Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12035 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 06/05/2021), n.12035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

I.P., e Z.S., (padre e madre esercenti la potestà

genitoriale sul minore I.G.), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VIRGINIO ORSINI 19, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO ANTONIO GENTILE, rappresentati e difesi dagli avvocati

GIUSEPPE ALBERTO ROMEO, FRANCESCO VIRGONE;

– ricorrenti –

Contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 781/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/11/2014 R.G.N. 84/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 6.11.14, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza del 21.7.11 del tribunale di Livorno, ha rigettato la domanda dei ricorrenti, quali genitori di I.G., volta al riconoscimento dell’indennizzo L. n. 210 del 1992, ex art. 1 e 2 e dell’assegno una tantum ex art. 2 legge predetta.

In particolare, sulla base di CTU espletata in secondo grado (che ha escluso che la sindrome autistica di cui è affetto il minore fosse riconducibile alla somministrazione del vaccino Hexavac – rientrante nelle vaccinazioni obbligatorie – ed al vaccino Prevenar invece facoltativo -, affermando invece la causa genetica della patologia), la corte territoriale ha rigettato la domanda; ha quindi dichiarato improponibile la domanda di esenzione dalle spese sanitarie, per difetto di previa domanda amministrativa.

Avverso tale sentenza i genitori del minore ricorrono per due motivi di ricorso, illustrati da memoria, cui resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – vizio di motivazione e violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c., artt. 25 e 62 c.p.c., artt. 90 e 92 att. c.p.c., per essersi basata la sentenza su CTU che ha valutato patologia (autismo) diversa da quella effettiva (encefalopatia post vaccinale), quale invece riscontrata dal CTU di primo grado.

Col secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si deduce vizio di motivazione per aver la sentenza impugnata ritenuto improponibile la domanda giudiziale di esenzione spese sanitarie in quanto non preceduta da domanda amministrativa, sebbene nessuna domanda incorra per l’esenzione, restando essa un mero effetto del riconoscimento del diritto azionato all’indennizzo.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, in particolare in considerazione del carattere puramente consequenziale dell’esenzione spese sanitarie rispetto alla pronuncia sulla prestazione principale richiesta.

I motivi sono infondati.

Non sussiste infatti alcuna violazione di legge con riferimento alle disposizioni richiamate dalla parte, atteso che nella specie la parte non deduce alcuna irregolarità formale delle operazioni di consulenza, ma solo censura le conclusioni cui il consulente è pervenuto nel caso di specie.

Nè il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata appare rilevante, essendo escluso che sia deducibile in sede di legittimità il mero dissenso diagnostico. Questa Corte infatti ha già precisato (tra le tante, peraltro in relazione al vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che consentiva una più ampia deduzione del vizio di motivazione, Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 – 01, e Sez. L, Sentenza n. 9988 del 29/04/2009, Rv. 608146 01), che, nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.).

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500 per compensi, oltre S.P.A.D.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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