Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12036 del 16/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26268/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

GIOVANNI CRESCI e MARIANO RUSSO;

– ricorrente –

contro

ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. Società con socio unico soggetta a

direzione e coordinamento di Enel S.p.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in

persona del suo procuratore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato SIMONE CARRANO che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4481/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza resa pubblica il 12 novembre 2014, la Corte di appello di Napoli rigettava l’appello proposto da C.A. avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, il quale, a sua volta, aveva accolto la domanda di Enel Distribuzione S.p.A. di condanna della C. al pagamento della somma di Euro 3.066,40, oltre accessori, a titolo di differenza tra consumi registrati e consumi presunti di energia elettrica nel periodo 1996/2001;

che la Corte territoriale confermava la decisione di primo grado anzitutto sul presupposto che questa – contrariamente a quanto opinato dall’appellante – non fosse fondata “sulla dolosa sottrazione di energia elettrica”, bensì sulla constatazione circa “la differenza tra i consumi pregressi al preteso furto” del contatore (denunciato nel marzo 2011) e “quelli medi calcolati sulla base delle tabelle Utif”, rilevando altresì che i consumi presunti si fondavano sul “numero degli elettrodomestici rinvenuti nell’abitazione della C.”, là dove la dedotta assenza dall’abitazione “per un certo periodo” non risultava compatibile “con saltuari o continuati periodi di assenza e dunque di utilizzo della apparecchiature elettriche” rispetto al periodo di accertamento presunto dal 1996 al 2001;

che il giudice di appello evidenziava, poi, il dato, ritenuto “decisivo” e documentato dall’Enel, per cui nel periodo dal 1996 al 2001 i consumi erano stati di 10.094 kwh, mentre nel periodo dal 2001 al 2006 i consumi “registrati” erano stati di 21.932 kwh, così da indurre a ritenere che nel primo periodo “vi (era) stata molto probabilmente alterazione del contatore in dotazione”;

che per la cassazione di tale sentenza ricorre C.A. sulla base di due motivi;

che resiste con controricorso l’Enel Servizio Elettrico S.p.A. (già Enel Distribuzione S.p.A.);

che, a seguito di ordinanza interlocutoria n. 22502 del 2016, di rinvio a nuovo ruolo, la causa è pervenuta all’adunanza in camera di consiglio del 16 marzo 2017, previa comunicazione della proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione della predetta adunanza;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “nullità della sentenza o del procedimento – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti”, per aver la Corte territoriale omesso di esaminare il fatto decisivo “dell’assenza del misuratore” di energia elettrica, che non avrebbe “potuto assolutamente consentire all’Enel di richiedere il pagamento dei consumi, derivanti dalla differenza tra quelli reali ed i presunti ai sensi delle tabelle UTIF”;

a.1) il motivo non può trovare accoglimento. A prescindere dal fatto che la ricorrente non dà contezza, anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di dove e quando ha dedotto la specifica questione in sede di merito, è comunque dirimente osservare che l’assenza del misuratore è circostanza fattuale – sul cui dedotto esame, ai sensi del vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c., si incentrano le censure – che la sentenza impugnata (come già quella del primo giudice) ha, con tutta evidenza, considerato, giacchè la ratio decidendi ruota intorno ad un accertamento presuntivo sul consumo di energia elettrica che, altrimenti (in presenza del misuratore), non avrebbe avuto modo di porsi;

b) con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “violazione dell’art. 132 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento – irriducibile contrarietà ed illogicità manifesta della motivazione”. La Corte di appello sarebbe incorsa in “motivazione omessa o apparente” a fronte della illogicità manifesta delle seguenti affermazioni: 1) dapprima quella sul fatto che il primo giudice non ha fondato la decisione sulla dolosa alterazione di energia elettrica, di cui non vi sarebbe prova alcuna, e, poi, quella sulla esistenza di una probabile alterazione del contatore; 2) dapprima quella sul fatto che la casa familiare ben potrebbe essere rimasta disabitata per un certo periodo di tempo e, poi, quella sulla incompatibilità con saltuari o continuati periodi di assenza rispetto all’accertamento presuntivo dal 1996 al 2001;

b.1) il motivo è infondato. La motivazione della Corte di appello non presta il fianco alle censure di parte ricorrente, in quanto essa si snoda, nel suo complesso, in argomentazioni intelligibili e, dunque, tutt’altro che tra loro inconciliabili e tali da inficiarne in radice la comprensibilità. E’, difatti, evidente che il secondo giudice ha inteso, con l’affermazione sub 1) di esistenza di una probabile alterazione del contatore, soltanto chiosare, con assunto ad abundantiam, sul giudizio presuntivo, il quale è comunque rimasto ancorato ai dati materiali indicati in sentenza (periodi temporali, tabelle Utif, documentazione Enel) ed alla causa petendi azionata, non essendo stata annessa alla predetta affermazione alcuna conseguenza effettuale (ossia, prescindendo le ragioni della decisione di accoglimento pur sempre dalla eventuale responsabilità correlata all’alterazione del contatore). Quanto, poi, ai rilievi sub 2), non è dato apprezzare alcuna insanabile contraddittorietà nelle affermazioni censurate, tale da deprivare la ratio decidendi della idoneità a sorreggere la sentenza impugnata, posto che da esse si evince chiaramente il convincimento del giudice del merito, che ha inteso confutare l’argomento addotto dall’appellante circa il mancato utilizzo degli elettrodomestici per periodi di assenza dall’abitazione con il rilievo sull’ampiezza temporale del periodo di accertamento presunto (dal 1996 al 2001), tale da deprivare di consistenza l’assunto della C.;

che, pertanto, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA