Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12030 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 10/06/2016), n.12030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3328/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

unitamente dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO,

MAURO RICCI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.S.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di RAGUSA del 28/7/2014, depositato

il 28/7/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/5/2016 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO, difensore del ricorrente, che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata:

“Con ricorso del 9/8/2013, F.S. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per la verifica della propria condizione inabilitante ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno mensile di assistenza (presupponente una riduzione permanente della capacità lavorativa rispettivamente in misura pari o superiore al 74%). Il c.t.u.

officiato accertava solo la sussistenza di una invalidità del 67%.

Avverso tali conclusioni non venivano mosse contestazioni. Il Tribunale, con decreto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5, omologava l’accertamento relativo requisito sanitario. Con lo stesso decreto il Giudice poneva a carico dell’I.N.P.S. le spese processuali nonchè quelle della c.t.u., liquidate come da separato decreto.

Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., l’I.N.P.S. impugna la pronuncia suddetta.

F.S. è rimasta intimata.

Con il motivo di ricorso l’I.N.P.S. censura la sentenza per violazione degli artt. 91, 92, 113 e 116 c.p.c. e art. 152 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5; lamenta che esso Istituto, nonostante fosse stata parte totalmente vittoriosa, sia stato condannato al pagamento delle spese processuali doglianze, invero, riguardano solo la parte della pronuncia nella quale è liquidata al difensore della ricorrente la somma di Euro 900,00, oltre IVA e CAP come per legge che pone a carico dell’I.N.P.S., non anche la regolamentazione delle spese di c.t.u.).

Il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoga (cfr.

Cass. n. 6084/14, cui si rinvia in parte qua), perchè, là dove condanna l’I.N.P.S. alle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che non è soggetto ad impugnazione in altre sedi.

Il ricorso è, altresì, manifestamente fondato.

La pronuncia sulle spese dell’ATP ex art. 445 bis c.p.c., è esplicitamente prevista dal comma 5 dello stesso articolo, ma deve pur sempre coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1 e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese.

Orbene, nel caso di specie il giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese in favore della parte privata pur essendo indubbio che l’Istituto fosse totalmente vittorioso, non essendo stato riconosciuto a F.S. il requisito sanitario da lei invocato.

Dunque, in sede di merito vi è stata un’evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., di guisa che l’I.N.P.S., totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte privata (si vedano anche Cass. 8 giugno 2015, n. 11781, Cass. 2 luglio 2015, n. 13550).

In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto di omologa nella parte relativa alla condanna dell’I.N.P.S. alle spese processuali in favore dell’odierno intimato.

La causa potrà essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., previa verifica dell’eventuale rituale assolvimento, da parte dell’originaria ricorrente, dell’onere di formulare, nel ricorso introduttivo, la dichiarazione sostitutiva di certificazione della sua situazione reddituale al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese, come richiesto dall’art. 152 disp. att. c.p.c.; il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna dell’I.N.P.S. alle spese processuali; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c. e, considerata la rituale dichiarazione ai fini dell’esenzione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, formulata in uno con la richiesta di ATP, l’originaria ricorrente va dichiarata non tenuta al pagamento di tali spese.

5 – Il comportamento processuale dell’intimata, che nulla ha opposto ai rilievi dell’I.N.P.S. e non ha in alcun modo dato causa all’errore di diritto contenuto nel provvedimento impugnato, ed il solo recente formarsi dell’orientamento di legittimità sul procedimento ex art. 445 bis c.p.c., consentono di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna dell’I.N.P.S. alle spese processuali e, decidendo nel merito, dichiara l’originaria ricorrente non tenuta al pagamento di tali spese; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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