Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12032 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. II, 31/05/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., rappresentata e difesa per procura a margine del

ricorso dall’Avvocato Petitti Antonio, elettivamente domiciliata

presso il suo studio in Pescara, via Caduta del Forte n. 23;

– ricorrente –

contro

N.R., rappresentato e difeso per procura a margine del

controricorso dagli Avvocati prof. Di Carlo Giorgio e Giuseppe

Raguso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via Valadier n. 48;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 303 della Corte di appello dell’Aquila,

depositata il 21 aprile 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

aprile 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese del controricorrente, svolte dall’Avv. Giorgio Di

Carlo;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. LETTIERI Nicola che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 9 novembre 2005, C.M., titolare dell’omonima ditta, ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 303 del 21 aprile 2005 della Corte di appello dell’Aquila, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto la sua domanda di condanna di N.R. al pagamento della somma di Euro 5.504,81 a titolo di corrispettivo di lavori edili eseguiti presso la sua proprietà, avendo ritenuto il giudice di secondo grado che la ditta attrice non avesse provato che i suddetti lavori fossero stati effettivamente commissionati dal convenuto, N.R. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per non avere, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’appellata, dichiarato inammissibile l’appello proposto dal N. per genericità dei motivi di impugnazione, essendosi la parte appellante limitata alla mera riproposizione delle eccezioni e difese esposte in primo grado, senza dedurre specifici motivi di censura avverso le ragioni poste a fondamento della pronuncia di primo grado.

Il motivo è fondato.

Costituisce orientamento costante di questa Corte, che il Collegio condivide, che il requisito della specificità dei motivi di appello, espressamente richiesto dall’art. 342 c.p.c., comma 1, integra una condizione essenziale dell’atto di impugnazione, posto che la relativa funzione, non rappresentando il giudizio di appello un nuovo giudizio, è proprio quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, investendo il giudice del gravame del potere di riesaminare, sulla base delle critiche svolte dall’appellante, le questioni di cui questi lamenta l’erronea definizione. La specificità dei motivi di appello esige, in particolare, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime. Ne deriva che, nell’atto di appello, alla parte volitiva, volta ad ottenere la riforma in tutto o in parte della decisione di primo grado, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice;

non è pertanto sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata, senza che possa bastare, a tal fine, il mero richiamo alle difese ed alle argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio (Cass. n. 8771 del 2010; Cass. N 9244 del 2007).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha disatteso questi principi.

L’esame dell’atto di impugnazione proposto dal N., consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunciato, dimostra infatti che con esso la parte aveva sì lamentato il rigetto ad opera del primo giudice delle eccezioni di decadenza della riassunzione del processo dopo l’interruzione (recte:

di intervenuta estinzione del processo) e di difetto di legittimazione attiva (recte: di mancanza di titolarità del rapporto contrattuale dedotto in giudizio), ma non aveva accompagnato tali censure da alcuna critica alla decisione impugnata, attaccando le argomentazioni addotte dal primo giudice a sostegno della conclusione accolta, che nemmeno venivano riprodotte. L’atto di gravame, invero, esprime doglianze generiche, lamenta che la sentenza è erronea, ingiusta, carente di motivazione, ma non solleva critiche precise e specifiche, non illustra le ragioni per cui la pronuncia impugnata deve essere riformata, facendo un mero e generico rinvio, senza riprodurle, alle argomentazioni dedotte negli atti difensivi di primo grado.

La lettura dell’atto di appello dimostra, così, che tale atto era da ritenersi inammissibile, non essendo stati con esso sollevati motivi specifici di censura avverso la sentenza di primo grado.

Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto.

il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, si dichiara assorbito.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con coseguente declaratoria di inammissibilità dell’appello avanzato da N.R..

Le spese del giudizio di secondo grado e di quello di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;

cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’atto di appello proposto da N.R. avverso la decisione di primo grado; condanna il N. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.500, di cui Euro 200 per spese ed Euro 900 per diritti, per il giudizio di secondo grado ed in Euro 800, di cui Euro 200 per esborsi, per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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