Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12030 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. II, 17/05/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 17/05/2010), n.12030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MIN ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A. C.F. (OMISSIS) quale legale rapp.te

dell’Autocarrozzeria e verniciatura di F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1298/2004 del GIUDICE DI PACE di REGGIO

CALABRIA, depositata il 29/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ministero dell’economia e delle finanze propone ricorso per Cassazione contro F.A., che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del G.P. di Reggio Calabria n. 1298/04 che ha dichiarato la propria incompetenza a decidere della domanda riconvenzionale, rimettendo la decisione sulla stessa al Tribunale di Reggio Calabria ed ha accolto la domanda attrice relativa alle spese di custodia di un mezzo confiscato in Euro 477,70 oltre interessi al soddisfo. La vicenda era iniziata con citazione del F. del 7.2.2003 per il pagamento della somma di cui sopra per la custodia, a seguito di confisca, dell’autovettura Innocenti targata (OMISSIS) dal 1992 al 18.4.1996, domanda cui si era opposto il Ministero deducendo, tra l’altro, l’incompetenza per valore, il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del preteso credito, svolgendo riconvenzionale per Euro 5.112,00 per violazione della buona fede durante le trattative posto che la vettura era stata venduta proprio al F..

Il ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 113 c.p.c., comma 2 del D.M. 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 300 del 1999 per difetto di “legittimatio ad causam et ad processum” perche’ a far data dal 1 gennaio 2001 l’agenzia del demanio era subentrata nel rapporto controverso ed improprio era il richiamo ad una nota del 1994; 2) violazione degli artt. 36 e 40 c.p.c. perche’ il ministero aveva svolto riconvenzionale intimamente connessa, in ragione della “causa petendi”, alla domanda attrice per cui l’intero giudizio andava rimesso al giudice togato competente.

Quest’ultima censura ha priorita’ logica e meriterebbe accoglimento, trattandosi di riconvenzionale per danni per violazione della buona fede contrattuale a seguito dell’acquisto da parte dell’attore della vettura per la quale venivano richieste le spese di custodia, il che avrebbe dovuto indurre il G.P. a rimettere l’intero giudizio al Tribunale competente.

La relazione tra la domanda principale e quella riconvenzionale non va intesa nel senso restrittivo che esse debbano dipendere da unico ed identico titolo, essendo sufficiente che le contrapposte pretese delle parti traggano origine da un medesimo rapporto (Cass. 10.9.1999 n. 9656).

Nella specie e’ incontestato che l’attore aveva chiesto le spese di custodia di una autovettura, da lui stesso acquistata, assieme ad altre, a trattativa privata, a seguito di uno scambio di corrispondenza col ministero in ordine al pagamento delle spese di custodia, cui seguiva l’offerta di acquisto.

Tuttavia questa Corte Suprema (Cass. n. 7676/09) ha statuito che, per il solo fatto della proposizione di domanda riconvenzionale, si da luogo ad un giudizio di diritto ed, invero, il G.P. ha dichiarato la propria incompetenza.

Conseguentemente andava proposto appello e non ricorso per Cassazione.

La mancata costituzione di controparte esime dalla pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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