Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12031 del 16/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8462/2016 proposto da:

D.L., M.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato PIERLUIGI SPADAVECCHIA;

– ricorrenti –

contro

CARDIF VITA SpA già CARDAF ASSICURAZIONI SPA, persona del

rappresentante legale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTI SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MATTEO MASSIMO D’ARGENTO;

– controricorrente –

e contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MUZIO CLEMENTI 48, presso lo studio dell’avvocato PIEREMILIO

SAMMARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO MARTELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 778/2015 del TRIBUNALE di FERMO, depositata

l’01/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.R. e D.L., quali eredi di D.M., convennero in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Montegiorgio Cardif Assicurazioni s.p.a. e Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. deducendo che D.M. aveva stipulato con Cardif polizza assicurativa al fine di coprire lo scoperto di conto corrente presso la BNL e che, deceduto il D., Cardif aveva opposto il mancato pagamento della rata di premio di Euro 31,66 per il mese di (OMISSIS) e pertanto la scadenza anticipata della copertura. Aggiunse la parte attrice che il de cuius aveva disposto il pagamento mediante addebito sul conto. Il Giudice di Pace accolse la domanda. Con sentenza di data 30 settembre 2015 il Tribunale di Fermo accolse l’appello proposto da Cardif Vita s.p.a.. Osservò il Tribunale che la polizza era stata sottoscritta dal D. quale legale rappresentante di Dimal s.r.l., sicchè gli attori non avevano titolo per pretendere il pagamento da parte della società assicuratrice.

Hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo M.R. e D.L. e resistono con controricorso Cardif Vita s.p.a. e Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 339 c.p.c., comma 2 e dell’art. 113 c.p.c.. Osservano i ricorrenti che il valore della causa, come da dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato, ammontava ad Euro 31,66, sicchè la decisione del Giudice di Pace era secondo equità e l’appello era inammissibile.

Il motivo è inammissibile. L’indicazione del valore della causa, riportata in calce all’atto introduttivo del giudizio per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge, ha finalità esclusivamente fiscale, sicchè non spiega alcun effetto sulla determinazione del valore della controversia ai fini della individuazione del giudice competente (Cass. 22 settembre 2015, n. 18732). Il valore della causa, si determina dalla domanda. In violazione del principio di autosufficienza del ricorso i ricorrenti non hanno indicato in modo specifico il contenuto della domanda proposta nei confronti della società assicuratrice e si sono limitati all’indicazione dell’allegazione in giudizio della questione del versamento della rata di premio nella misura di Euro 31,66. Non hanno però chiarito quale sia stato l’oggetto del giudizio nei confronti di Cardif Assicurazioni s.p.a. (mentre in entrambi i controricorsi si menziona il dispositivo della sentenza di primo grado nella parte in cui si condanna la “parte convenuta a rispondere dell’oggetto del contratto di garanzia”).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore dello scoperto oggetto di assicurazione, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore sia di Cardif Vita s.p.a. che di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., spese che liquida in Euro 2.900,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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