Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1203 del 18/01/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 1203 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANNA ANTONIO

Data pubblicazione: 18/01/2018

SENTENZA
sul ricorso 19152-2016 proposto da:
PICCIRILLI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato EMANUELA MINUTOLO;
– ricorrente –

R.G. n. 19152/16

contro

CONSORZIO BONIFICA SUD BACINO MORO – SANGRO – SINELLO E
TRIGNO, in persona del commissario pro tempore, elettivamente
dell’avvocato MARCO DI CENCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
PEPPINO POLIDORI;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 501/2016 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 12/05/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RICCARDO FUZIO , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Emanuela Minutolo e Peppino Polidori.
FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 12.5.16 la Corte d’appello di
L’Aquila, in riforma della sentenza n. 206/14 del Tribunale di
Lanciano, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
sulla domanda con cui Claudio Piccirilli aveva chiesto che si
accertasse il proprio diritto di precedenza nell’assunzione a tempo
indeterminato presso il Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro Sangro – Sinello e Trigno ai sensi dell’art. 37 c.c.n.l. di settore, in
quanto, come lavoratore stagionale dal 2004 al 2009 alle dipendenze
di detto Consorzio, aveva maggiore anzianità rispetto ad altro
stagionale assunto al suo posto.
2. Statuivano i giudici d’appello che, vertendosi in tema di
applicazione d’una graduatoria, con attribuzione di apposito

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domiciliato in ROMA, VIA MONTELLO 20, presso lo studio

R.G. n. 19152/16

punteggio, stilata all’esito d’una valutazione comparativa dei
candidati, la controversia doveva essere devoluta al giudice
amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001.
Per la cassazione della sentenza ricorre Claudio Piccirilli

affidandosi a due motivi.
4. Il Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro – Sangro – Sinello e
Trigno resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo denuncia erronea individuazione del giudice
provvisto di giurisdizione poiché, contrariamente a quanto si legge
nella sentenza impugnata, l’attore ha lamentato il mancato rispetto
del diritto di precedenza nell’assunzione di cui all’art. 37 cit. c.c.n.l.
senza contestare alcuna graduatoria di procedura concorsuale (mai
bandita); né – prosegue il ricorrente – può considerarsi come
procedura concorsuale la mera verifica da parte del Consorzio, al
momento di scegliere i lavoratori da assumere, dei soggetti in
possesso di determinati requisiti di idoneità.
1.2. Con il secondo motivo ci si duole di mancata applicazione
dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e di erronea
applicazione del comma 4 dello stesso articolo, vuoi per la non
configurabilità d’una procedura concorsuale nel caso di specie, vuoi
perché il Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro – Sangro – Sinello e
Trigno è un ente pubblico economico, di guisa che la giurisdizione in
materia è sempre del giudice ordinario ai sensi dell’art. 409 n. 4 cod.
proc. civ.
2.1. Il secondo motivo di ricorso – da esaminarsi in via prioritaria
perché la sua soluzione è dirimente ai fini del decidere – è fondato.

3

3.

R.G. n. 19152/16

Si premetta che il Consorzio controricorrente è un ente di diritto
pubblico istituito con delibera della Giunta Regionale della Regione
Abruzzo n. 800 del 7.4.97, avente natura di ente pubblico economico

La natura di ente pubblico economico emerge altresì dalla
disciplina legale e statutaria (cfr., in generale, Cass. S.U. n.
15661/06) e dalla nozione evincibile dalle leggi n. 1303 del 1938, n.
300 del 1970 e n. 1034 del 1971, per cui sono enti pubblici economici
gli enti pubblici, comunque denominati, operanti nel campo della
produzione e dediti ad attività esclusivamente o prevalentemente
economica, ossia quegli enti che svolgono, per la realizzazione dei
propri fini istituzionali, un’attività di conservazione, di scambio, di
produzione di beni o di servizi secondo criteri di
economicità: un’attività, cioè, funzionale non soltanto al
perseguimento di fini sociali, ma anche al procacciamento di entrate
remunerative dei fattori produttivi, dal carattere puramente
imprenditoriale, ovvero misto (in parte imprenditoriale, in parte
autoritativo), ma a condizione che l’imprenditorialità ne risulti pur
sempre il connotato predominante (cfr. Cass. S.U. n. 131/99).
In particolare, il Consorzio controricorrente viene considerato
come ente pubblico economico anche da Cass. n. 16708/02.
Pertanto, in applicazione dell’insegnamento di Cass. S.U. n.
9095/07, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice
ordinario perché l’ente pubblico economico agisce come un privato
imprenditore posto su piano paritetico con i soggetti con cui viene in
relazione; pertanto – prosegue Cass. S.U. n. 9095/07 – appartengono
alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative al
rapporto di lavoro del personale, anche se inerenti alla
fase concorsuale precedente la costituzione del rapporto, atteso che

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alla luce dell’art. 59 r.d. n. 215 del 1933 e dell’art. 862 cod. civ.

R.G. n. 19152/16

la discrezionalità che contrassegna le scelte concorsuali è espressione
non di potestà pubblica, ma dell’esercizio di attività privatistica
dell’imprenditore.

tema di procedura selettiva qualificabile come di tipo concorsuale o di
procedura volta a realizzare la stabilizzazione di personale precario
(come sostiene il controricorrente): la natura di ente pubblico
economico esclude a monte l’applicazione dell’art. 63, comma 4,
d.lgs. n. 165 del 2001, riferito alle sole pubbliche amministrazioni
oggetto del d.lgs. medesimo. Fra di esse sono compresi anche «gli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali» (v. art. 1,
comma 2, stesso decreto) e, dunque, sono esclusi quelli economici,
per i quali seguitano ad ogni modo ad applicarsi le consuete norme
privatistiche del rapporto di lavoro e la giurisdizione del giudice
ordinario (in funzione di giudice del lavoro) ai sensi dell’art. 409 n. 4
cod. proc. civ.
Ciò vale anche per quel che concerne il controllo sulla regolarità di
un concorso per l’assunzione o la promozione del personale, avendo
la situazione giuridica dell’interessato pur sempre la natura di diritto
soggettivo. È quanto queste S.U. hanno da tempo statuito fin da
epoca anteriore all’entrata in vigore della riforma sulla
contrattualizzazione del pubblico impiego (cfr. sentenze nn. 5112/95,
12867/92, 11028/91, 4989/90).
3.1. In conclusione, il secondo motivo del ricorso è da accogliersi,
con conseguente assorbimento del primo.
Ne derivano l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario
e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto, con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di
legittimità, davanti alla Corte d’appello di L’Aquila.

5

Dunque, nel caso in esame poco importa che si verta o meno in

R.G.

n. 19152/16

P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo,
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza

Corte d’appello di L’Aquila, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 21.11.2017.
Il Consigliere estensore
Dott. Antonio Manna
Il Preside te
Dott.,Renato Ror rf

i

impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa davanti alla

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