Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1203 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. II, 21/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25668/2015 proposto da:

IMMOBILIARE DEI MATTIOLI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO, 6,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LETIZIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VITTORIO PAOLUCCI;

– ricorrente –

contro

GRUPPO BASSO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA ZOPPINI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PIERLUIGI VEDOVA, SANDRO TREVISANATO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 825/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza depositata il 31 marzo 2015 la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Immobiliare dei Mattioli s.r.l. nei confronti della sentenza di primo grado, che aveva rigettato sia la domanda proposta, al fine di ottenere il trasferimento, ai sensi dell’art. 2932 c.c., dell’immobile oggetto del contratto preliminare del 31 maggio 2006, concluso con Gruppo Basso s.p.a., incorporante la Lefim s.p.a., sia la subordinata domanda formulata ai sensi dell’art. 1385 c.c., comma 2.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato che la decisione del primo giudice di ritenere inefficace il contratto preliminare per mancato avveramento della condizione sospensiva prevista e senza che fosse emersa la prova della responsabilità della Lefim s.p.a. rispetto ad esso, era fondata su plurimi elementi che non apparivano scalfiti dai motivi posti a fondamento del gravame.

3. Avverso tale ordinanza la Immobiliare dei Mattioli s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso Gruppo Basso s.p.a.. La società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamentano: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 111 Cost., comma 7, violazione e falsa applicazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 6, carenza, inadeguatezza e contraddittorietà assoluta della motivazione; violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottolineando che, secondo quanto emergeva dallo stesso tenore letterale del provvedimento impugnato, la dichiarazione di inammissibilità non era fondata su una valutazione di manifesta infondatezza dell’appello.

2. Con il secondo motivo si lamentano: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 111 Cost., comma 7, violazione e falsa applicazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 6, carenza, inadeguatezza e contraddittorietà assoluta della motivazione, per avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’appello senza avere anticipato in alcun modo tale decisione, in tal modo precludendo l’interlocuzione con le parti richiesta dal codice di rito.

3. Con il terzo motivo, si lamentano: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 e dell’art. 111 Cost., comma 7, violazione e falsa applicazione degli 348-bis e 348-ter c.p.c.; omesso giudizio prognostico di fondatezza degli specifici motivi d’appello; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità dell’ordinanza per assenza dei presupposti di legge e per nullità del procedimento nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c., per per avere del tutto trascurato il quarto motivo di appello.

4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 e dell’art. 111 Cost., comma 7, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1358 e 1359 c.c., per avere i giudici di merito omesso di considerare che non era la Immobiliare dei Mattioli s.r.l. a dover dimostrare per quale ragione la controparte non avesse presentato il piano particolareggiato, alla cui approvazione era subordinata l’efficacia del contratto preliminare, ma appunto la Lefim s.p.a., obbligata negozialmente a predisporlo, a dovere dedurre e provare il fatto estintivo dell’impossibilità sopravvenuta.

5. Con il quinto motivo si lamentano: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 111 Cost., comma 7, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,346 e 356 c.p.c., nonchè nullità del procedimento per mancato esame delle istanze istruttorie articolate, al fine di dimostrare l’avvenuta predisposizione del progetto definitivo del piano particolareggiato.

6. Il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente, in quanto investono, in relazione a diverse prospettive, la valutazione che sorregge la conclusione della Corte territoriale, sono infondati.

Come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914).

Alla stregua di tale premessa, deve, pertanto, ritenersi che il primo, il quarto e il quinto motivo, pur formalmente prospettati come violazione dei limiti entro i quali il legislatore prevede l’inammissibilità dell’appello, per assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, si risolvono, in realtà, in ritenuti vizi argomentativi. Essi, tuttavia, si collocano al di fuori dell’area della violazione delle norme che impongono il dovere di motivazione (art. 111 Cost., comma 6; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), la quale è riscontrabile solo nelle ipotesi di totale mancanza della motivazione dal punto di vista materiale e grafico ovvero nelle ipotesi ad esse assimilabili, ossia quando, pur essendovi una motivazione in senso materiale e grafico, essa non contiene una effettiva esposizione delle ragioni poste a base della decisione perchè propone contrasti irriducibili fra affermazioni inconciliabili ovvero si presenta perplessa o comunque risulta obiettivamente incomprensibile e quindi non idonea a rivelare la ratio decidendi, essendo peraltro necessario che tale situazione risulti esclusivamente dal medesimo testo della sentenza senza che sia necessario il raffronto con uno o più atti processuali (v, di recente, per una sintesi, ancora la citata Cass., Sez. Un., n. 1914 del 2016).

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto deve affermarsi l’infondatezza dei motivi di ricorso in esame, in quanto nella specie oggettivamente sussiste, dal punto di vista materiale e grafico, una motivazione della ordinanza impugnata, e tale motivazione – benchè assai sintetica, in rapporto alle caratteristiche di un provvedimento come l’ordinanza ed in relazione alle peculiarità di un giudizio complessivo di tipo prognostico quale quello disciplinato dagli artt. 348 bis e ter c.p.c. – non risulta di per sè (perciò prescindendo dal raffronto con la sentenza di primo grado e l’atto d’appello) illogica, contraddittoria o perplessa al punto di renderla incomprensibile.

Con specifico riferimento al terzo motivo, deve poi aggiungersi che la citata Cass., Sez. Un., n. 1914 del 2016 ha chiarito che, nell’ipotesi di ordinanza ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., in cui non è invece possibile una pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento se non in relazione a tutti i motivi d’appello (ed a tutti gli appelli proposti avverso la medesima sentenza), non risulta neppure configurabile una omessa pronuncia riguardo a singoli motivi di appello, potendo eventualmente porsi (nei limiti e nei termini in cui sia consentito dalla legislazione vigente) soltanto un problema di motivazione della decisione necessariamente complessiva – assunta.

7. Il secondo motivo, che, invece, concerne direttamente l’osservanza delle regole processuali, è infondato, dal momento che non è esatto che le parti non siano state sentite, posto che, per quanto risulta dal verbale dell’udienza del 23 marzo 2015, l’odierna ricorrente ha contraddetto sulla “inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.”.

8. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarata tenuto, al raddoppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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