Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12031 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. II, 17/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 17/05/2010), n.12031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.V. – rappresentato e difeso in virtu’ di procura

speciale a margine del ricorso dall’avv. GIGLI Giuseppe presso il

quale e’ elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Pisanelli, n.

4;

– ricorrente –

contro

Quidas S.r.l. – in persona del legale rappresentante sig. M.

L. – rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a

margine del controricorso dall’avv. Meliado’ Giovanni, presso il

quale e’ elettivamente domiciliata in Roma, alla via E. Granturco, n.

6;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto il 1 aprile 2005 da:

Quidas S.r.l. in persona del legale rappresentante sig. M.

L. – rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a

margine del controricorso dall’avv. Meliado’ Giovanni, presso il

quale e’ elettivamente domiciliata in Roma, alla via E. Granturco, n.

6;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

G.V. – elettivamente domiciliato in Roma, alla via G.

Pisanelli, n. 4, presso l’avv. Giuseppe Gigli, presso il quale e’

elettivamente domiciliato;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma 224 del 15 gennaio

2004 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

marzo 2010 dal Consigliere dott. ODDO Massimo;

udito per il ricorrente l’avv. Giuseppe Gigli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Ceniccola Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 2.1/28 novembre 1997, il Presidente del Tribunale di Roma ingiunse alla Quidas S.r.l. il pagamento di L. 59.074.500 in favore dell’ingegnere G.V., quale corrispettivo ed accessori dell’attivita’ svolta dal professionista di direttore dei lavori di ristrutturazione di un immobile di proprieta’ della societa’. La Quidas si oppose al decreto ed il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 aprile 2000 accolse parzialmente l’opposizione e, revocato il decreto, condanno’ la societa’ al pagamento in favore del G. della minore somma di L. 7.040,751, oltre interessi. La decisione, gravata dal G., e, in via incidentale dalla Quidas, venne parzialmente riformata il 15 gennaio 2004 dalla Corte di appello di Roma, che determino’ in Euro 6.006,99 (pari a L. 11.631.162) la somma oggetto della condanna della societa’.

Osservarono i giudici di secondo grado, per quello che ancora interessa, che: il compenso del professionista andava determinato a norma della L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 18 sulla base esclusivamente delle aliquote specificate nella tabella B), aumentate del 25%, non avendo egli seguito l’intero sviluppo dell’opera; doveva essergli riconosciuta la maggiorazione stabilita dall’art. 17, L. cit., avendo la direzione dei lavori richiesto un impegno personale maggiore del normale; i compensi accessori conglobati previsti dalla L. cit., art. 13, andavano calcolati sul compenso liquidato dal giudice per l’opera parziale; l’onorario per la misura e la contabilita’, di cui alla L. cit., art. 23, lett. a, doveva essere determinato in base alla allegata tabella E) con riferimento all’intero importo dei lavori.

Il G. e’ ricorso per la Cassazione della sentenza con quattro motivi, illustrati da successiva memoria, e la societa’ Quidas ha resistito con controricorso, proponendo un contestuale motivo di ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorso denuncia la nullita’ della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione della L. 2 marzo 1949, n. 143, 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 e consequenziali, ed omessa, incongrua, contraddittoria ed inadeguata motivazione su fatti controversi decisivi, avendo liquidato i compensi a percentuale spettanti all’ingegnere per le prestazioni parziali applicando le aliquote specificate nella tabella B) allegata alla tariffa professionale non sul compenso stabilito dalla tabella A) per l’assistenza all’intero svolgimento dell’opera, ma in percentuale sul consuntivo lordo dell’opera stessa.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e falsa applicazione della L. 2 marzo 1949, n. 143, artt. 13 e 23, lett. a e consequenziali, ed omessa motivazione su un fatto controverso decisivo, avendo ridotto l’entita’ delle spese conglobate di cui alla L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 13, per la misura e la contabilita’ dei lavori, benche’ la liquidazione fattane dal Consiglio dell’Ordine fosse insindacabile.

Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione degli artt. 91, 92 e 324 c.p.c., ed omessa motivazione su un punto controverso decisivo, essendosi pronunciata sull’appello avverso la liquidazione delle spese di primo grado modificando dai due terzi alla meta’ la misura della loro compensazione e riducendo gli importi indicati nella nota spese senza impugnazione sul punto e senza indicare i motivi della riduzione.

Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. avendo compensato le spese del giudizio di secondo grado nella misura della meta’ riducendo gli importi indicati nella nota spese senza indicare i motivi della riduzione.

Con l’unico motivo, il ricorso incidentale deduce la nullita’ della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente od erronea motivazione, avendo confermato la maggiorazione prevista dalla L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 17, per l’impegno personale maggiore del normale, assumendo che sul punto non vi era stato specifico motivo di impugnazione incidentale, benche’ con l’appello la societa’ avesse contestato sia l’effettivita’ del maggiore impegno e sia la misura percentuale del compenso attribuito.

Il primo motivo del ricorso principale e’ fondato.

La L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 18, che disciplina gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti in caso di prestazioni parziali, dispone che: “quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell’opera …, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l’incarico originario, la valutazione del compenso a percentuale e’ fatta sulla base delle aliquote specificate nell’allegata tabella B) aumentata del 25% come nel caso della sospensione di incarico di cui al comma 1 dell’art. 10… Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all’importo consuntivo lordo dell’opera corrispondente o, in mancanza, al suo attendibile preventivo”… La sentenza impugnata, richiamandosi a tali disposizioni, ha ravvisato nelle aliquote previste dalla tabella B) nella specie per la voce “direzione lavori” (0,25), per la voce “liquidazioni” (0,07) e per la voce assistenza al collaudo (0,03) – non dei rapporti percentuali tra il compenso stabilito per l’integrale esecuzione della opera ed i compensi spettanti per l’esecuzione di prestazioni parziali, ma delle percentuali – rispettivamente 0,25%, 0,07% e 0,03% – del consuntivo lordo dell’opera o del suo preventivo.

In realta’, nonostante l’equivocita’ delle espressioni normative, per stabilire il compenso dovuto al professionista per le prestazioni parziali, elencate nella tabella B), non si puo’ logicamente prescindere dalla determinazione dei compenso stabilito dalla tabella A) per l’intero svolgimento dell’opera, sul quale soltanto possono e debbono essere applicate le percentuali previste per ciascun incarico parziale dalla tabella B).

In questo senso del resto la L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 18, e’ sempre stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente affermato il principio che la liquidazione degli onorari percentuali dell’ingegnere o dell’architetto relativi a prestazioni professionali parziali “deve essere compiuta, ai sensi della L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 18, calcolando le aliquote della tabella B allegata, relativa alle opere parziali non in relazione al valore dell’opera ma alla percentuale attribuita dalla tabella A per la prestazione dell’opera intera, per cui al compenso cosi’ determinato si applicano le aliquote previste per ogni singola funzione della tabella B” (cfr.: cass. civ., sez. 2^, sent. 28 gennaio 2004, n. 1561; cass. civ., sez. 2^, sent. 7 febbraio 1989, n. 736; cass. civ., sez. 2^, sent. 26 gennaio 1982, n. 505).

Quanto detto comporta la causa deve essere rimessa ad altro giudice di merito che dovra’ determinare il compenso dovuto al professionista per l’opera svolta a favore della societa’ resistente con i criteri sopra precisati.

La fondatezza del primo motivo assorbe l’esame del secondo e la cassazione della sentenza quello del terzo e del quarto motivo, in quanto diretti contro delle statuizioni accessorie, sulle quali il giudice di rinvio dovra’ nuovamente pronunciarsi tenendo conto dell’esito finale del giudizio.

E’ infondato l’unico motivo di ricorso incidentale. La questione relativa alla maggiorazione del compenso del professionista prevista dalla L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 17, per l’impegno personale maggiore del normale, sollevata dalla societa’ con il secondo motivo di appello incidentale e’ stata espressamente e compiutamente esaminata dal giudice di secondo grado e dichiarata infondata, senza censure sul punto, sul duplice rilievo che la norma prevede la corresponsione di tale compenso e che il giudice di primo grado, alla luce del concordi deposizioni dei testi richiesti dall’opposto, “che non hanno trovato concreta smentita nelle generiche ed incerte dichiarazioni rese de relato dai testi di parte appellata”, aveva correttamente ritenuto che sul cantiere non esisteva personale di sorveglianza e di controllo. La causa va rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso principale, dichiara assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto, e rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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