la ricostruzione della posizione contributiva; fermo restando, in base a quanto detto sopra, che va dato rilievo all’attività lavorativa effettivamente svolta nei settori e con le qualifiche di riferimento, come sopra chiarito, se ed in quanto assumano rilievo ai fini dell’applicazione della stessa normativa vigente nel tempo.

15. In definitiva, la soluzione adottata dall’Inps e ratificata dal giudice di merito, che ha applicato un unico parametro di calcolo prescindendo dall’attività lavorativa effettivamente espletata, non è conforme a diritto, dovendosi invece applicare i diversi criteri vigenti nel periodo di svolgimento dell’attività lavorativa in relazione alla quale opera la ricostruzione della posizione contributiva, con riferimento all’attività lavorativa effettivamente svolta nei settori e con le relative qualifiche, od a quello maggiormente corrispondente in Italia nella detta assicurazione A.G.O., se ed in quanto assuma rilievo ai fini dell’applicazione della stessa normativa vigente nel tempo.

16. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame attenendosi al principio sopra individuato.

17. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

18. In ragione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA