Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12033 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. II, 31/05/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., rappresentato e difeso per procura a margine

del ricorso dall’Avvocato Sarro Carlo, elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Roma, di Spagna n. 35;

– ricorrente –

contro

C.A. e L.S., residenti in (OMISSIS),

rappresentati e difesi per procura a margine del controricorso dagli

Avvocati Romano Giovanni e Enrico Romano, elettivamente domiciliati

presso il loro studio in Roma, via Valadier n. 43;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1698 della Corte di appello di Napoli,

depositata il giugno 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

aprile 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avv. Stefania Jasonna, per delega

dell’Avv. Enrico Romano, per il controricorrente;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. LETTIERI Nicola che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. e L.S. convennero in giudizio il loro vicino C.F. chiedendone la condanna, per quanto qui ancora interessa, all’arretramento di una recinzione in lamiere zincate infissa stabilmente al suolo da questi costruita sul confine in violazione della distanza legale di tre metri dalla propria preesistente veduta.

Il giudice di primo grado rigettò la domanda ma, in sede di gravame, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1698 del 1 giugno 2005, la accolse, affermando che detta recinzione, avente un’altezza di metri 2,90, era qualificabile come muro di cinta, avendo carattere di stabilità, e che, essendo stata eretta alla distanza di 1,50 metri, violava la distanza legale imposta dall’art. 907 cod. civ. in favore del diritto di veduta.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 10 novembre 2005, ricorre C.F., affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso C.A. e L. S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 900, 905, 907 e 2697 cod. civ. ed omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere disposto la condanna all’arretramento della recinzione per violazione dell’art. 907 cod. civ. senza previamente accertare se le caratteristiche dell’apertura dell’immobile degli attori integrassero effettivamente un diritto di veduta, omettendo di motivare sul punto ed altresì di considerare che l’onere di provare tale indispensabile presupposto incombeva agli attori e che essi non lo avevano assolto.

Il motivo è infondato.

Il ricorso non specifica se il diritto di veduta posto dagli attori a fondamento della loro domanda di arretramento sia stato validamente opposto in primo grado dal convenuto mediante la contestazione che l’apertura della proprietà degli attori prospiciente il proprio fondo era privo delle caratteristiche fattuali necessarie per poterla qualificare veduta. Nè tale dato emerge dalla lettura della sentenza impugnata, che anzi da per pacifico e non contestata l’esistenza del diritto di veduta in capo agli attori. A ciò merita aggiungere che la contestazione sollevata con il motivo appare incompatibile con le stesse difese svolte nel giudizio di merito dal convenuto, il quale, come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza di appello, non aveva affatto contestato l’esistenza del diritto di veduta vantato dagli attori, ma aveva opposto alla loro pretesa che “le opere realizzate erano pienamente rispettose della normativa in materia di distanze fra costruzioni e distanze da vedute” (pag. 3 della sentenza di secondo grado), adottando una linea di difesa inconciliabile con il dedotto disconoscimento.

Alla luce di tali considerazioni, la decisione impugnata si sottrae agevolmente al vizio di violazione di legge e di motivazione sollevati, avendo la Corte deciso la controversia sulla base di una ricostruzione dei fatti che correttamente ha fatto applicazione del principio di non contestazione, in forza del quale il giudice può porre a fondamento della propria decisione i fatti allegati dalle parti che non siano stati specificatamente contestati, principio ravvisabile nell’ordinamento processuale anche prima della riforma dell’art. 115 cod. proc. civ. introdotta dalla L. n. 69 del 2009 (Cass. n. 5488 del 2006; Cass. n. 13830 del 2004).

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 878, 900, 905 e 907, lamentando che la Corte di appello, muovendo dall’erroneo presupposto che l’art. 907 cod. civ. pone “un divieto assoluto … indipendente dalla esistenza e dalla misura di un concreto nocumento all’esercizio della veduta”, abbia accolto la domanda delle controparti e disposto l’arretramento della recinzione senza verificare in concreto, nè motivare sul punto, se la stessa impediva o ostacolava il diritto dei veduta degli attori.

Il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 900, 905 e 907, censura la sentenza impugnata per non avere verificato se, attesa anche la presenza, come documentato dalla consulenza tecnica d’ufficio, di una recinzione in rete metallica e paletti di ferro e di alberi, la recinzione contestata ostacolava ovvero lasciava immutato in concreto il diritto di veduta delle controparti.

I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione obiettiva, sono infondati.

La Corte di appello ha affermato nella propria decisione che l’opera eseguita dal convenuto era a distanza inferiore di tre metri dalla veduta degli attori e che essa, per le sue caratteristiche strutturali, costituiva un vero e proprio muro di cinta, da considerare, ai fini della norma sulle distanze legali a tutela dei diritto di veduta (art. 907 cod. civ.), come costruzione in senso proprio; sulla base di tale accertamento di fatto, ha quindi condannato il convenuto all’arretramento del manufatto contestato.

Questa conclusione appare giuridicamente corretta.

L’art. 907 cod. civ., che vieta di costruire a distanza inferiore di tre metri dalle vedute dirette aperte sulla costruzione del fondo finitimo, pone un divieto assoluto, la cui violazione si realizza in forza del mero fatto che la costruzione è a distanza inferiore a quella stabilita, a prescindere da ogni valutazione in concreto se essa sia o meno idonea ad impedire o ad ostacolare l’esercizio della veduta (Cass. n. 11199 del 2000; Cass. n. 12299 del 1997). La norma codicistica infatti enuclea in favore del titolare della veduta un diritto perfetto al rispetto della distanza legale da parte della costruzione del vicino, senza introdurre ulteriori condizioni. La soddisfazione di tale diritto non può rimanere pertanto condizionata dalle caratteristiche dell’opera eretta dal vicino, una volta che essa abbia i caratteri della costruzione in senso proprio, così come previsto dalla norma, che usa il termine “fabbricare”, da cui è enucleabile il sostantivo “fabbricato” o “costruzione”.

Non divergono da tale principio le pronunce di questa Corte – richiamate nel ricorso – che, in determinati casi, ai fini della tutela del diritto di veduta, richiedono una valutazione circa l’idoneità dell’opera del vicino ad ostacolarne l’esercizio, valorizzando, in tale prospettiva, la finalità della norma, che è indubbiamente quella di assicurare al titolare del diritto una quantità sufficiente di aria e di luce e di consentirgli la ispectio e la prospectio nel fondo altrui (Cass. n. 5764 del 2004; Cass. n. 1598 del 1993). La lettura di tali decisioni dimostra che tale valutazione è ritenuta necessaria non in tutti i casi, ma soltanto laddove l’opera eseguita non integri un fabbricato in senso tecnico e proprio, ma un manufatto diverso (quale ad esempio una rete plastificata o una recinzione in telo), non costituente costruzione in senso tecnico, pur nell’accezione molto ampia accolta dalla giurisprudenza. Con riferimento a tali manufatti si sostiene che essi, ai fini della tutela del diritto di veduta, appaiono assimilabili al fabbricato soltanto a condizione che effettivamente ne ostacolino l’esercizio. Per contro, queste stesso orientamento conferma che nel caso in cui l’opera abbia le caratteristiche di costruzione in senso proprio tale accertamento non è necessario.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, pertanto, la valutazione che l’opera ostacoli in concreto il diritto del vicino è richiesta non già in funzione limitativa del relativo diritto di veduta, ma al fine di estenderne la tutela anche a quei manufatti non aventi la caratteristica di fabbricato in senso proprio.

Alla luce di tali principi, le censure sollevate dal ricorrente non possono essere accolte, una volta tenuto conto che la Corte di appello, come si è già sottolineato, ha riconosciuto al manufatto eseguito dal convenuto le caratteristiche del muro di cinta, vale a dire di una costruzione in senso proprio (Cass. n. 12299 del 1997), in forza di un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità nè effettivamente censurato dal ricorrente. Il ricorso va quindi respinto.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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