Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12034 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. II, 17/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 17/05/2010), n.12034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GROSSI

DANTE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TATONE

GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

DANIPLAST SRL ORA PLASTIK SPA P. IVA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO TRIESTE 150, presso lo studio dell’avvocato ARMANDOLA ROBERTO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SORGENTE

MICHELE;

– controricorrente –

sul ricorso 21352-2005 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GROSSI

DANTE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TATONE

GIOVANNI;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

DANIPLAST SRL ORA PLASTIK S.P.A. P.IVA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO TRIESTE 150, presso lo studio dell’avvocato ARMANDOLA ROBERTO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SORGENTE

MICHELE;

– controricorrente ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1773/2004 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

22/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato ARMANDOLA Roberto, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi ed insiste;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del primo

ricorso, assorbito il secondo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. si opponeva ai decreto ing. emesso dal Giudice di Pace di Bari in favore della ricorrente Daniplast per il pagamento della somma di L. 3.102.290 a titolo di fornitura merce; sosteneva di avere estinto l’obbligazione mediante pagamento a mani di tal rag. D., dipendente della ditta fornitrice, che si era presentato come delegato del creditore e come tale aveva sottoscritto per quietanza l’originale della fattura. La ditta opposta costituendosi, ribadiva di non avere ricevuta alcuna somma e contestava la quietanza a firma del rag. D., che a quell’epoca non era più suo dipendente.

Il G.d.P. previo svolgimento dell’istruttoria (escussione dei testi e ctu grafologica) accoglieva l’opposizione ritenendo che lo S. avesse pagato in buona fede a persona verosimilmente ritenuta rappresentante del creditore.

La sentenza era appellata dalla D. che ne chiedeva l’annullamento, stante la mancanza di buona fede e di diligenza dello S. nel l’effettuare il pagamento. L’adito tribunale di Bari con la sentenza n. 1773/04 accoglieva l’appello, condannando l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado. Il tribunale, rilevata l’incapacità a testimoniare del rag. D.; ritenuta irrilevante la CTU espletata per la verifica della sottoscrizione di quest’ultimo in quanto non parte del giudizio e considerate infine le dichiarazioni rese dai testi e dalle parti, riteneva che il debitore non avesse provato la propria buona fede per cui confermava il decreto ing. opposto.

Ricorre per cassazione avverso tale decisione lo S. sulla base di 3 motivi; resiste con controricorso l’intimata; è intervenuta la Piastik spa in quanto cessionaria del credito per cui è causa, aderendo alle eccezioni e deduzioni proposte dalla srl Danipiast; sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Alla causa in esame è stata riunita quella iscritta ai n. 21352/05, avente ad oggetto altro distinto ricorso per cassazione proposto da S.G. avverso l’ordinanza del 2.3.2005 con cui lo stesso tribunale di Bari, in accoglimento del ricorso avanzato dalla Danipiast srl per la correzione di errore materiale, in data 17.1.05, (data successiva alla notifica del ricorso per cassazione), provvedeva a correggere il dispositivo della sentenza impugnata concernente la somma dovuta a titolo di spese processuali del giudizio di 1^ grado. Resiste con controricorso l’intimata ed è intervenuta in causa la spa Piastik quale cessionaria del credito oggetto di causa. Le parti infine hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 112,157, 246, 342 e 346 c.p.c.)” nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione. Rileva che il tribunale quale giudice d’appello era incorso nel vizio di ultrapetizione e violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, avendo ritenuto incapace a deporre il teste D., sebbene tale incapacità, eccepita in primo grado non fosse stata poi riproposta tra i motivi d’appello e sebbene lo stesso teste non fosse portatore d’interesse alcuno che ne legittimasse l’intervento in giudizio.

La doglianza non appare fondata, invero nell’atto d’appello, l’esponente si era lamentata proprio del fatto che nessuna rilevanza il giudice aveva attribuito all’eccezione d’incapacità a deporre del teste D.; in quanto parte potenziale del giudizio” (v. atto appello pag. 8 ed anche comparsa conclusionale); non può dunque ritenersi avvenuta alcuna rinuncia ex art. 346 c.p.c., essendo evidente la volontà dell’appellante di riproporre in sede di gravame l’eccezione predetta, sulla quale il primo giudice non si era pronunciato.

Con il 2^ motivo de ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 61, 115, 116, 191, 195 c.p.c. e art. 2697 c.c.)”, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione. La doglianza attiene alla ritenuta incapacità a testimoniare del D. e sull’asserita irritualità e irrilevanza della CTU grafologica espletata. Secondo il ricorrente il D. non aveva un interesse concreto a partecipare al giudizio sia pure come parte potenziale ex art. 246 c.p.c., non essendo ravvisabile alcun rapporto di “garanzia” con le parti. Quanto alla CTU grafologica la stessa doveva ritenersi necessaria in quanto la firma sulla quietanza era stata disconosciuta dalla Daniplasi e dallo stesso D..

La doglianza è priva di consistenza.

Questa S.C. ha rilevato che ” … l’interesse che da luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., è solo quello – giuridico, personale e concreto – che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell’azione ovvero all’intervento o alla chiamata in causa. Il relativo giudizio sulla sussistenza o meno di detta incapacità a testimoniare è rimesso – così come quello inerente all’attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni – al giudice del merito, che è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato:

(Casa. Sez. 3^, n. 1101 del 20/01/2006; Cass. n. 1188 del 19.1.2007).

Peraltro non rileva che il giudice d’appello abbia ritenuto di non avvalersi, tra i mezzi istruttori espletati in 1^ grado, della CTU grafologica, in quanto “essendo stata disconosciuta la sottoscrizione di soggetto estraneo al giudizio la perizia è stata espletata in assenza di contraddittorio del periziato”; in realtà il giudicante aveva rilevato, con una valutazione globale delle risultanze istruttorie, che il comportamento dello S. non era stato tale da far presumere la sua diligenza e la sua buona fede e di conseguenza ha escluso efficacia liberatoria al pagamento che questi assume di avere fatto in mani del D..

Si osserva al riguardo che …” il giudice non ha l’obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni, essendo sufficiente che nella motivazione sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere alla decisione quando sia comunque desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa.” (Cass. n. 5328 del 08/03/2007).

Con il 3^ motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla valutazione delle prove orati operata dal giudice a quo, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21; carenza, insufficienza, contraddittorietà della motivazione. Ad avviso del ricorrente il giudice d’appello avrebbe omesso di valutare adeguatamente le risultanze istruttorie, anche con riferimento alle dichiarazioni rese dai teste D. ed a quelle talora contrastanti rese dagli altri testi ( C., F., S.). In realtà esso S. aveva dimostrato la sua buona fede nel pagare a mani dei D. e nell’avere creduto costui delegato al pagamento.

La doglianza è infondata.

Intanto la censura non è in linea con il criterio dell’autosufficienza del ricorso, non avendo riportato integralmente le dichiarazione dei testi che assume contrastanti. Invero l’esponete, più che denunciare specifiche contraddizioni della sentenza, introduce soltanto questioni di merito, incensurabili in questa sede ove sorrette – come nella fattispecie – da motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 15693 del 12/08/2004).

Questa S.C. ha più volte al riguardo statuito che …”. L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. n. 12362 del 24/05/2006).

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato.

Passando all’esame del ricorso iscritto al n. 21352/05, esso è rivolto all’ordinanza del 2.3.2005 con cui lo stesso tribunale di Bari, in accoglimento del ricorso ex art. 287 c.p.c., avanzato dalla Daniplast srl ha proceduto alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata concernente la somma dovuta – se per le spese processuali del giudizio di 1^ grado.

I ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanza di correzione della sentenza impugnata, atteso che, a seguito del ricorso per la cassazione della decisione stessa, la soc. Daniplast avrebbe potuto proporre solo un ordinario mezzo d’ impugnazione (il ricorso incidentale) per il capo della sentenza relativo alle spese, ma non il ricorso di cui agli artt. 287, 288 c.p.c., perchè ciò avrebbe comportato “la violazione del giudicato formatosi sul capo relativo alle spese”.

La doglianza non appare fondata.

A proposito del rapporto tra impugnazione della sentenza e procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., giova premettere che a Corte Costituzionale con sent. 10.11.2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 287 c.p.c., limitatamente alle parole “contro le quali non sia stato proposto l’appello” confermando la regola generale secondo cui “il procedimento di correzione è insensibile alla proposizione dell’impugnazione ed è di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento effetto da errore (latu sensu) ostativo”. Pertanto secondo la medesima Corte “… il sopravvenire dell’appello in pendenza del procedimento di correzione non determina l’improcedibilità di quest’ultimo, così come qualsiasi mezzo d’impugnazione … non comporta nè l’inammissibilità nè l’improcedibilità del procedimento di correzione”. Le esigenze di economia processuale recepite dal legislatore con l’art. 287 c.p.c., in sintesi, sono tali da tollerare la pendenza contestuale del procedimento di correzione e dei provvedimenti d’impugnazione e perfino de procedimento d’appello quando questo sia posteriore a quello di correzione; in conclusione, esse sono poste a fondamento di un’eccezionale disciplina dei rapporti tra procedimento di correzione e procedimento d’impugnazione”.

Ciò posto la proposizione del ricorso per cassazione de quo non ha comportato evidentemente alcuna preclusione alla proponibilità del procedimento di correzione di cui trattasi, per cui è inconferente i richiamo alla violazione del giudicato operato dal ricorrente con riferimento ai capo della sentenza oggetto della correzione ex artt. 287, 288 c.p.c..

Nè d’altra parte tale provvedimento di correzione può essere impugnato avanti al giudice di legittimità. Questa S.C. ha precisato al riguardo che ” … Il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione: infatti, dall’art. 288 c.p.c., comma 4, è espressamente prevista la impugnabilità delle parti corrette, che è rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione”. (Cass. n. 8543 del 05/05/2004; Cass. n. 24061 del 28.12.2004).

Conclusivamente il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso n. 26497/2004 relativo alla sentenza impugnata e dichiara inammissibile quello iscritto al n. 21352/05, riguardante l’ordinanza di correzione impugnata; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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