Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12030 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. II, 31/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Fabio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26386-2005 proposto da:

Z.A. C.F. (OMISSIS), Z.M. C.F.

(OMISSIS), Z.S. C.F. (OMISSIS), TUTTI IN

PROPRIO E QUALI CONTITOLARI E LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA SDF F.LLI

ZEZA P.I. (OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCONI GIOVANNI;

– ricorrenti –

contro

M.A. C.F. (OMISSIS), IMPRENDITORE COMMERCIALE

AUTONOMO ALL’INSEGNA “HOTERL KON TIKI” elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 22, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA

VALERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato BARZI MAZZINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1256/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Camici Gianmaria difensore dei ricorrenti che si

riporta ed insiste sull’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6-2-2001 il Tribunale di Livorno, nel rilevare che l’attore non aveva provveduto ad ottemperare all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della ditta Omnia Service, rigettava la domanda proposta da M.A. nei confronti della società di fatto Fratelli Zeza di Zeta Antonio e C., diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla cattiva esecuzione dei lavori d’intonacatura interna ed esterna di uno stabile destinato ad albergo, dati in appalto alla convenuta.

A seguito di gravame proposto dal M., la Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata il 13-9-2004, in totale riforma della pronuncia di primo grado, condannava la società convenuta al pagamento in favore dell’attore, a titolo risarcitorio, della somma di L. 17.200.000, oltre IVA, rivalutazione monetaria sulla somma capitale e interessi legali sugli importi rivalutati anno per anno, a decorrere dal 31-3-1995.

La Corte territoriale, dopo aver dato atto dell’illegittimità dell’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal primo giudice, disattendeva l’eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi sollevata dalla convenuta, rilevava che dall’accertamento tecnico preventivo era emersa la sussistenza dei dedotti vizi di esecuzione dei lavori di intonacatura esterna e liquidava i danni subiti dal M. sulla base delle fatture della ditta MET s.r.l.

dal medesimo prodotte, attestanti la spesa sostenuta per il rifacimento degli intonaci.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono Z.M., Z. A. e Z.S., in proprio e quali contitolari e legali rappresentanti della società di fatto F.lli Zeza, sulla base di due motivi.

Il M. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Nel costituirsi, il M. ha eccepito, in limine, la carenza di legittimazione di Z.A., M. e S. ad impugnare in proprio la sentenza di appello, non avendo i predetti preso parte al giudizio di merito, al quale ha partecipato esclusivamente la società di fatto Fratelli Zeza, in persona dei suoi legali rappresentanti.

L’eccezione è infondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la legittimazione a ricorrere per cassazione spetta solo il soggetto che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, sia stato parte del giudizio di appello (Cass. S.U. 18-11-1994 n. 9753; Cass. 21-2- 2006 n. 3688; Cass. 16-6-2006 n. 13954; Cass. 14-7-2006 n. 16100).

Nella specie, nella sentenza impugnata viene indicata, quale parte appellata, la società di fatto F.lli Zeza, in persona di Z. M., A. e S..

Ciò posto, si osserva che, poichè la società di fatto non costituisce un soggetto diverso dalle persone dei soci, la sentenza pronunciata nei confronti di detta società, rappresentata in giudizio dai suoi soci, spiega efficacia diretta rispetto a questi ultimi; con la conseguenza che ciascuno dei soci deve considerarsi parte del rapporto processuale, e non terzo rispetto allo stesso.

I tre fratelli Zeza, pertanto, avendo preso parte al rapporto processuale in rappresentanza della società, erano legittimati ad impugnare, anche in proprio, la decisione di appello.

2) Passando all’esame del ricorso, si rileva che col primo motivo viene denunciata l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia.

I ricorrenti deducono che la Corte di Appello, a fronte dell’eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi invocata dall’attore ex art. 1667 c.c., ha ritenuto che vi era stata denuncia, e che la stessa era rappresentata dal ricorso per accertamento tecnico preventivo, notificato alla controparte a fine febbraio 1994.

Fanno presente che la stessa Corte ha rilevato che tale denuncia era stata tempestiva, trattandosi di vizi la cui causa andava ricercata con apposite indagini tecniche. Sostengono che tali affermazioni sono tra loro contraddittorie, in quanto o il ricorso per accertamento tecnico preventivo non poteva costituire denuncia, non avendo ancora il committente sufficiente grado di conoscenza della gravità dei vizi e delle loro cause, ed allora non vi è stata alcuna denuncia, oppure il M. già aveva quella conoscenza, ed è ugualmente decaduto dalla garanzia, non avendo provato la tempestività della denuncia dei vizi. Aggiungono che, poichè la Corte di Appello, nonostante la mancanza di ulteriori indagini tecniche, ha affermato la responsabilità della società Zeza esclusivamente in base alla descrizione dei pretesi difetti degli intonaci e alla considerazione che questi erano stati eseguiti dall’appellata, è evidente che il M. era in grado di denunciare i vizi sulla base dei medesimi elementi, e quindi molti mesi prima del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo.

Il motivo è infondato.

Come è stato puntualizzato da questa Corte (Cass. 0-9-1997 n. 7449;

Cass. 12-3-1986 n. 1655), anche in tema di garanzia per vizi dell’opera di cui all’art. 1667 c.c. trova applicazione il principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza con riguardo alla ipotesi della garanzia di cui all’art. 1669 c.c., secondo cui il termine di decadenza per la denuncia dei vizi comincia a decorrere solo dal giorno in cui il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. (Cass. 29-03-2002 n. 4622; 15-10-2002 n. 14626;

Cass. 12-5-2000 n. 6092; Cass. 17-7-1999 n. 7612; Cass. 17-12-1999 n. 14218; Cass. 1-8-2003 n. 11740).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, uniformandosi a tale principio, ha ritenuto che la semplice apparizione delle prime fessurazioni dell’intonaco esterno non era sufficiente a rivelare con certezza la causa ed esatta entità del fenomeno, quale si è manifestato con l’andare del tempo, essendo a tal fine necessarie apposite indagini tecniche. Legittimamente, pertanto, essa ha disatteso l’eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dall’appellata, avendo rilevato, con motivazione congrua e logica, che la denuncia dei vizi è insita nella stessa richiesta di accertamento tecnico preventivo in contraddicono con la controparte avanzata dal committente, e che, trattandosi di vizi la cui causa andava ricercata con specifiche indagini tecniche, non può porsi un problema di tardività di tale denuncia.

Le ulteriori deduzioni svolte col motivo in esame per sostenere che l’attore ha acquisito la conoscenza dei vizi dell’intonacatura e della loro imputabilità al convenuto in epoca anteriore all’accertamento tecnico preventivo, si risolvono in inammissibili censure di merito, con le quali i ricorrenti intendono contrapporre le proprie valutazioni a quelle compiute dal giudice territoriale.

L’accertamento del momento nel quale il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza della gravità dei vizi e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, infatti, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato ai giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso di specie, da una motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.

4) Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

Rilevano che la Corte di Appello ha condannato la società convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di L. 17.200.000, quale importo corrisposto dal M. per il rifacimento degli intonaci esterni, come da fattura n. (OMISSIS) al predetto rimessa dalla ditta Met s.r.l., che avrebbe provveduto alla esecuzione di tale opera. Sostengono (trascrivendo le specifiche deduzioni a suo tempo svolte nel giudizio di merito) che, poichè la società Zeza, sia nella comparsa di costituzione di primo grado che in quella di appello, aveva contestato l’idoneità probatoria della predetta fattura, la Corte territoriale non poteva basare la condanna sa tale documento, peraltro mai confermato in sede testimoniale.

Il motivo è fondato.

Sia in primo che in secondo grado la convenuta ha contestato il quantum richiesto dall’attore, deducendo, in particolare, che la fattura da questi prodotta riguardava un intervento diverso e molto più costoso rispetto a quello necessario per l’eliminazione dei pretesi vizi dei lavori di intonacatura posti in essere dalla ditta Zeza.

A fronte di tali contestazioni, che involgevano la congruità delle opere e della spesa indicate nella fattura in parola in rapporto ai danni derivati al committente per effetto della cattiva esecuzione degli intonaci esterni da parte dell’appaltatrice, la Corte di Appello non poteva liquidare l’ammontare dei danni sulla base di tale documento, peraltro nemmeno confermato in sede testimoniale.

La fattura, infatti, è un atto unilaterale che documenta esclusivamente l’esecuzione di una prestazione in favore del soggetto al quale viene rilasciata e il relativo importo, non anche la necessità di tale prestazione. Nella specie, pertanto, la fattura rimessa dalla ditta Met s.r.l. al M. non costituisce atto di per sè p idoneo a comprovare la corrispondenza tra i lavori eseguiti dalla società emittente e quelli effettivamente occorrenti per l’eliminazione dei vizi di esecuzione degli intonaci esterni da parte della convenuta.

Di conseguenza, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, che deciderà in ordine al quantum tenendo conto dei principi di diritto e dei rilievi sopra esposti, provvedendo anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente grado di giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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