Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12033 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 19/06/2020), n.12033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23807-2014 proposto da:

Q.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MARESCIALLO PILSUDSKI 113, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

STANIZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO PETRONIO;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE E.N.A.S.A.R.C.O. ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI

RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del Presidente legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIALUCREZIA TURCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10230/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/10/2013 R.G.N. 3689/2009.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione proposta da Q.S., agente di assicurazioni, si avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era ingiunto il pagamento di Euro 34.702,35 a favore della Fondazione Enasarco a titolo di contributi dovuti sulle provvigione liquidate nei confronti di taluni subagenti per gli anni dal 2000 al 2005.

La Corte territoriale ha ritenuto che dalla normativa in materia emergeva la riconducibilità al paradigma generale di cui all’art. 1742 c.c., della figura giuridica dell’agente di assicurazione, salvo semplicemente la possibilità di deroga consentita dall’art. 1753 c.c.; che di conseguenza rientrava nella disciplina di cui all’art. 1742 c.c., anche il subagente di assicurazione definito quale “colui che con onere di gestione a proprio rischio e spese dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all’incarico affidatogli da un agente” (art. 5, lett. C) L. n. 48 del 1979) e che,essendo i subagenti di assicurazione espressamente esclusi dagli accordi collettivi che prevedono la previdenza integrativa per gli agenti di assicurazione, per essi non operava la deroga di cui all’art. 1753 c.c. e quindi era applicabile la disciplina generale di cui gli art. 1742 c.c. e la normativa collegata tra cui la tutela previdenziale integrativa Enasarco.

La Corte territoriale ha poi rilevato che diversamente non era neppure richiamabile la direttiva Europea del 9/12/2002 n. 92, che prevedeva a carico dell’intermediario assicurativo particolari obblighi non previsti dagli artt. 1742 e seg c.c. per gli altri agenti, e che era chiaramente finalizzata al concreto esercizio dell’attività avente delle peculiarità e necessitante di maggiori cautele,senza introdurre categorie diverse di agenti.

Ha poi affermato che in questo contesto a nulla rilevava D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 343, comma 6, (codice delle assicurazioni private) che aveva escluso i subagenti di assicurazione dall’obbligo di iscrizione all’Enasarco, in quanto non avente efficacia retroattiva e non costituente norma interpretativa e, dunque, esplicante i suoi effetti solo dal 1/1/2006.

2. Avverso la sentenza ricorre il Q. con un unico articolato motivo. Resiste la Fondazione Enasarco. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1742-1752 tenuto conto dell’art. 1753 c.c., nonchè violazione della L. n. 12 del 1973, art. 5, anche alla luce del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 343, comma 6.

Afferma che l’agente di assicurazione (art. 1753 c.c.) va tenuto distinto dall’agente di commercio (artt. 1742 e seg c.c.) e che solo per questO ultimi) è prevista l’assicurazione Enasarco; che il subagente di assicurazione è assimilabile all’agente di assicurazione distinguendosi pertanto dall’agente di commercio e che era comprensibile l’intervento del legislatore con il D.Lgs. n. 209 del 2005, che esclude gli agenti di assicurazione ed in particolare i subagenti dagli obblighi previdenziali Enasarco.

4. Il ricorso va accolto.

5. In sostanza,secondo la Corte d’appello, i subagenti e gli agenti assicurativi sono assimilabili agli agenti di commercio, disciplinati dagli artt. 1742 c.c. e seg, e soggetti anche alla disciplina previdenziale degli agenti di commercio, avendo riguardo all’attività svolta, salvo la possibilità di deroghe in base alle norme corporative o agli usi.

La Corte territoriale ha rilevato che il contratto di agenzia assicurativa ha ad oggetto la stabile promozione e conclusione di contratti per conto di una impresa assicuratrice per cui non vi è dubbio che rientri nella disciplina dell’art. 1742 c.c., come confermato dalla collocazione dell’art. 1743 c.c. e dal richiamo contenuto nell’art. 1753 c.c. alla disciplina del rapporto di agenzia, salvo deroghe previste da norme corporative e dagli usi.

Osserva che l’iscrizione all’Enasarco è conseguente allo svolgimento dell’attività riconducibile a quella dell’agente di commercio, espressione che non ricorre nel codice civile, e non già all’iscrizione nel ruolo degli agenti di commercio e che nella disciplina di cui all’art. 1742 c.c., rientra anche il subagente di assicurazione. Deduce che essendo, tuttavia, i subagenti di assicurazione espressamente esclusi dagli accordi collettivi,che prevedono la previdenza integrativa per gli agenti di assicurazione, per essi non opera la deroga di cui all’art. 1753 c.c. e quindi è applicabile la disciplina generale di cui gli art. 1742 c.c. e la normativa collegata tra cui la tutela previdenziale integrativa Enasarco.

6. La tesi accolta dalla Corte territoriale non risulta fondata e,va qui ribadito, ei VA data continuità ai principi affermati da questa Corte a partire dalla sentenza n. 4296/2016 secondo cui, “in tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati (tra cui l’Enasarco), cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., sicchè, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all’obbligo di iscrizione all’Enasarco; nè tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e solo in mancanza nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio”.

7. Nella citata sentenza si è affermato che “da sempre per le due indicate categorie di agenti – di commercio e assicurativi – sono dettate discipline profondamente diverse (e questo trova conferma anche negli artt. 1753 e 1905 c.c.); da sempre dalla giurisprudenza di questa Corte si desume che la natura di contratto derivato o subcontratto di subagenzia comporta che, in linea generale, i subagenti siano assoggettati alla stessa disciplina degli agenti, in quanto compatibile. E ciò è confermato anche dall’art. 109 del Codice delle Assicurazioni, secondo cui anche i subagenti assicurativi non possono svolgere la loro attività se non sono iscritti nel RUI, sia pure nella sezione E del registro e non in quella propria degli agenti. Ne deriva che, se per gli agenti è il rispettivo settore produttivo di appartenenza – nella specie: commercio o assicurazione – l’elemento determinante per l’individuazione della disciplina da applicare, lo stesso vale anche per i subagenti, visto che pure l’attività da questi concretamente esercitata è caratterizzata da tale appartenenza. Invero, è del tutto evidente che l’attività di un subagente assicurativo, nella sostanza, è – a parte la figura del preponente – uguale a quella dell’agente assicurativo e molto diversa, invece, da quella del subagente o dell’agente di commercio.

8. Si è ricordato, inoltre, nella citata sentenza che “i subagenti assicurativi da molto tempo sono inclusi obbligatoriamente nel sistema INPS per la pensione IVS (gestione commercianti) – al pari tutti gli altri agenti e subagenti, sulla sola base dello svolgimento di una attività di agenzia (in senso ampio) svolta in modo abituale e prevalente e senza alcun rilievo alla distinzione dei ruoli (rispettivamente di agente o subagente) – e sono, quindi, dotati di una tutela previdenziale ai sensi dell’art. 38 Cost.. Pertanto, il fatto che la categoria professionale di appartenenza non consenta loro di iscriversi al Fondo di categoria certamente non contrasta con il suddetto parametro costituzionale e comunque non ha alcun rilievo nella presente controversia, perchè certamente non autorizza l’ENASARCO a chiederne la contribuzione, in mancanza di un fondamento legislativo adeguato ai sensi dell’art. 23 Cost..

9. Nella descritta situazione appare evidente che all’art. 343, comma 6, del Codice delle Assicurazioni non possa che essere attribuito carattere meramente “ricognitivo”, tenendo conto – come prescrive l’art. 12 preleggi dell’intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione logico-sistematica e teleologica, che trae conferma anche dall’interpretazione genetica della norma stessa, quale si desume dal luogo in cui è inserita sia nell’ambito complessivo del suddetto Codice sia nell’ambito dello stesso art. 343.

10. Infine “Da ultimo, va specificato che la affermata infondatezza della tesi della Fondazione – considerata nel suo insieme e in ogni suo passaggio argomentativo – rende del tutto irrilevanti i prospettati dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 343, comma 6, in oggetto, per asserito contrasto con gli artt. 76,3 e 38 Cost.. Comunque, da quanto fin qui si è detto, emerge con chiarezza che ognuno dei suddetti profili di incostituzionalità è palesemente destituito di fondamento. Infatti: a) il prospettato contrasto con l’art. 3 Cost. è del tutto da escludere ove si consideri che le categorie di persone la cui disciplina della previdenza integrativa viene posta a confronto – cioè i subagenti assicurativi rispetto sia agli agenti assicurativi sia agli agenti degli altri settori – sono categorie non paragonabili, ai fini che qui interessano; b) la presunta violazione dell’art. 38 Cost., comma 2, – derivante dal fatto che la norma priverebbe i subagenti assicurativi di una tutela previdenziale integrativa prima esistente – a parte ogni altra considerazione sull’esistenza della copertura assicurativa INPS e sulla natura meramente integrativa della previdenza ENASARCO, è basata su un presupposto erroneo che è quello di attribuire all’art. 343, comma 6, valore innovativo; c) sullo stesso presupposto sbagliato è fondata anche la prospettata violazione dell’art. 76 Cost., che, quindi, non è del pari neppure ipotizzabile.

11. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, e cassata la sentenza impugnata, può decidersi nel merito revocando il decreto ingiuntivo opposto e rigettando la domanda della Fondazione Enasarco.

Compensa le spese dell’intero processo stante la complessità della questione trattai e l’affermarsi della giurisprudenza di questa Corte solo in epoca successiva alla presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda della Fondazione Enasarco. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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