Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12034 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16229/2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del Direttore Centrale Prestazioni a Sostegno

del Reddito, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO e VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 284/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 28/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’avv. T.A. promosse pignoramento presso terzi nei confronti dell’I.N.P.S. quale debitore esecutato e nei confronti del Banco di Napoli quale terzo pignorato. Resa la dichiarazione positiva da parte del terzo, il giudice dell’esecuzione assegnò le somme richieste nella misura di un terzo e fissò il termine per la riassunzione della causa innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente. L’avv. T.A. propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, relativamente alla decurtazione nella misura di due terzi dell’imposta di registro oggetto dell’esecuzione, ed il giudice dell’esecuzione, all’esito dell’udienza di comparizione di data 17 marzo 2015, senza assumere provvedimenti urgenti, fissò il termine perentorio di giorni sessanta dalla data dell’ordinanza per l’introduzione del giudizio di merito. L’avv. T.A. depositò quindi in data 15 maggio 2015 ricorso presso il Tribunale ordinario di Foggia ed il giudice designato fissò l’udienza di comparizione del 16 settembre 2015. All’udienza del 30 settembre 2015 il giudice autorizzò la notifica del ricorso fissando all’uopo l’udienza del 9 novembre 2015. Il Tribunale con sentenza di data 28 gennaio 2016 accolse l’opposizione e condannò l’I.N.P.S. al pagamento della somma di Euro 213,90 da versarsi al procuratore antistatario avv. T.A., nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.600,00 per onorario. Osservò il Tribunale che non era stato dimostrato il versamento in favore del procuratore antistatario delle spese successive al titolo esecutivo giudiziale, fra cui erano ricomprese le spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione.

Ha proposto ricorso per cassazione l’I.N.P.S. sulla base di cinque motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 409, 617, 618 e 618 bis c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che, benchè il pignoramento fosse stato notificato sulla base di sentenza del giudice del lavoro, l’avv. T., come si evinceva anche dall’epigrafe dell’impugnata sentenza (” T.A….procuratore di se stessa), agiva quale procuratore antistatario, sicchè il giudizio doveva essere introdotto con citazione e che non tempestivi, rispetto al termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, erano il deposito del ricorso in data 15 maggio 2015 e la successiva notifica della citazione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 616, 617, 618 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che l’ordinanza di assegnazione era stata emessa a seguito dell’opposizione in udienza dell’I.N.P.S., sicchè il rimedio esperibile era non l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ma l’inizio del giudizio di merito, come disposto dalla stessa ordinanza, o l’appello, ove si riconosca il valore sostanziale di sentenza.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 618 e 291 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta la ricorrente che il giudice, anzichè autorizzare la notifica del ricorso, avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità del giudizio.

Con il quarto motivo si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,, comma 1, n. 4. Lamenta la ricorrente che nella sentenza impugnata risulta omessa qualsiasi ricostruzione dei fatti di causa.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e D.M. n. 55 del 2014, art. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, nonostante che il valore della controversia fosse pari Euro 545,88, è stato liquidato l’onorario nella misura di Euro 4.600,00 non previsto dalla tabella di cui al citato D.M..

Il primo ed il terzo motivo, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono manifestamente fondati. Il credito azionato “in executivis” dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorchè consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista per l’opposizione all’esecuzione dall’art. 618 bis c.p.c. (Cass. 6 dicembre 2010, n. 24691; 23 agosto 2005, n. 17134; 21 maggio 2007, n. 11804). A norma dell’art. 618 c.p.c., comma 2, l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall’art. 616 c.p.c., con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice (Cass. 7 novembre 2012, n. 19264; 30 dicembre 2014, n. 27527). Il giudizio andava pertanto introdotto con citazione, la quale è stata notificata oltre il termine perentorio fissato dal giudice. Il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito è dunque decorso. L’accoglimento di primo e terzo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi.

Non essendo necessari altri accertamenti la causa può essere decisa nel merito. Al decorso del termine perentorio consegue l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi.

Le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, e cassa la sentenza impugnata; decidendo la causa nel merito dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi;

condanna L’avv. T.A. al rimborso delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.500,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

condanna L’avv. T.A. al rimborso delle spese processuali del giudizio di merito che liquida in Euro 630,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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