Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12030 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.16/05/2017), n. 12030
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5459/2016 proposto da:
C.M., in proprio e quale procuratore generale di
BORBONESE ELISA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAMILLO
PEANO 11, presso il proprio studio, rappresentati e difesi
dall’avvocato MARCELLA DIOTTI;
– ricorrenti –
contro
C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO PARRETTA, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRAZIANO MARCHETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3703/2015 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata
il 17/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
C.E. propose domanda d’ingiunzione di pagamento innanzi al Giudice di Pace di Genova nei confronti di C.M. e B.E. per l’importo di Euro 890,00. Emesso il decreto ingiuntivo, propose opposizione C.M., in proprio e quale procuratore generale di B.E., chiedendo altresì la restituzione della somma di Euro 1.390,00 derivante dalla differenza tra quanto versato a fronte dell’atto di precetto relativo al decreto ingiuntivo (Euro 1.791,00) e quanto dovuto. Il giudice adito rigettò l’opposizione. Avverso detta sentenza propose appello la parte opponente. Con sentenza di data 17 dicembre 2015 il Tribunale di Genova dichiarò inammissibile l’appello. Osservò il Tribunale che poichè la domanda di ingiunzione era stata proposta per Euro 890,00 oltre interessi la pronuncia era equitativa e che i motivi di appello non erano riferibili a violazione di norme costituzionali o comunitarie, principi regolatori della materia o norme del procedimento.
Ha proposto ricorso per cassazione C.M., in proprio e quale procuratore generale di B.E., sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del primo motivo del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 10, 113 e 339 c.p.c.. Osserva il ricorrente che, avendo l’opponente chiesto la condanna della controparte alla somma di Euro 1.390,94, era stato superato il limite di Euro 1.100,00 previsto per il giudizio di equità.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 339 c.p.c., u.c.. Osserva il ricorrente che la sentenza era stata emessa in violazione dei principi costituzionali e di quelli regolatori della materia perchè in violazione di giudicato esterno.
Il primo motivo è manifestamente fondato. La domanda dell’opponente a decreto ingiuntivo di restituzione di quanto corrisposto per effetto dell’esecuzione del decreto, pur non costituendo domanda riconvenzionale, e rappresentando conseguenza dell’accertamento dell’insussistenza della pretesa fatta valere (Cass. 19 maggio 2004, n. 9475), costituisce domanda in senso proprio. Se quest’ultima domanda è soggetta a decisione secondo diritto, anche la domanda di cui all’originaria istanza di ingiunzione, pur soggetta a decisione secondo equità, deve essere decisa secondo diritto, analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza a proposito di giudizio in cui ricorre la domanda principale e quella riconvenzionale (fra le tante Cass. 8 maggio 2015, n. 9292; 22 novembre 2011, n. 24623; 17 maggio 2010, n. 12030). Sulla base dell’esame degli atti, consentita dalla tipologia del vizio denunciato, risulta in effetti che la parte opponente ha proposto domanda di restituzione della somma di Euro 1.390,00, di importo superiore al limite previsto per la pronuncia secondo equità dall’art. 113 c.p.c., comma 2 (millecento Euro).
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento del ricorso e rinvia ad altra sezione del Tribunale di Genova, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017