Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12032 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 06/05/2021), n.12032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22282-2016 proposto da:

AGENZIA REGIONALE PER L’ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO –

A.R.I.F.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 1348, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPAOLO RUGGIERO, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELA ANTONIETTA MARIA SCHIENA;

– ricorrente –

contro

V.E., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato RAFFAELLA RICHINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3937/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/07/2016 R.G.N. 3591/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per accoglimento del terzo motivo,

rigetto del primo e del secondo, assorbiti gli altri;

udito l’Avvocato GIAMPAOLO RUGGERO, per delega verbale Avvocato

RAFFAELA ANTONIETTA MARIA SCHIENA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Milano V.E. proponeva opposizione avverso l’ingiunzione emesse dall’Agenzia Regionale per l’Istruzione la Formazione e il Lavoro (ARIFL) ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, art. 2 per il recupero di differenze retributive erroneamente corrisposte.

Detto recupero aveva fatto seguito ad una visita ispettiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze svoltasi dei mesi di aprile-giugno 2008, all’esito della quale era emerso che a taluni lavoratori assunti con contratti a tempo determinato, la ARIFL (subentrata all’Agenzia Regionale per il Lavoro) aveva applicato un livello retributivo superiore a quello iniziale di ingresso previsto dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo.

In particolare, il recupero aveva riguardato, quanto alla V., somme relative all’erroneo inquadramento, in sede di tre contratti a termine stipulati con l’ARIFL, nella categoria D, trattamento economico D4.

2. Il Tribunale respingeva l’opposizione.

3. La Corte d’appello di Milano, in riforma di tale decisione, dichiarava che nulla era dovuto dalla V. all’ARIFL con riferimento alle differenze retributive relative al livello di inquadramento alla stessa attribuito all’atto della stipula dei contratti individuali di lavoro.

Riteneva che correttamente il primo giudice avesse escluso che la competenza in ordine alla controversia in questione fosse del giudice del lavoro essendo stato il giudizio correttamente introdotto dinanzi al Tribunale civile con le forme ordinarie.

Rilevava che nel provvedimento oggetto di opposizione non fosse riscontrabile alcuna carenza motivazionale.

Riteneva che la P.A. avesse legittimamente azionato il procedimento previsto dal R.D. n. 639 del 2010 essendo lo stesso utilizzabile anche per le entrate di diritto privato.

Condivideva il giudizio del Tribunale circa l’inammissibilità della domanda di nullità dei contratti L. n. 183 del 2010, ex art. 32 non contenuta nell’atto introduttivo del giudizio.

Evidenziava, poi, che l’appellante era stata assunta con tre contratti a termine, con inquadramento nella categoria D e trattamento economico iniziale D4 e che l’art. 15 del c.c.n.l. prevedesse che, al momento dell’assunzione, al lavoratore può essere attribuito solo il trattamento economico iniziale.

Sulla base di tale assunto, e preso anche atto delle risultanze dell’accertamento ispettivo che aveva rilevato l’erroneità dell’inquadramento della V. in D4, riteneva tuttavia che non fosse configurabile un indebito poichè i pagamenti erano stati eseguiti non in assenza di un titolo ma in adempimento di quanto concordato tra le parti.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’ARIFL sulla base di quattro motivi ai quali ha resistito con tempestivo controricorso V.E..

5. L’ARIFL ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’ARIFL denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 342c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3).

Lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione in appello per carenza di specificità.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 2, violazione e falsa applicazione del R.D. n. 639 del 1910, art. 3 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32 in materia di rito e di competenza applicabili all’ingiunzione di pagamento relative a controversie in materia di lavoro. Violazione e/o falsa e/o errata applicazione del combinato disposto degli artt. 409,413. 426,428 c.p.c..

Lamenta che la Corte territoriale abbia escluso il difetto di competenza funzionale del giudice civile ed non abbia considerato che l’oggetto della domanda riguardava pacificamente una controversia di lavoro.

3. Con il terzo motivo l’ARIFL denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033,1418 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, art. 45, comma 3, del c.c.n.l. del Comparto Regioni e Autonomie Locali 1998-2001, del Decreto Direzione Affari Generai e Personale n. 16047 del 3/7/2001 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Censura la sentenza impugnata per aver erroneamente escluso il carattere indebito del pagamento effettuato in violazione della disciplina del rapporto dettata dal c.c.n.l. per i dipendenti del comparto regioni e autonomie locali.

L’Agenzia ricorrente, descritto il sistema di classificazione del personale, rileva che al momento dell’assunzione il dipendente deve essere inquadrato nel primo livello retributivo e solo successivamente può acquisire, previa procedura selettiva e nei limiti delle disponibilità finanziarie, le posizioni economiche superiori.

Dalla violazione delle disposizioni contrattuali fa discendere la nullità dei contratti individuali, limitatamente all’inquadramento ed al trattamento retributivo concordato, ed evidenzia che la dichiarazione di nullità non doveva essere espressamente domandata, perchè la stessa, che può essere eccepita da chiunque vi abbia interesse, costituiva il necessario presupposto dell’azione di ripetizione dell’indebito.

Richiama la giurisprudenza amministrativa per sostenere che il recupero di somme indebitamente erogate dall’amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e non può essere impedito facendo leva sulla buona fede del percipiente.

Aggiunge che a fronte di un importo erogato in assenza di titolo, non poteva essere messa in discussione l’immediata esigibilità del credito, tanto più che l’ingiunzione era stata emessa nel pieno rispetto della procedura di recupero ed era stata preceduta dalla richiesta di restituzione degli importi non dovuti, rimasta senza esito.

4. Con il quarto motivo l’ARIFL denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033,1418 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, art. 45, comma 3, del c.c.n.l. di comparto e del D.D.U.O. n. 16047 del 3/7/2001 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato l’invalidità parziale del contratto laddove era previsto un inquadramento superiore a quello previsto per legge erroneamente reputando che il diritto dell’Amministrazione alla ripetizione fosse subordinato alla prova che il pagamento non dovuto conseguisse ad un errore riconoscibile dall’altro contraente.

5. Il primo motivo è inammissibile.

Non c’è stata alcuna omessa pronuncia ma una pronuncia implicita.

In ogni caso non sono trascritti gli atti sulla base dei quali sono formulate le censure (atto di citazione in appello, sentenza di primo grado) così da mettere questa Corte in condizione di verificare la decisività dei rilievi.

6. Del pari inammissibile è il secondo motivo.

Non è dato comprendere dal motivo quale sia la specifica norma che si assume violata nè quale sia la critica svolta alla soluzione adottata dal Giudice di merito.

Si aggiunga che, come da questa Corte più volte affermato la ripartizione delle cause tra le varie sezioni di un tribunale costituisce una distribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio prevista per ragioni di organizzazione interna e non può mai dare luogo a questioni di competenza (v. ex multis Cass. n. 16163/2018; Cass. n. 21774/2016).

7. Il terzo e quarto motivo, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono fondati nei termini di seguito illustrati.

8. Occorre premettere che lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 191, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti, e da parametri oggettivi e predeterminati, rispetto ai quali l’Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione in concreto, dell’esistenza dei suindicati presupposti (Cass. n. 13139/2006; Cass., Sez. Un., n. 1192/2009; Cass. n. 30/2020).

Questa Corte ha poi affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che nel giudizio di opposizione l’opponente assume la veste di attore soltanto in senso formale, ma non in senso sostanziale, e tale considerazione è stata estesa anche all’ipotesi di riscossione delle entrate non tributarie, in particolare a quelle riconducibili a rapporti di diritto privato, essendo stata ritenuta irrilevante, a tal fine, la circostanza che l’ingiunzione cumuli in sè la natura e la funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla Pubblica Amministrazione nell’esercizio del suo potere di autoaccertamento, dal momento che ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione il provvedimento in questione costituisca di per sè prova di quanto in esso affermato o sia assistito da una presunzione di verità (cfr. Cass. n. 24040/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).

9. Nella fattispecie, per verificare, in concreto, la sussistenza di un indebito – logicamente prioritaria rispetto alla questione della percezione in buona fede, posta dai controricorrenti e non esaminata dalla Corte territoriale perchè ritenuta assorbita nella affermata insussistenza di tale indebito, questione che può rilevare anche ai fini del corretto inquadramento – non si poteva prescindere dalla disciplina dettata dal c.c.n.l. 31.3.1999 avente ad oggetto la revisione del sistema di classificazione professionale per il personale del comparto enti locali (si richiama, al riguardo, la già citata decisione di questa Corte n. 30/2020), pacificamente applicabile ai rapporti di lavoro dell’Agenzia Regionale per il Lavoro – v. L.R. Lombardia n. 1 del 1999, art. 9 attuativa del D.Lgs. n. 469 del 1997 – e dell’ARIFL – v. L.R. Lombardia n. 22 del 2006, art. 11 -, Agenzie regionali.

L’art. 3 di tale c.c.n.l. prevede un sistema di classificazione articolato in quattro categorie (A, B, C, D). Tali categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato A, che descrivono l’insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse. Al medesimo art. 3, comma 7 prevede che, nell’allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all’art. 13. Quest’ultimo disciplina specificamente il trattamento economico e prevede che: “1. Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, Ce D è indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3”.

Il successivo comma 2 dispone, poi, che: “2. La progressione economica all’interno della categoria secondo la disciplina dell’art. 5 si sviluppa, partendo dal trattamento tabellare iniziale individuato nel comma 1, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella B”.

Il citato art. 5 disciplina in modo puntuale la progressione economica all’interno di ciascuna categoria e prevede che: “1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell’art. 13. 2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall’art. 14, comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri: a) per i passaggi nell’ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati; b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l’esperienza acquisita; c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all’impegno e alla qualità della prestazione individuale; d) per i passaggi all’ultima posizione economica delle categorie B e C nonchè per la progressione all’interno della categoria D, secondo la disciplina dell’art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del: – diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza; – grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; – iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro”.

L’art. 15 dell’indicato c.c.n.l. stabilisce, poi, che: “al personale assunto dopo la stipulazione del presente c.c.n.l. viene attribuito il trattamento tabellare iniziale di cui alla tabella allegato B previsto per la categoria cui il profilo di assunzione appartiene secondo la disciplina dell’art. 13, comma 1”, che, a sua volta, come sopra evidenziato, consente l’attribuzione di una posizione economica diversa da quella iniziale per i soli profili B3 e D3.

8. Le richiamate disposizioni contrattuali, di carattere imperativo, vincolano il datore di lavoro pubblico il quale non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma ha solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato.

E’ conseguentemente nullo l’atto in deroga, anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perchè viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies dovendosi escludere che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva (v. in tal senso Cass., Sez. Un., n. 21744/2009).

Sviluppando il richiamato principio questa Corte ha, poi, affermato che nell’impiego pubblico contrattualizzato, il datore di lavoro, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli nè assumere in sede conciliativa obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto dettata dal legislatore e dalla contrattazione collettiva. Il divieto imposto al datore di lavoro pubblico di attribuire trattamenti giuridici ed economici diversi da quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, anche se di miglior favore, impedisce sia il riconoscimento di inquadramenti diversi da quelli previsti dal c.c.n.l. di comparto, sia l’attribuzione della qualifica superiore in conseguenza dello svolgimento di fatto delle mansioni (v. Cass. n. 24216/2017).

E’ stato ulteriormente precisato che qualora l’ente attribuisca un determinato trattamento economico di derivazione contrattuale, l’atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, occorrendo anche la conformità alle previsioni della contrattazione collettiva, in assenza della quale l’atto risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la Pubblica Amministrazione, anche nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 3826/2016, Cass. n. 16088/2016 e Cass. n. 25018/2017).

9. La Corte territoriale sì è discostata dai principi di diritto richiamati nei punti che precedono, ribaditi dal Collegio, perchè per escludere il carattere indebito dei pagamenti effettuati dall’amministrazione si è limitata a valorizzato le pattuizioni individuali la cui legittimità andava, invece, verificata alla luce della disciplina dettata dal contratto collettivo (sia quanto all’inquadramento inziale sia quanto alla successiva progressione economica), che non poteva essere derogata in relazione all’inquadramento ed al trattamento economico da riconoscere all’assunto a tempo determinato.

Andava così verificato se l’inquadramento e la posizione economica riconosciuta al momento delle assunzioni a termine (e di conseguenza le posizioni economiche successivamente attribuite) corrispondessero a quelli iniziali secondo il sistema di classificazione sopra descritto (e tenendo conto delle eccezioni specificamente previste per i profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3).

10. Nè per escludere il diritto dell’Agenzia a ripetere le retribuzioni corrisposte in eccesso la controricorrente poteva fare leva sulla qualità delle prestazioni e sulla esperienza professionale acquisita (nella specie asseritamente desumibili dall’avere la V. in precedenza svolto prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e dall’essere i contratti a termine funzionalmente collegati a progetti esecutivi approvati dalla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia e da questa affidati, per la realizzazione, all’ARIFL), posto che le progressioni economiche all’interno delle categorie giuridiche si acquisiscono non in modo automatico ma previa valutazione dell’Amministrazione da effettuarsi sulla base dei criteri di selezione del personale appositamente individuati e nel rispetto delle risorse disponibili nel fondo ex art. 14, comma 3, del c.c.n.l. ed in ogni caso le stesse non comportano l’esercizio di mansioni superiori con la conseguenza che, nelle ipotesi di illegittimo conferimento, non può essere invocato l’art. 2126 c.c..

11. Alla luce delle considerazioni che precedono vanno accolti per quanto di ragione il terzo ed il quarto motivo di ricorso e vanno dichiarati inammissibili gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, procederà, sulla base degli atti di causa, ad un nuovo esame della posizione della controricorrente, attenendosi ai principi sopra affermati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

12. Non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il terzo e il quarto motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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