Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12035 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18446-2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

BERNARDO MASSARO CENERE;

– ricorrente –

contro

CH.ED.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE

di SCIACCA, depositato il 27/06/2016, emesso nel procedimento n.

R.G. 748/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CELESTE Alberto, che, visto

l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio, accolga il regolamento necessario di competenza e

annulli l’ordinanza del Tribunale di Sciacca in data 27/06/2016, con

le conseguenze di legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. C.A. propose opposizione all’esecuzione avverso il pignoramento immobiliare notificato da Ch.Ed. innanzi al Tribunale di Sciacca proponendo in via incidentale querela di falso relativamente all’assegno bancario posto a base dell’esecuzione. Disposta la sospensione del processo principale, il Collegio pronunciò sentenza in ordine alla querela di falso, accogliendola. Proposta istanza di prosecuzione del processo da parte del C., il Tribunale, con ordinanza di data 27 giugno 2016 resa in udienza, ritenuto che le ragioni di sospensione potevano venire meno solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza, rigettò la richiesta di riassunzione del giudizio, confermando la sospensione fino al passaggio in giudicato della sentenza di falso. Ha proposto ricorso per regolamento di competenza C.A.. Il pubblico ministero ha presentato le sue conclusioni scritte ed il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte. Sono seguite le comunicazioni di rito.

2. Con l’istanza di regolamento, richiamando precedente di questa Corte, si espone che la decisione in ordine alla querela di falso spiega immediata efficacia nella causa principale, la quale deve avere corso e non deve essere sospesa.

3. Sia il pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza, che l’istante hanno richiamato il precedente di questa Corte secondo cui in tema di querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege ai sensi dell’art. 225 c.p.c., comma 2, una volta intervenuta la decisione del collegio sul falso prosegue innanzi al giudice istruttore e la successiva decisione deve tenere conto della sentenza di primo grado sulla querela, ancorchè appellata, ovvero della sentenza di appello se sopravvenuta nelle more del giudizio, senza che il processo possa essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della decisione sulla querela poichè non ricorre una ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico ma solo in relazione all’utilizzo di uno strumento probatorio (Cass. 24 luglio 2015, n. 15601).

L’istanza merita accoglimento, ma per ragioni diverse da quelle del precedente richiamato. Il Collegio condivide che lo stato di sospensione non debba ex lege rimanere fino al passaggio in giudicato della sentenza sul falso, ma ritiene, discostandosi dal precedente, che trovi applicazione l’art. 337 c.p.c., comma 2, per le seguenti ragioni.

4. La motivazione di Cass. 24 luglio 2015, n. 15601 si basa su due argomenti fondamentali. Il primo attiene alla natura della pregiudizialità. Si afferma che la decisione della causa sulla querela “è “pregiudiziale” rispetto alla decisione della causa di merito non nel senso supposto dall’art. 295 c.p.c., cioè di pregiudizialità fra controversie aventi ad oggetto diritti di natura sostanziale, bensì nel senso di pregiudizialità riguardo all’utilizzabilità nella causa di merito di una prova, cioè del documento impugnato di falso. Si tratta di una pregiudizialità riguardante l’utilizzo di uno strumento, il documento, cioè di uno strumento probatorio”.

Il secondo argomento attiene a quella che sarebbe l’ipotesi normale considerata dal legislatore, e cioè la decisione comune sulla causa di merito e sulla causa di querela di falso. Si afferma che “se il legislatore ha previsto come ipotesi normale che l’una e l’altra causa siano decise congiuntamente è palese che lo ha fatto nel presupposto che la decisione sulla querela in quanto concernente una prova rilevante per la decisione della causa di merito ed afferente ad una causa che, ancorchè diretta all’accertamento del falso al di là dell’incidenza su di essa, è strumentale alla decisione della causa di merito stessa – dispieghi i suoi effetti in via immediata ai fini della decisione sulla causa di merito”. L’unitarietà della sentenza “significa che la decisione sulla querela, quando è presa, deve dispiegare immediatamente tale strumentalità e, quindi, essere considerata ai fini della decisione di merito. Ne segue che, non diversamente da come la strumentalità immediata si dispiega naturaliter quando entrambe le cause siano decise coevamente a seguito della rimessione totale, se, sempre in tal caso, viene decisa solo quella sulla querela, la causa di merito rimessa in istruttoria dev’essere istruita e, una volta finita l’istruzione e ritornata in decisione, dev’essere decisa dando rilievo alla sentenza sulla querela anche se essa sia stata impugnata”. Non diversamente dunque dal caso della decisione congiunta di causa principale e causa inerente la querela, sia nel caso che il Collegio abbia anticipato la decisione sulla querela rispetto al merito, sia nel caso di causa dipendente dal falso presso altro giudice sospesa ex lege in attesa della decisione sulla querela, sulla causa di merito spiega immediata efficacia la decisione sulla querela in ordine alla sorte da assegnare al documento e il giudizio presso il giudice a quo in stato di sospensione potrà riprendere il suo corso. Nè trova applicazione la sospensione facoltativa di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2, in caso di impugnazione della sentenza sul falso.

Non è inutile aggiungere che di estraneità al campo della pregiudizialità giuridica della querela di falso ebbe a parlare anche Cass. 27 settembre 2002, n. 14062, allo scopo di affermare la non assimilabilità della sospensione prevista dall’art. 355 cod. proc. civ., per il caso di proposizione della querela di falso nel giudizio di appello, alla sospensione di cui all’art. 295 e negare così l’ammissibilità del regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza di sospensione.

Sul punto dell’ammissibilità del regolamento previsto dall’art. 42 cod. proc. civ. l’evoluzione successiva della giurisprudenza di questa Corte è stata però nel senso che nell’ipotesi di sospensione del processo ordinata in applicazione di specifiche disposizioni di legge, diverse dall’art. 295 c.p.c., quale è il caso di cui agli artt. 313 e 355 c.p.c., allorchè sia proposta querela di falso ed il giudice ritenga il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, il controllo di legittimità, in sede di regolamento necessario di competenza, è ammissibile e va limitato alla verifica che la sospensione sia stata disposta in conformità dello schema legale di riferimento e senza che la norma che la giustifica sia stata abusivamente invocata, atteso che non si può procedere a un giudizio anticipato sugli aspetti procedurali o sostanziali della querela di falso, spettanti al giudice della querela, che verrebbe altrimenti espropriato della competenza a decidere su materia a lui riservata (Cass. 30 settembre 2015, n. 19576; 7 giugno 2013, n. 14497; 4 agosto 2010, n. 18090).

5. Tornando a Cass. 24 luglio 2015, n. 15601, ed in particolare al secondo degli argomenti adoperati, la ragione del fatto che la decisione sulla querela spieghi immediata efficacia ai fini della decisione di merito nel caso di trattazione congiunta delle cause non risiede nel nesso di strumentalità ai fini dell’utilizzo di una prova rilevante, ma nella stessa trattazione congiunta. Il simultaneus processus relativo alle controversie connesse assicura il coordinamento dei giudicati, in quanto la contestualità delle pronunce permette al giudice di utilizzare la decisione resa in ordine alla lite pregiudiziale per la risoluzione di quella dipendente. Grazie all’unitarietà del processo la causa di merito si sviluppa contemporaneamente a quella sul falso. Il processo simultaneo è la forma di coordinamento delle decisioni alternativa alla sospensione necessaria. Sul punto va svolto un ulteriore approfondimento.

La necessità dell’uniformazione della decisione pregiudicata a quella pregiudicante, se resa nell’ambito del medesimo processo, è la conseguenza dell’immediata efficacia della sentenza nell’ambito del processo in cui è pronunciata, quale aspetto della sua stabilità o “efficacia naturale”, come affermato da risalente e autorevole dottrina. L’effetto di accertamento in ordine al documento impugnato nella decisione sul falso è dunque la conseguenza della normale efficacia endoprocessuale della sentenza, quale efficacia antecedente il passaggio in giudicato. E’ tale efficacia che spiega il coordinamento delle decisioni nell’ambito del processo simultaneo.

Sotto quest’ultimo aspetto rilevante, per quanto si dirà innanzi, è la particolare evoluzione della giurisprudenza rispetto a taluni punti fermi della dottrina. Ed invero, secondo una parte significativa della letteratura, la sentenza produce effetti prima del suo passaggio in giudicato nell’ambito del processo in cui è pronunciata, ma se è priva dell’autorità del giudicato non può essere utilmente invocata in altro giudizio. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno superato questo vincolo ai fini dell’efficacia esterna della decisione, riconoscendo che “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originano di lite e giustifica sia l’esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l’autorità della sentenza di primo grado nell’ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata”. La conclusione di tale premessa è stata che, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato (come, esemplificando, nel caso previsto dall’art. 75 c.p.c., comma 3), quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 19 giugno 2012, n. 10027). Una volta che sia intervenuta la decisione di primo grado in ordine alla questione pregiudiziale l’istituto della sospensione necessaria di cui all’art. 295 cod. proc. civ. ha esaurito la sua funzione (conformi Cass. 7 luglio 2016, n. 13823; 18 marzo 2014, n. 6207; 18 novembre 2013, n. 25890; 19 settembre 2013, n. 21505; 24 maggio 2013, n. 13035).

Il passaggio in giudicato della sentenza resa sulla causa pregiudicante, previsto dall’art. 297, comma 1, affermano le Sezioni Unite, segna non già il termine di durata della sospensione, ma solo quello di inizio della decorrenza del termine ultimo oltre il quale il giudizio sulla causa pregiudicata si estingue se nessuna delle parti abbia assunto l’iniziativa richiesta per farlo proseguire (significativo è che sia il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 43, a proposito di ripresa del processo tributario sospeso, che l’art. 80 cod. proc. amm., parlino solo di cessazione della causa che ha determinato la sospensione). Con l’interpretazione proposta le Sezioni Unite hanno superato anche l’indirizzo dottrinale che limitava l’applicabilità dell’art. 337, comma 2, alle impugnazioni proponibili avverso sentenze passate in giudicato (opposizione di terzo e revocazione).

L'”efficacia naturale” della decisione giurisdizionale fonda quindi la sua “autorità” (art. 337 c.p.c., comma 2) sia al livello di coordinamento di decisioni legate dal vincolo della pregiudizialità nell’ambito del medesimo processo che al livello di condizionamento esterno sul giudizio dipendente. L’efficacia della decisione è nozione distinta dalla esecutività, quale idoneità a legittimare l’azione esecutiva (l’esecutività provvisoria ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ. in questo quadro è nozione normativa, e non dogmatica), e di tale distinzione vi è traccia proprio nella disciplina sulla querela di falso, laddove, come sottolineato dalla risalente Cass. 7 giugno 1988, n. 3880 (valorizzata peraltro proprio da Cass. 24 luglio 2015, n. 15601), si prevede che non l’autorità dell’accertamento del falso ma solo la sua esecuzione (le disposizioni previste dall’art. 537 cod. proc. pen.) è subordinata al passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 227 cod. proc. civ.). L’istituto della sospensione non viene meno però del tutto perchè per le Sezioni Unite, come si è visto, quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato si accede alla sospensione facoltativa di cui all’art. 337, comma 2.

Per concludere sul punto, ciò che spiega l’immediata incidenza sulla decisione sul merito della decisione sul falso è la normale efficacia della sentenza non passata in giudicato sulla causa pregiudicata. Riconoscere però l’immediata efficacia della sentenza di falso (ossia la sua “autorità”) non implica sul piano logico togliere spazio alla sospensione, come dimostra l’istituto della sospensione facoltativa. In realtà il principio di diritto enunciato da Cass. 24 luglio 2015, n. 15601 non può essere compreso se si resta solo all’argomento dell’efficacia della sentenza di falso e non si fa riferimento all’altro argomento adoperato, quello della negazione della rilevanza del rapporto di pregiudizialità. Si è fuori dal campo della sospensione, e dunque anche da quello della sospensione facoltativa di cui all’art. 337, comma 2, secondo il precedente in discorso, perchè la pregiudizialità non è fra le controversie aventi ad oggetto diritti di natura sostanziale, bensì attiene all’utilizzabilità nella causa di merito di una prova, il documento impugnato di falso. Volendo seguire questo ragionamento bisognerebbe aggiungere che la sospensione ex lege prima della statuizione sul falso ha il carattere della sospensione “impropria”, in quanto relativa ad una “questione” nell’ambito dell’unitario processo (nella specie la questione relativa all’utilizzo di uno strumento probatorio) e viene del tutto meno con la decisione sulla questione, proprio per il carattere “improprio” della sospensione stessa. Il punto è che la querela di falso è idonea a configurare l’oggetto di un autonomo processo, tant’è che può essere proposta anche in via principale. La problematica decisiva diventa allora proprio quella della pregiudizialità.

6. Per riconoscere la pregiudizialità fra il giudizio di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione (un cenno al nesso di pregiudizialità fra causa di falso e causa di merito, nel caso di proposizione in via incidentale della querela, è in Cass. 4 luglio 2011, n. 14578), non è necessario prendere posizione sulla natura del giudizio di falso. Come è noto, è oggetto di discussione in dottrina se oggetto del processo sia l’accertamento del mero fatto del falso documentale (in via eccezionale rispetto alla regola che prevede che oggetto di controversia sia un diritto o uno status) o il rapporto documentato. Il riferimento al rapporto, in quest’ultimo caso, dipende dalla circostanza che il documento è impugnato in relazione alla prova di una situazione giuridica sostanziale (e la legittimazione attiva e passiva sarebbe data dal rapporto documentato e non dalla falsificazione come tale). Affermare che oggetto di accertamento è il rapporto documentato giustificherebbe agevolmente l’esistenza del nesso di pregiudizialità fra giudizio di falso e causa di merito ma, a parte il rilievo della netta prevalenza della tesi del processo di falso come accertamento di un fatto, va evidenziato che il documento potrebbe inerire non necessariamente ad un fatto principale, ma anche ad un fatto secondario. Se l’inerenza del documento oggetto di impugnativa di falso fosse limitata al fatto principale, allora avrebbe senso porre il tema del rapporto documentato quale oggetto del processo, perchè la prova inerirebbe alla circostanza di fatto integrante il fatto costitutivo del diritto o l’elemento di fatto della fattispecie esterna il cui effetto integra uno degli elementi della fattispecie dedotta in giudizio. Se però il documento concerne il fatto secondario il rapporto dedotto in giudizio non viene in rilievo al livello dell’oggetto del processo di falso.

Resta tuttavia, e si tratta del punto decisivo, che dalla falsità dipende il diritto oggetto della domanda. A differenza dell’effetto giuridico derivante dalla fattispecie pregiudiziale ed integrante il fatto costitutivo del diritto sulla base del nesso di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti, l’accertamento della falsità si arresta sul piano della mera rilevanza, che è situazione di per sè inidonea a produrre l’effetto al livello della situazione sostanziale. La rilevanza della falsità tuttavia si combina agli altri elementi della fattispecie e consente il perfezionamento di quest’ultima e la produzione dell’effetto.

Quando poi la querela di falso attinga un documento relativo non alla prova del rapporto dedotto in giudizio ma al rapporto processuale, non diversamente resta condizionata la causa di merito, in quanto la tutela giurisdizionale del rapporto sostanziale resta dipendente dalla legittima esplicazione del rapporto processuale di cui elemento costitutivo è l’autenticità del documento impugnato.

Tutto questo attiene invero alla natura sostanziale del fenomeno. La pregiudizialità della causa di falso ha carattere tipico in quanto è stabilita dalla legge in presenza del nesso di dipendenza da cui è avvinta la causa di merito. In base all’art. 225 c.p.c., comma 2, seconda parte, il giudice istruttore, su istanza di parte, può disporre la continuazione della causa davanti a sè relativamente a quelle domande che possono essere decise “indipendentemente” dal documento impugnato, con ciò intendendosi che la causa non indipendente, e cioè “dipendente”, non può essere trattata e resta sospesa. Con riferimento alle controversie di falso vige pertanto una forma tipica di pregiudizialità-dipendenza, la quale è prevista dalla norma alla condizione che ricorra la dipendenza della decisione della causa di merito dall’esistenza o meno dei fatti provati dal documento la cui genuinità è oggetto di accertamento.

Il riconoscimento da parte del legislatore in forma tipica del nesso di pregiudizialità-dipendenza in relazione alla causa di falso è coerente alla proponibilità anche in via principale della querela indipendentemente dalla pendenza di alcun giudizio (art. 221 c.p.c. e art. 99 disp. att. c.p.c.). Coerentemente alla sua natura di causa pregiudiziale, la questione di falso è idonea a configurare l’oggetto di un autonomo processo. La sentenza che poi decide sulla querela di falso proposta in via incidentale non è una sentenza parziale, è una pronuncia definitiva e rappresenta l’epilogo di un procedimento che, pur se attivato in via incidentale, è comunque autonomo (Cass. 24 luglio 2015, n. 15601; 28 maggio 2007, n. 12399).

Una volta che sia configurata la causa pregiudiziale non può negarsi l’applicazione dell’istituto della sospensione necessaria riconducibile all’area dell’art. 295 c.p.c.La sospensione presupposta dall’art. 225, comma 2, è proprio quella che mira alla prevenzione del conflitto logico fra giudicati, alla base della sospensione necessaria. Dal conflitto fra giudicati non deriva qui l’impossibilità dell’esecuzione simultanea dei giudicati (c.d. conflitto pratico), perchè i beni della vita sono diversi. E tuttavia l’ordinamento mira alla prevenzione della contraddittorietà fra decisioni in ordine alla questione pregiudiziale, nella specie la contraddittorietà fra l’accertamento in ordine al falso e la pronuncia di merito. Le diverse norme che, in relazione alla querela di falso, richiamano la sospensione (artt. 313 e 355 c.p.c., art. 77, u.c., cod. proc. amm. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39), rinviano precisamente al fenomeno della sospensione necessaria. Significativo è che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39, a proposito di sospensione del processo tributario, equipari quali cause di sospensione del processo la querela di falso e la controversia pregiudiziale sullo stato o la capacità delle persone, riconoscendo così in termini tipici l’esistenza del nesso di pregiudizialità-dipendenza con riferimento alle controversie di falso. Le disposizioni del codice di procedura civile sulla sospensione in materia di querela di falso non sono disposizioni che impongano che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, come nel caso previsto dall’art. 75 c.p.c., comma 3.

Ne discende, alla stregua dell’insegnamento di Cass. Sez. U. 19 giugno 2012, n. 10027, che una volta che sulla causa pregiudicante sia intervenuta sentenza e questa sia stata impugnata, la sospensione “può” essere disposta dal giudice del processo pregiudicato ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc.

7. In conclusione va affermato che “una volta intervenuta la decisione del collegio in ordine alla querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e il giudice ha facoltà di disporne la sospensione solo se la sentenza sul falso venga impugnata”. A tale principio di diritto non si è attenuto il giudice del processo. Il giudice ha confermato lo stato di sospensione del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza di falso, facendo applicazione del principio di cui all’art. 295 c.p.c. nonostante che sulla causa di falso fosse intervenuta sentenza di primo grado e non risultasse che la stessa fosse stata impugnata. L’eventuale provvedimento di sospensione può essere adottato solo alle condizioni previste dall’art. 337, comma 2, cod. proc..

8. Costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali la circostanza che la controparte ebbe, nell’udienza in cui fu disposta la sospensione, ad insistere per l’assunzione dei mezzi istruttori e che non ha resistito alla proposta istanza di regolamento.

PQM

accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo, che dovrà essere riassunto nel termine di legge. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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