Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12031 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. II, 31/05/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28538-2005 proposto da:

D.S.A., (OMISSIS), D.V.F.,

(OMISSIS) domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE ex lege, rappresentati e difesi dall’avvocato MANCINI

GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

IMM EDIL DI IORIO SRL P. IVA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CNE

CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato SCIARRA NICOLINO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CERELLA GIOVANNI, PERROZZI

CARLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza non dep. 726/2004 della CORTE D’APPELLO di

L’AQUILA, depositata il 25/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 7.10.1996 “Immobiliare Edilizia Di Iorio conveniva davanti al Tribunale di Vasto i coniugi D.S.A. e D. V.F. chiedendo il rilascio di un appartamento con garage che quelli le avevano venduto” e continuavano ad occupare senza titolo nonchè i danni.

I convenuti deducevano di essere stati costretti a vendere per la necessità di saldare i debiti contratti, a tassi usurari, con D. I.A., persona fisica, cui faceva capo la società attrice ed aggiungevano che, per vincere la loro resistenza, il D.I. li aveva rassicurati sul fatto che avrebbero potuto continuare ad occupare l’immobile per i primi due anni gratuitamente e, quindi, in forza di un contratto di locazione, impegno disatteso dalla società acquirente.

Chiedevano il rigetto della domanda e, riconvenzionalmente, la declaratoria di nullità del contratto perchè frutto di delitto o patto commissorio, in subordine la rescissione del medesimo per lesione ultra dimidium oltre i danni anche ex art. 96 c.p.c..

Il Tribunale respingeva sia la domanda principale che la riconvenzionale ed, a seguito di appello principale della società ed incidentale dei coniugi D.S., la Corte di appello dell’Aquila, con sentenza 726/04, non definitivamente pronunziando, respingeva l’appello incidentale e condannava gli appellati all’immediato rilascio dell’immobile venduto con atto 6.4.1994 in notar Litterio di Vasto.

La Corte rilevava la genericità del motivo di appello incidentale circa la nullità del contratto frutto del delitto di usura o quanto meno di patto commissorio, tesi già respinta dal Tribunale perchè sguarnita di prova e riproposta in appello deducendo che la prova emergerebbe dal contenuto della sentenza del GIP di Vasto che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dei D.S. per il reato di calunnia in relazione alla deduzione di prestiti usurati.

Statuiva che la sentenza non spiegava efficacia di giudicato sia perchè nè la società nè il D.I. erano parti di quel procedimento sia perchè sentenza istruttoria di improcedibilità nè era stato accertato il reato di usura o erano stati esibiti gli altri atti del processo o specificato o provato l’importo delle somme mutuate ed il tasso di interesse.

Il prezzo della vendita in L. 60.000.000 era diverso da quello versato dal D.I. per estinguere il debito del D.S. con la banca (L. 43.715.000) e dell’avvenuto pagamento del prezzo gli alienanti avevano dato contestuale quietanza.

Non era stata chiesta la simulazione nè emergevano il patto commissorio, l’approfittamento dello stato di bisogno o la lesione ultra dimidium.

Del tutto generica era la deposizione di un teste, il direttore della filiale della banca alle cui dipendenze lavorava il D.S., circa un affitto.

Ricorrono i coniugi D.S. e D.V. con due motivi, resiste Immobiliare Edilizia Di Iorio srl, che ha anche presentato memoria.

Il Collegio ha deliberato la motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè la Corte aquilana statuisce non essere stato chiesto che venisse accertata la simulazione mentre i convenuti avevano dedotto la nullità della vendita “previo riconoscimento e declaratoria che il trasferimento della casa è stata una manovra simulata e di comodo”, donde l’omessa pronuncia.

Col secondo motivo si deduce difetto di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in ordine alla affermazione che dalla sentenza di proscioglimento del GIP si potrebbero trarre soltanto elementi di giudizio liberamente valutabili.

D.I. aveva affermato di aver fatto un prestito di L. 95.000.000 (e la sentenza del GIP lo riporta con precisione) mentre la Corte di appello rileva che il prestito era di L. 47.715.000.

Le generiche censure sono inidonee a ribaltare la sentenza impugnata che si basa sull’assenza di prova dell’assunto degli odierni ricorrenti e sulla non decisività del proscioglimento istruttorio per il reato di calunnia.

In particolare, in ordine al primo motivo, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, l’omessa pronunzia, quale vizio della sentenza, dev’essere, anzi tutto, fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo (Cass. 22.11.06 n. 24856, 14.2.06 n. 3190, 19.5.06 n. 11844, 27.01.06 n. 1755, ma già 24.6.02 n. 9159, 11.1.02 n. 317, 27.9.00 n. 12790, 28.8.00 n. 11260, 10.4.00 n. 4496, 6.11.99 n. 12366) e presuppone che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo del giudizio di secondo grado nel quale l’una o l’altra erano state proposte o riproposte, onde consentire al giudice di legittimità di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività della proposizione nel giudizio a quo ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c., ciò che configura un’ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere- dovere del giudice di legittimità d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere d’indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica (Cass. 19.3.07 n. 6361, 28.7.05 n. 15781 SS.UU., 23.9.02 n. 13833, 11.1.02 n. 317, 10.5.01 n. 6502).

Nella specie, i ricorrenti non hanno rispettato alcuna delle evidenziate condizioni, onde la censura di omessa pronunzia, quand’anche la si potesse ritenere proposta, sarebbe inammissibile.

Pertanto, poichè la questione prospettata con il motivo in esame introduce temi di dibattito completamente nuovi, implicando accertamenti in fatto non acquisiti agli atti e, comunque, decisione su elementi di giudizio pure in fatto che non hanno formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, stanti la natura ed i limiti del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte, non può essere presa in considerazione.

In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ripetutamente occasione d’evidenziare come i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena d’inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili anche d’ufficio, la prospettazione di questioni che modifichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase (e pluribus, da ultimo, Cass. 29.12.03 n. 1273, 22.10.02 n. 14905, 16.9.02 n. 13470, 21.6.02 n. 9097, ma già Cass. 9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.5.99 n. 4852, 15.4.99 n. 3737, 15.5.98 n. 4910).

Quanto, poi, al secondo motivo ed al dedotto vizio di motivazione, devesi considerare come la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 debba essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilità comminata dall’art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa;

diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe com’è, appunto, per quello in esame – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè può imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano intese, nè nel loro complesso nè nelle singole considerazioni, a censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza sulle questioni de quibus, bensì a supportare una generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto difforme da quella effettuata dal giudice a quo e più rispondente agli scopi perseguiti dalla parte, ciò che non soddisfa affatto alla prescrizione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto si traduce nella prospettazione d’un’istanza di revisione il cui oggetto è estraneo all’ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della legittimità, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto esposto nella prima parte delle svolte considerazioni.

La riportata parziale motivazione della sentenza di proscioglimento del GIP, dalla quale i ricorrenti intendono provare che l’esborso del D.I. fu di L. 95.000.000, non rende suffragio alla loro tesi, risultando che il D.I. fu “pregato” dal D.S. dell’acquisto della casa, ed in ogni caso non supera gli ineccepibili argomento della inefficacia di giudicato (sia perchè la società ed il D.I. non erano parti del procedimento, sia perchè trattavasi di proscioglimento istruttorio) e della assenza di prove circa il tasso usurario e la lesione ultra dimidium.

In definitiva il ricorso va rigettato con la conseguente condanna delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 2.200 di cui 2.000 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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