Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12029 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. II, 17/05/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 17/05/2010), n.12029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MENSITIERI Alfredo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LA PRECISA DI MARCORELLO FRANCESCO & C SNC (OMISSIS), in

persona dei soci sig.ri V.L. in M. E

M.F. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATERINA FRANCESCO;

– ricorrenti –

contro

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1430/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ controverso il residuo pagamento del prezzo di cessione di un’azienda di copisteria sita in Torino, pattuito con scrittura privata (OMISSIS) per il prezzo di L. 30 milioni. Il Tribunale di Torino in parziale accoglimento della domanda con sentenza del marzo 2002 condannava la acquirente C.C. al pagamento di L. dieci milioni, ma la Corte d’appello piemontese il 20 settembre 2004 ha respinto la domanda dell’odierna ricorrente, la snc La Precisa. Ha ritenuto:

A) che il pagamento di dieci milioni di lire effettuato dalla C. anteriormente alla scrittura dovesse essere imputato a pagamento del prezzo concordato, incombendo sul creditore l’onere di provare l’esistenza di un diverso rapporto obbligatorio al quale riferire il pagamento dell’importo.

B) che per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, sicche’ si poteva ben riferire il pagamento avvenuto prima della stipula all’obbligazione de qua.

La Precisa ricorre con tre motivi illustrati da memoria. C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Torino aveva ritenuto provato il pagamento di parte del prezzo concordato, mediante due assegni, rispettivamente di L. 15 e 5 milioni, datati (OMISSIS). Ha escluso che un versamento di L. 10 milioni, effettuato nel luglio 1990, potesse essere computato quale pagamento del residuo.

La Corte d’appello ha ribaltato tale decisione, ritenendo che verosimilmente le parti avevano concluso le trattative prima della sottoscrizione della compravendita del (OMISSIS) e che i pagamenti anteriori erano quindi imputabili a questa causale. Ha aggiunto che, provato questo pagamento, incombeva sul creditore dimostrare che esso era da imputare ad altro credito. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 1321, 1322 e 1173 c.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione, con riguardo alla scrittura contrattuale da cui discendevano gli accordi tra le parti. Dopo aver riportato testualmente e integralmente il contratto del (OMISSIS), la ricorrente evidenzia che le parti avevano ivi assunto precisi obblighi circa il debito e le scadenze, senza far cenno di alcun precedente pagamento.

Con il secondo motivo il ricorso censura la sentenza per violazione delle norme di cui sopra e degli artt. 1173, 1988 e 2697 c.c. nonche’ vizio di motivazione con riferimento al rilievo dato a un pagamento effettuato prima di quanto previsto nel contratto.

Con il terzo si lamentano vizi di motivazione, con riferimento alla affermazione che la stipula del (OMISSIS) avrebbe avuto solo valore di formalizzazione dell’accordo.

Tutti i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

Il contratto del (OMISSIS) stabiliva la vendita dell’azienda e il prezzo di L. 30 milioni, specificando che 25 erano dovuti a titolo di avviamento e 5 quale corrispettivo dei macchinari specificamente elencati. Proseguiva stabilendo “Il pagamento del prezzo di cessione … avverra’ nel modo seguente: cinque milioni all’atto della firma della presente scrittura e per contanti. Venticinque milioni entro il 31 luglio 1991 anche con un titolo di credito”. Prevedeva inoltre che il mancato pagamento entro il suddetto termine avrebbe comportato la decorrenza di interessi legali a carico di parte acquirente.

A fronte di tale pattuizione, che fissava inequivocabilmente in un tempo futuro il pagamento del prezzo, risultavano implicitamente ma senza alcun dubbio esclusi precedenti pagamenti. Militava in tal senso non solo la specificazione dei pagamenti da eseguire, ma anche la pattuizione degli interessi in caso di ritardato pagamento, clausola, anche questa, che sarebbe stato del tutto illogico prevedere ove un pagamento anche parziale fosse gia’ avvenuto.

Coglie pertanto nel segno il primo motivo, laddove evidenzia l’erroneo uso della regola interpretativa il di cui all’art. 1362 c.c., comma 2, relativo alla intenzione delle parti e la illogicita’ della motivazione in ordine al mancato richiamo di eventuali pagamenti anteriori in una scrittura non affrettata ne’ riassuntiva, ma che “prevedeva precisi obblighi”, il giudice del merito ha privato di ogni rilievo il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti e che poteva rivelare con chiarezza e univocita’ la loro volonta’ comune, giacche’ non ha indicato ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti.

Ha fatto cio’, come denuncia il secondo motivo, dando per dimostrato cio’ che doveva essere dimostrato e cioe’ che il pagamento (versamento di un assegno) avvenuto prima della stipula e ignorato dagli stipulanti fosse da imputare al rapporto contrattuale de quo.

Cosi’ facendo ha elevato una mera congettura (la conclusione della trattativa in epoca anteriore alla scrittura e la redazione di questa a fini formali, per impedire che “la prestazione restasse sine causa”) al rango di verita’ contrattuale, sebbene apertamente contraddetta da quanto liberamente redatto e sottoscritto dalle parti stesse.

La sentenza ha inoltre capovolto i principi sull’onere della prova, come denuncia sempre il secondo motivo, poiche’ ha ritenuto che fosse la societa’ La Precisa a dover dimostrare che i precedenti pagamenti erano da imputare a diverse ragioni di credito. Cio’ vale allorquando il debitore abbia fornito la prova dell’inesistenza o dell’estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ex multis Cass. 5246/06; 1064/05), situazione che e’ contraddetta dalla risultanza documentale valorizzata in ricorso, costituita, come detto, dal contratto stipulato e in particolare dalle clausole relative al prezzo. Il principio poteva valere quindi, come deduce il ricorrente, per pagamenti successivi alla data della stipula, giammai per pagamenti anteriori. E’ illogica infatti la motivazione, come ripete il terzo motivo, che assuma la sottoscrizione da parte di un contraente di una clausola contenente un residuo impegno debitorio, con scadenze differenziate, a fronte del gia’ avvenuto pagamento”.

Segue da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di merito, che in sede di rinvio liquidera’ le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per spese ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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