Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12032 del 16/05/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12032 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 29242-2016 proposto da:
MARAGLINO GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II n.18, presso lo studio
dell’avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentata e difesa
dall’avvocato VINCENZO GIGANTE;

– ricorrente contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
P.I.02026690731, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO n.18, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO LAURENTI, che la rappresenta e
difende;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 16/05/2018

avverso la sentenza n. 441/2016 della CORTE D’APPELLO DI
LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il
27/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

FATTI DI CAUSA
1. Grazia Maraglino convenne in giudizio, davanti al Tribunale di
Taranto, la ASL di quella città, chiedendo il risarcimento dei danni da
lei patiti in conseguenza di una caduta, asseritamente dovuta alla
presenza di una buca esistente sul manto stradale all’interno del
presidio ospedaliero di Massafra.
Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata appellata dall’attrice soccombente e la Corte
d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 27
settembre 2016 ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alla
rifusione delle spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre Grazia
Maraglino con atto affidato a due motivi.
Resiste la AS1, di Taranto con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e la ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
degli artt. 2043, 2051 e 1227 cod. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc.
civ.; con il secondo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma,
Ric. 2016 n. 29242 sez. M3 – ud. 22-02-2018
-2-

MARIA CIRILLO.

n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.
1227 e 2051 cod. civ., degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio.
Osserva la ricorrente che la Corte di merito avrebbe trascurato di

superabile solo con la prova del caso fortuito; che comunque si
sarebbe dovuto riconoscere a carico della ASL almeno un concorso di
colpa e che la ricostruzione dei fatti sarebbe stata compiuta in maniera
errata.
2. I due motivi, da trattare congiuntamente in considerazione
dell’evidente connessione, sono, quando non inammissibili, comunque
infondati.
La Corte d’appello, con un accertamento in fatto non suscettibile di
riesame in questa sede, ha affermato che dai fotogrammi allegati era
emerso che la buca in questione era di dimensioni e profondità non
trascurabili, con un bordo frastagliato ed una tonalità di grigio
differente rispetto a quella dell’asfalto circostante. Ha perciò concluso
nel senso che, essendo l’incidente avvenuto in pieno giorno (ore 10 del
mattino), la buca era pienamente visibile e che un comportamento più
attento della Maraglino avrebbe consentito di evitarne la caduta.
A fronte di simile ricostruzione, la ricorrente insiste, da un lato, nel
sostenere che i fatti si sarebbero svolti in modo diverso e, dall’altro,
ricorda la natura della responsabilità del custode di cui all’art. 2051 cit.,
sostenendo che la ASL avrebbe dovuto fornire la prova del caso
fortuito. Così facendo, però, il ricorso tende da un lato al riesame del
merito; dall’altro, non tiene presente che la giurisprudenza di questa
Corte ha da tempo affermato che il caso fortuito idoneo a fare venire
meno la responsabilità del custode può essere costituito anche dal
Ric. 2016 n. 29242 sez. M3 – ud. 22-02-2018
-3-

considerare che l’art. 2051 cit. pone a carico del custode un obbligo

comportamento colposo del danneggiato; il che è esattamente ciò che
la Corte di merito ha riconosciuto nel caso di specie.
3. 11 ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200, di
cui curo 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 22 febbraio 2018.
Il Presidente

55.

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