Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12033 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10815/2016 proposto da:

D.L.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOURA

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PAOLO MINUCCI;

– ricorrente –

contro

GENIALLOYD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del procuratore,

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

L.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2369/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 23/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.L.I. convenne in giudizio con atto di citazione notificato in data 22 febbraio 2008 innanzi al Giudice di Pace di Napoli L.L. e Genialloyd s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale. Il giudice adito accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 2.372,00 oltre interessi ed al pagamento delle spese processuali nella misura di due terzi, compensando le spese per un terzo. Avverso detta sentenza propose appello la D.L.. Con sentenza di data 23 febbraio 2016 il Tribunale di Napoli rigettò l’appello con condanna alle spese. Osservò il Tribunale che giustificata era la disposta compensazione parziale perchè parte attrice aveva presentato un preventivo relativo ai danni riportati dal veicolo per Euro 3.182,00, IVA esclusa ed il consulente di parte aveva valutato i danni in Euro 2.744,62, mentre i danni erano stati liquidati per l’importo inferiore di Euro 2.372,00 oltre IVA. Aggiunse che, in considerazione dell’importo liquidato, infondato appariva il motivo di appello relativo all’illegittima riduttiva liquidazione delle spese relative ai diritti di avvocato.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi D.L.I. e resiste con controricorso Genialloyd s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria fuori termine.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che non ricorreva alcun presupposto per compensare le spese in primo grado, non sussistendo alcuna soccombenza dell’attrice, la quale non aveva mai chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di una somma determinata, ma solo al risarcimento del danno “giusto e congruo” e che anche a mente del principio di causalità ingiusta era la compensazione.

Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto opinato nel motivo sussiste il presupposto legale della compensazione. La censura muove da una premessa, e cioè che il giudice di appello abbia interpretato la domanda come indirizzata ad un importo determinato, che non trova riscontro nella ratio decidendi. Ciò che il giudice di merito ha valutato ai fini del riconoscimento dell’esistenza dei giusti motivi di compensazione, sulla base della norma applicabile ratione temporis (antecedente alla nuova disposizione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45), è stata solo la difformità fra il preventivo prodotto dalla parte e l’importo liquidato, ma da qui non è desumibile la conclusione tratta dalla parte in termini di identificazione della domanda come indirizzata ad un importo determinato (nè tale conclusione è desumibile dal richiamo al precedente in motivazione). Per il resto va rammentato che in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (fra le tante Cass. 19 giugno 2013, n. 15317).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004, ed omesso esame controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta la ricorrente che il Giudice di Pace aveva liquidato soltanto Euro 600,00 per diritti di avvocato, malgrado in base allo scaglione spettavano Euro 1.784,32 per diritti.

Il motivo è inammissibile. In tema di liquidazione delle spese processuali, è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel censurarne la complessiva quantificazione operata del giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore (fra le tante Cass. 2 ottobre 2014, n. 20808).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 1.400,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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