Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1203 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16383/2017 R.G. proposto da:

A.T.C. – Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Luca

Cattalano e Giuseppe Bongioanni, elettivamente domiciliata presso

gli indirizzi PEC dei nominati difensori;

– ricorrente –

contro

Comune di Castellamonte, in persona del Sindaco quale legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Maurizio Fogagnolo e

Guido Francesco Romanelli, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Roma alla via Cosseria n. 5 int. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/6/17, depositata in data 18/1/2017, non

notificata, della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte –

Torino;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 ottobre 2020 dal Dott. Angelo Napolitano.

 

Fatto

Con ricorso dinanzi alla CTP di Torino, l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (d’ora in avanti, “l’Agenzia”) concluse per l’annullamento del rigetto della richiesta di rimborso (nota prot. (OMISSIS)) presentata dall’Agenzia con riferimento all’Imu versata per il 2012, e per l’accertamento della spettanza del rimborso di tale imposta versata, di ammontare complessivo di Euro 11.303,46 oltre interessi.

A sostegno del ricorso, l’Agenzia invocò le esenzioni previste dalla normativa a vantaggio degli enti non commerciali, deducendo che essa rientra nel novero di tali enti, ai sensi della L.R. Piemonte n. 3 del 2010, art. 28, comma 2 bis, e ss. mm., e che gli immobili di edilizia residenziale pubblica sono, mediante l’assegnazione, destinati alla “ricettività sociale” ad un canone inferiore di oltre il 50% a quello di mercato.

La CTP adita respinse il ricorso.

L’Agenzia propose appello, che fu rigettato dalla CTR.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

Resiste il Comune di Castellamonte con controricorso.

L’Agenzia ha depositato una memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento al seguente combinato normativo: della L.R. Piemonte n. 3 del 2010, art. 28, comma 2 bis, e ss.mm.ii.; del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9 comma 8; del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i); del D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis, comma 3, secondo periodo, convertito in L. n. 27 del 2012; D.M. Economia e Finanze 19 novembre 2012, n. 200”, l’Agenzia si duole del fatto che la CTR abbia seguito un indirizzo nomofilattico (risalente alle SSUU n. 28160 del 2008) superato dal D.M. n. 200 del 2012, emesso dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

L’esenzione dall’IMU spetterebbe in quanto la ricorrente odierna è un ente pubblico che svolge un’attività non commerciale, concedendo in locazione gli immobili per un canone molto più basso di quello di mercato.

La ricorrente deduce che il D.M. citato avrebbe portata innovativa dell’ordinamento giuridico e che l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), troverebbe applicazione al caso di specie, in quanto a partire dal 2012 sarebbero intervenute modifiche normative che consentirebbero di ampliare il presupposto oggettivo della esenzione, da individuarsi non più solo nella utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente, ma anche, in alternativa, nell’utilizzazione con “modalità non commerciali”, come prevede il D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis.

Secondo la ricorrente, l’esenzione richiesta si giustificherebbe in quanto l’attività istituzionale da essa esercitata, finalizzata alla ricettività sociale (tramite l’assegnazione degli immobili agli aventi diritto con procedura di evidenza pubblica), è svolta con “modalità non commerciali”, considerata l’esiguità del canone di locazione rispetto a quelli mediamente praticati sul mercato abitativo.

Per effetto del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8, si applicherebbe all’IMU l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 lett. i), in materia di ICI: sarebbero esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 1, lett. c), destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui alla L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a).

Per l’odierna ricorrente, che si afferma ente pubblico non commerciale svolgente attività ricettiva volta ad alleviare il disagio abitativo dei nuclei a basso reddito, vi sarebbero, dunque, le condizioni per usufruire dell’esenzione dall’IMU.

L’arresto delle SSUU di questa Corte n. 28160/2008, con il quale si affermò che gli ex IACP non possono usufruire dell’esenzione in quanto non sono utilizzatori diretti degli immobili di cui sono titolari, sarebbe stato superato, secondo l’odierna ricorrente, dalla più recente legislazione.

Innanzitutto il D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2 bis, conv. in L. n. 248 del 2005, stabiliva a quali attività fosse ricollegata l’esenzione dall’imposta.

Successivamente, il D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis, convertito in L. n. 27 del 2012, abrogando il D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2 bis, ha precisato che l’esenzione in parola si applica alle sole attività individuate dalla norma che siano svolte “con modalità non commerciali”.

Anche il D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 200 del 2012, avrebbe contribuito ad innovare l’ordinamento nel senso di superare il precedente arresto delle SSUU del 2008 quanto all’applicabilità agli immobili degli ex IACP della esenzione dall’imposta comunale sugli immobili.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento allo Statuto del contribuente, art. 10 bis, comma 4, (L. n. 212 del 2000)”, l’odierna ricorrente si duole che la CTR abbia rigettato la domanda di rimborso sulla base della motivazione che essa avrebbe avuto diritto ad una riduzione d’imposta, non all’esenzione; deduce che, in presenza di più regimi fiscali di favore, essa avrebbe il diritto di scegliere insindacabilmente quello che comporti il minor carico fiscale.

3. I due motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

3.1 Premesso che in questa sede viene in rilievo il diritto all’esenzione dall’Imu con riferimento all’anno 2012, occorre richiamare in breve l’excursus normativo sul tema.

3.2 Nel corpo del D.Lgs. n. 504 del 1992, in materia di Ici, è presente una disciplina espressa del trattamento fiscale degli alloggi “regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari”: la si rinviene nell’art. 8, comma 4, che estende ai detti alloggi le riduzioni e le detrazioni dell’imposta previste nell’ambito del detto articolo.

Il citato D.Lgs., art. 7, comma 1 lett. i), dal canto suo, non nomina gli immobili regolarmente assegnati dagli IACP per ricomprenderli nell’esenzione ivi prevista.

Ne consegue che nell’ambito del D.Lgs. n. 504 del 1992, in base a una scelta insindacabile di politica fiscale, gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP non erano esenti dal pagamento dell’Ici.

3.3 Con il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 1, è stata istituita l’imposta municipale propria, a decorrere dall’anno 2014; il citato D.Lgs., art. 9, comma 8, primo periodo, non richiama gli immobili degli IACP (o comunque dei soggetti che ad essi sono subentrati secondo le varie discipline regionali) tra quelli esenti dalla nuova imposta; lo stesso D.Lgs., art. 9, comma 8, secondo periodo, contiene, dal canto suo, un richiamo alle esenzioni previste (per quel che qui interessa) dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 lett. i), che, giova ribadirlo, non si riferiva agli IACP (e ai soggetti che nel tempo ne hanno preso il “posto”), avendo essi diritto alle agevolazioni previste dal D.Lgs. ultimo citato, art. 8.

3.4 Con il successivo D.L. n. 201 del 2011, art. 13, conv. in L. n. 214 del 2011, è stata anticipata (comma 1), in via sperimentale, a decorrere dal 2012, l’istituzione dell’imposta municipale propria, prevedendosene l’applicazione fino al 2014 in base alla disciplina del D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni recate dal D.L. n. 201 del 2011, cit. art. 13, commi 2 e seguenti.

In particolare, nell’ambito del D.L. n. 201 del 2011, cit. art. 13, il comma 10, sesto periodo, così dispone: “la suddetta detrazione (di Euro duecento, disciplinata dai periodi precedenti, n. d.e.) si applica alle unità immobiliari di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 4”: alla vigilia del primo anno di istituzione sperimentale dell’Imu, dunque, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (o dai soggetti che ne hanno preso il “posto”) continuano a spettare detrazioni d’imposta, non esenzioni.

3.5 La L. n. 27 del 2012, di conversione del D.L. n. 1 del 2012, ha introdotto nel corpo del detto decreto l’art. 91 bis, che è intervenuto sui presupposti per l’esenzione disciplinati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 lett. i), specificando che le attività di cui alla detta lett. i), al cui svolgimento sono destinati gli immobili posseduti dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 1 lett. c), debbono essere svolte “con modalità non commerciali”, prevedendo la possibilità, in caso di immobili ad utilizzazione mista, ed a partire dal 1 gennaio 2013, di una esenzione proporzionale all’utilizzazione non commerciale di tali immobili, sulla base di una dichiarazione del contribuente (nel caso di impossibilità che negli immobili in questione siano identificabili parti adibite ad un uso commerciale, non esenti, e parti adibite ad un uso non commerciale, esenti). Le modalità di tale dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale sarebbero stati disciplinati da un regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi, ai sensi della L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 3, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 27 del 2012.

3.6 Tale regolamento ministeriale non fu adottato nel termine stabilito dall’art. 91 bis, introdotto dalla L. n. 27 del 2012, nel corpo del D.L. n. 1 del 2012, fino a quando intervenne il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213, che con l’art. 9, comma 6, ampliò l’oggetto della delega conferita al futuro regolamento ministeriale dal D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis, comma 3: questo regolamento si sarebbe dovuto occupare non solo di disciplinare le modalità e le procedure della dichiarazione del contribuente in caso di utilizzazione promiscua degli immobili e gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale tra utilizzazione commerciale ed utilizzazione non commerciale degli immobili, ma anche di dettare i requisiti generali e di settore per qualificare le attività di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 lett. i), come svolte “con modalità non commerciali”, legittimanti l’esenzione dall’Imu.

Il regolamento ministeriale in questione venne, poi, emanato in data 19/11/2012 (D.M. n. 200 del 2012).

Esso, dunque, se serve ad individuare e circoscrivere la platea degli immobili esenti dall’Imu, non incide sul campo soggettivo di applicazione delle riduzioni e delle detrazioni della stessa imposta: in altri termini, il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, sesto periodo, convertito in L. n. 214 del 2011, che dispone che “la suddetta detrazione (di Euro duecento, disciplinata dai periodi precedenti, n.d.e.) si applica alle unità immobiliari di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 4”, cioè (per quel che qui rileva) agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, non può ritenersi tacitamente abrogato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis, (introdotto dalla L. di conversione n. 24 del 2012, e modificato dal D.L. n. 174 del 2012, convertito in L. n. 213 del 2012), e dal D.M. n. 200 del 2012: rispetto al citato art. 91 bis e al regolamento ministeriale delegato, infatti, la norma di cui al D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, sesto periodo, convertito in L. n. 214 del 2011, è lex specialis, in cui l’elemento specializzante è l’appartenenza al patrimonio dell'(ex) IACP degli alloggi, pur se destinati con modalità non commerciali, mediante assegnazione all’esito di procedure di evidenza pubblica, al soddisfacimento del bisogno abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati economicamente.

In altri termini, per quanto riguarda il periodo d’imposta del 2012, con riferimento all’Imu, il legislatore non ha inteso, con le modifiche apportate al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 lett. i), e con l’emanazione del D.M. n. 200 del 2012, trasferire il trattamento fiscale degli alloggi regolarmente assegnati dall'(ex) IACP dal campo delle agevolazioni (riduzioni e detrazioni d’imposta) al campo delle esenzioni.

3.7 La conferma di quanto da ultimo argomentato si rinviene nella disposizione di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 2 lett. b), (convertito in L. n. 124 del 2013), con la quale il legislatore, modificando il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, sesto periodo, convertito in L. n. 214 del 2011, ha ribadito di fatto che la detrazione d’imposta si applica “agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 93”.

L’approdo interpretativo della disamina normativa effettuata con il presente provvedimento, peraltro, è conforme alla giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte (Cass., sez. V, n. 34601/19; Cass., sez. V, n. 8964/2020).

4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, in quanto nel 2012 l’odierna ricorrente non aveva diritto all’esenzione dall’Imu con riferimento agli alloggi da essa regolarmente assegnati in locazione.

5. Considerato che all’epoca della proposizione del ricorso non si era ancora formata la giurisprudenza di questa Corte in relazione all’ambito applicativo delle esenzioni dall’Imu, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA