Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12034 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 19/06/2020), n.12034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26266-2014 proposto da:

FONDAZIONE ENASARCO, in persona del Presidente legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato MARIA SALAFIA, che la

rappresenta difende;

– ricorrente –

contro

T. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

1, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MALADRINO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9639/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/11/2013 R.G.N. 5/2010.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto l’opposizione della soc T. srl, agente di assicurazione, avverso il decreto con cui era ingiunto il pagamento a favore della Fondazione Enasarco di Euro 70.546,67 per contributi dovuti sulle provvigioni liquidate ad alcun subagenti, nel periodo dal quarto trimestre 2000 al terzo trimestre 2005. La Corte ha affermato che l’agente di assicurazione è figura professionale distinta dall’agente di commercio la cui posizione risente di una regolamentazione speciale dettata sia dal codice civile (art. 1753 c.c.), sia dalle norme che disciplinano anche gli aspetti previdenziali (D.P.R. n. 387 del 1961 ed ora AEC 23/12/2003); che la Fondazione Enasarco era stata costituita per gestire la previdenza obbligatoria degli agenti di commercio,ma da tale ambito erano stati sempre esclusi gli agenti di assicurazione che usufruivano di una forma di previdenza autonoma dalla quale erano esclusi i subagenti; che la ratio della diversità di disciplina era da individuarsi nella diversa natura dell’attività esercitata dagli agenti di commercio; che i subagenti di assicurazione si distinguevano dagli agenti di assicurazione solo con riferimento all’impresa preponente svolgendo per il resto la medesima attività e a tale sub contratto si applicava la medesima disciplina del contratto principale di assicurazione.

2. Avverso la sentenza ricorre la Fondazione Enasarco con 4 motivi. Resiste la soc T. arl in Liq. che deposita anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 12 del 1973, artt. 2 e 5, del Regolamento D.M. 24 settembre 1998, artt. 1 e 4 o in subordine degli art. 1324 e 1362 c.c., in relazione al Regolamento Enasarco D.M. 24 settembre 1998, artt. 1 e 4 degli artt. 1742,1749,1752 e 1753 c.c.. In primo luogo si sostiene che il suindicato Regolamento ENASARCO sia una fonte normativa secondaria direttamente utilizzabile per denunciare il vizio di violazione di norme di diritto. Si aggiunge che altrimenti le censure riferite alle suddette norme regolamentari andrebbero intese come proposte sotto il profilo della violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., applicabili anche agli atti unilaterali ai sensi dell’art. 1324 c.c., da cui si desume che il primo criterio interpretativo è quello letterale, che nella specie non sarebbe stato ben utilizzato.

In particolare si afferma che gli errori interpretativi commessi dalla Corte territoriale sarebbero i seguenti: a) aver limitato l’obbligo di iscrizione all’ENASARCO ai soli agenti di commercio; b) avere ritenuto che l’agente di assicurazione e l’agente di commercio siano figure in tutto e per tutto non equiparabili, mentre dalla disciplina codicistica si evince che l’agente assicurativo è riconducibile al paradigma generale di cui all’art. 1742 c.c., con la sola possibilità di deroga di cui all’art. 1753 c.c.; c) per non avere considerato che la figura dell’agente e quella del subagente assicurativo sono considerate del tutto diverse sia dalla direttiva 86/653/CEE,sia dallo stesso D.Lgs. n. 209 del 2005, svolgendo il subagente un’attività distinta, ausiliaria e subordinata rispetto a quella svolta dall’agente. Si sottolinea, infatti, che le diversità esistenti tra agente di commercio e agente assicurativo non avrebbero effetti sostanziali sulla disciplina previdenziale, visto che tutti sono iscritti alla stessa gestione separata dell’INPS e che la mancata iscrizione degli agenti assicurativi all’ENASARCO deriva dalla derogabilità prevista dal citato art. 1753 c.c. e, peraltro, è accompagnata da una forma previdenziale complementare specifica, come si è detto. Tale deroga, peraltro, non riguarda i subagenti assicurativi che quindi sono riconducibili alla previdenza ENASARCO, rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 1742 e ss. c.c..

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. 2 febbraio 1973, n. 12, artt. 2 e 5; del D.M. 24 settembre 1998, artt. 1 e 4 (Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione ENASARCO) oppure, in subordine, degli artt. 1324 e 1362 c.c., in relazione alle anzidette norme regolamentari e degli artt. 1 e 8 disp. Legge in generale.

Si sottolinea, infatti, che le diversità esistenti tra agente di commercio e agente assicurativo non avrebbero effetti sostanziali sulla disciplina previdenziale, visto che tutti sono iscritti alla stessa gestione separata dell’INPS e che la mancata iscrizione degli agenti assicurativi all’ENASARCO deriva dalla derogabilità prevista dal citato art. 1753 c.c. e, peraltro, è accompagnata da una forma previdenziale complementare specifica, come si è detto. Tale deroga, peraltro, non riguarda i subagenti assicurativi che quindi sono riconducibili alla previdenza ENASARCO, rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 1742 e ss. c.c..

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della preleggi, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 343, della L. 7 febbraio 1979, n. 48, artt. 1,4 e 5 (legge applicabile, nella specie, ratione temporis, nonostante la sua sopravvenuta abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 354). Si sostiene l’erroneità dell’interpretazione fornita dalla Corte d’appello dell’art. 343, comma 6, cit., secondo cui tale norma non avrebbe fatto altro che confermare l’esclusione della categoria dei subagenti professionisti dall’obbligo di iscrizione all’ENASARCO, esclusione già prevista dalla precedente normativa.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della preleggi, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 343. Si aggiunge che l’interpretazione contestata nel primo motivo si porrebbe anche in contrasto con le suindicate disposizioni per avere attribuito carattere retroattivo all’art. 343, comma 6, cit., mentre la norma non può che essere intesa come prevedente l’esclusione in oggetto solo per il futuro, in assenza di una dichiarazione del legislatore al riguardo e, anzi, in presenza del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 355, che indica nel giorno 1 gennaio 2006 il giorno di entrata in vigore del Codice.

4. Il motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

5. Va qui ribadito èdata continuità ai principi affermati da questa Corte a partire dalla sentenza n. 4296/2016 secondo cui, “in tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati (tra cui l’Enasarco), cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., sicchè, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all’obbligo di iscrizione all’Enasarco; nè tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e solo in mancanza nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio”.

6. Nella citata sentenza si è affermato che “da sempre per le due indicate categorie di agenti – di commercio e assicurativi – sono dettate discipline profondamente diverse (e questo trova conferma anche negli artt. 1753 e 1905 c.c.); da sempre dalla giurisprudenza di questa Corte si desume che la natura di contratto derivato o subcontratto di subagenzia comporta che, in linea generale, i subagenti siano assoggettati alla stessa disciplina degli agenti, in quanto compatibile. E ciò è confermato anche dall’art. 109 del Codice delle Assicurazioni, secondo cui anche i subagenti assicurativi non possono svolgere la loro attività se non sono iscritti nel RUI, sia pure nella sezione E del registro e non in quella propria degli agenti. Ne deriva che, se per gli agenti è il rispettivo settore produttivo di appartenenza – nella specie: commercio o assicurazione – l’elemento determinante per l’individuazione della disciplina da applicare, lo stesso vale anche per i subagenti, visto che pure l’attività da questi concretamente esercitata è caratterizzata da tale appartenenza. Invero, è del tutto evidente che l’attività di un subagente assicurativo, nella sostanza, è – a parte la figura del preponente – uguale a quella dell’agente assicurativo e molto diversa, invece, da quella del subagente o dell’agente di commercio.

7. Si è ricordato, inoltre, nella citata sentenza che ” i subagenti assicurativi da molto tempo sono inclusi obbligatoriamente nel sistema INPS per la pensione IVS (gestione commercianti) – al pari tutti gli altri agenti e subagenti, sulla sola base dello svolgimento di una attività di agenzia (in senso ampio) svolta in modo abituale e prevalente e senza alcun rilievo alla distinzione dei ruoli (rispettivamente di agente o subagente) – e sono, quindi, dotati di una tutela previdenziale ai sensi dell’art. 38 Cost.. Pertanto, il fatto che la categoria professionale di appartenenza non consenta loro di iscriversi al Fondo di categoria certamente non contrasta con il suddetto parametro costituzionale e, comunque, non ha alcun rilievo nella presente controversia, perchè certamente non autorizza l’ENASARCO a chiederne la contribuzione, in mancanza di un fondamento legislativo adeguato ai sensi dell’art. 23 Cost..

8. Nella descritta situazione appare evidente che all’art. 343, comma 6, del Codice delle Assicurazioni non possa che essere attribuito carattere meramente “ricognitivo”, tenendo conto – come prescrive l’art. 12 preleggi dell’intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione logico-sistematica e teleologica, che trae conferma anche dall’interpretazione genetica della norma stessa, quale si desume dal luogo in cui è inserita sia nell’ambito complessivo del suddetto Codice sia nell’ambito dello stesso art. 343.

9. Infine “Da ultimo, va specificato che la affermata infondatezza della tesi della Fondazione – considerata nel suo insieme e in ogni suo passaggio argomentativo – rende del tutto irrilevanti i prospettati dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 343, comma 6, in oggetto, per asserito contrasto con gli artt. 76,3 e 38 Cost.. Comunque, da quanto fin qui si è detto, emerge con chiarezza che ognuno dei suddetti profili di incostituzionalità è palesemente destituito di fondamento. Infatti: a) il prospettato contrasto con l’art. 3 Cost. è del tutto da escludere ove si consideri che le categorie di persone la cui disciplina della previdenza integrativa viene posta a confronto – cioè i subagenti assicurativi rispetto sia agli agenti assicurativi sia agli agenti degli altri settori – sono categorie non paragonabili, ai fini che qui interessano; b) la presunta violazione dell’art. 38 Cost., comma 2, – derivante dal fatto che la norma priverebbe i subagenti assicurativi di una tutela previdenziale integrativa prima esistente – a parte ogni altra considerazione sull’esistenza della copertura assicurativa INPS e sulla natura meramente integrativa della previdenza ENASARCO, è basata su un presupposto erroneo che è quello di attribuire all’art. 343, comma 6, valore innovativo; c) sullo stesso presupposto sbagliato è fondata anche la prospettata violazione dell’art. 76 Cost., che, quindi, non è del pari neppure ipotizzabile”.

10. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con compensazione delle spese del presente giudizio stante la complessità della questione trattata e l’affermarsi della giurisprudenza di questa Corte solo in epoca successiva alla presentazione del ricorso.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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