Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12032 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. II, 17/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 17/05/2010), n.12032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato CHIOCCI MARTINO

UMBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MONACELLI MARIO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE DI GELA P. IVA (OMISSIS), in

persona del Dirigente Generale, legale rappresentante pro tempore

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI

47, presso lo studio dell’avvocato D’IPPOLITO MARIA BEATRICE,

rappresentato e difeso dall’avvocato BACINO GUIDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2004 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 02/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso dell’ing. S.G. il Presidente del Tribunale di Perugia emise decreto ingiuntivo dell’8.4.94,a carico del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Gela, per il pagamento della somma di L. 83.948.873, oltre interessi, a titolo di residuo pagamento delle spettanze per la progettazione di alcune opere di completamento di infrastutture. Si oppose il consorzio, tra l’altro deducendo di aver gia’ integralmente pagato la prestazione;

si costitui’ l’opposto chiedendo il rigetto dell’opposizione ed in via riconvenzionale, il pagamento dell’ulteriore somma di L. 76.931.484.

All’esito dell’istruttoria documentale il g.o.a della sezione stralcio dell’adito tribunale, con sentenza del 19.12.00, accolta per quanto di ragione l’opposizione, ridusse la somma dovuta al S. a L. 12.689.000, segnatamente osservando che, pur essendo la parcella professionale astrattamente conforme alla tariffa, tuttavia non competeva la maggiorazione del 25%, richiesta con la domanda riconvenzionale, per l’asserita ed incolpevole parzialita’ della prestazione, non essendo anche stata commissionata la direzione dell’opera,peraltro mai realizzata, in conseguenza della revoca del finanziamento da parte del C.I.P.E. Tale decisione, all’esito dell’appello del professionista, resistito dal consorzio, e’ stata confermata con condanna dell’appellante alle spese, dalla Corte di Perugia con sentenza del 27.11.03 – 2.3.04, sull’essenziale rilievo che la direzione dei lavori a prescindere dalla mancata prestazione,avrebbe dovuto essere affidata con contratto esigente la forma scritta. Contro tale sentenza il S. ha proposto ricorso per Cassazione, cui ha resistito il consorzio intimato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 18 e 7 L.R. Sicilia 29 aprile 1985, n. 21, censurandosi il diniego del compenso nella misura del 25% relativo alle spettanze della direzione dei lavori che sarebbe stato dovuto pur in mancanza dell’esecuzione della prestazione, in conseguenza della revoca del finanziamento, considerato che nella fattispecie si sarebbe verificata un’ipotesi in cui l’incarico originariamente completo era divenuto parziale a seguito di sospensione o revoca da parte del committente con conseguente diritto del prestatore alla corresponsione della precisata percentuale aggiuntiva del compenso. Avrebbe pertanto errato la corte perugina nel negarla, non considerando che il presupposto di tale “maggiorazione” sarebbe stato proprio il “conferimento di un incarico parziale e limitato alla sola progettazione”, in considerazione del quale, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte nella sentenza sez. 2A. 29.11.95 n. 12349, nel solco di quella della Corte Costituzionale (sent. n. 192/84), il professionista andrebbe in ogni caso indennizzato per lo svantaggio connesso ad una limitazione, originaria o sopravvenuta, dell’incarico, in considerazione del suo interesse a seguire l’opera nel suo sviluppo completo ed integrale.

La censura e’ infondata, basandosi su erronea interpretazione della giurisprudenza citata e muovendo da un presupposto quello di un necessario ed inscindibile conferimento degli incarichi di progettazione di un’opera e di direzione della stessa, che non trova rispondenza in alcuna previsione normativa, ne’ puo’ ritenersi desumibile dalla circostanza che la legge regionale siciliana citata, art. 7, richiami, per la valutazione degli onorari a liberi professionisti, “progettista e direttore dei lavori”, quella statale n. 143/49, contenente le tariffe professionali di settore.

L’abbinamento tra le due categorie,di progettazione e direzione di lavori, invero, non costituisce un’endiadi,esprimente la necessaria coincidenza tra gli incarichi (che neppure e’ riscontrabile nella richiamata normativa statale), ma solo la specificazione delle categorie dei “liberi professionisti”, poco prima indicati dalla disposizione, i cui onorari debbano costituire oggetto di valutazione. Quanto al principio giurisprudenziale, enunciato nella richiamata pronunzia n. 12349/95, cosi’ come nelle precedenti conformi di questa Corte (3264/93.4540/79,4242/75), lo stesso si riferisce a quelle ipotesi nelle quali gli incarichi da retribuire, siano essi di progettazione o di esecuzione, siano stati, inizialmente parziali, o abbiano subito, per sopravvenute vicende, una successiva limitazione, ma non implica anche l’affermazione che un incarico originariamente prevedente la sola progettazione di un’opera, debba per cio’ solo considerarsi “parziale” o “limitato”, perche’ avrebbe dovuto necessariamente comportare anche il conferimento di quello relativo alla direzione dei successivi lavori “parziale” sarebbe stato invece, l’incarico, ove la progettazione affidata fosse stata limitata ad una sola parte dell’opera prevista.

Pertanto la premessa, secondo la quale il conferimento dell’incarico di progettazione di fatto espletato, avrebbe necessariamente implicato quello di direzione dei lavori, non espletato per fatto del committente, e’ fallace, con conseguente infondatezza della pretesa relativa al 25% di tale virtuale prestazione. Attesa, dunque, la diversita’ ontologica tra tali prestazioni, correttamente i giudici di merito hanno respinto l’ulteriore non documentata domanda del S., sulla base del consolidato principio a termini del quale gli incarichi da parte di enti pubblici a professionisti, come tutti i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, esigono ad subtantiam la forma scritta (ex plurimis, v. Cass. 15269/07, 1752/07, 1702706), requisito che nella specie sussisteva quanto all’incarico di progettazione, e difettava quanto a quello di direzione dei lavori di esecuzione dell’opera, poco o punto rilevando che quest’ultima non avesse poi potuto essere realizzata per mancanza di finanziamento. Al rigetto del ricorso consegue, infine, la condanna del ricorrente alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del presente giudizio in misura di Euro 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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