Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12029 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 503 del ruolo generale dell’anno 2016

proposto da:

S.R. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Luigi Lombardi (C.F.:

LMBLGU61H10D086U);

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del funzionario, rappresentante della società per procura speciale,

Filippo Lo Giudice rappresentato e difeso, giusta procura in calce

al controricorso, dall’avvocato Gaetano Nicotera (C.F.:

NCTGTN57T24F8883);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro

n. 1674/2014, pubblicata in data 25 novembre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in

data 9 marzo 2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.R. ha agito in giudizio nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire subiti a causa della scorretta condotta processuale della banca in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi da essa stessa promosso, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un provvedimento di riduzione del pignoramento emesso nell’ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare pendente nei suoi confronti, ottenendone la definitiva revoca, e ritardando la suddetta riduzione, nuovamente disposta solo dopo circa tre anni.

La domanda, qualificata come azione risarcitoria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Lamezia Terme.

La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre lo S., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (in tema di responsabilità civile ex art. 2043 c.c.)”.

Il ricorrente deduce, in fatto, che la banca resistente, nel giudizio di opposizione promosso ai sensi dell’art. 617 c.p.c., aveva ottenuto la revoca del provvedimento di riduzione del pignoramento disposto dal giudice dell’esecuzione in base alla produzione di prove documentali “artefatte” (segnatamente: la contestuale produzione di visure ipotecarie riferibili a due diversi periodi) ed alla illegittima allegazione di un credito contestato. Sostiene poi, in diritto, che la propria domanda risarcitoria non poteva essere proposta ai sensi dell’art. 96 c.p.c., nel corso dello stesso giudizio di opposizione agli atti esecutivi, essendosi questo concluso con l’accoglimento della domanda della banca, e che pertanto residuava in suo favore l’azione generale di cui all’art. 2043 c.c., proponibile anche in separato giudizio, azione nella specie in concreto proposta ed erroneamente qualificata dai giudici di merito.

Il motivo è manifestamente infondato.

I giudici di merito, nel qualificare la domanda proposta dallo S. come azione di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, si sono conformati ai principi di diritto desumibili dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di azione risarcitoria per responsabilità processuale aggravata.

In base a tali principi, le ipotesi di responsabilità configurate dall’art. 96 c.p.c. (quanto meno nei primi due commi, e prescindendo dal terzo comma di più recente introduzione) costituiscono fattispecie speciali di responsabilità civile in rapporto a quella generale prevista dall’art. 2043 c.c. e la loro specificità (che ne giustifica la particolare disciplina, anche sul piano della tutela giudiziale) è costituita proprio dal peculiare fatto illecito dannoso, rappresentato da una condotta processuale (consistente, per quanto riguarda la fattispecie di cui dell’art. 96 c.p.c., comma 1, nell’avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave).

Ne consegue che, non essendo possibile concorso tra la fattispecie generale di cui all’art. 2043 c.c. e quella speciale di cui all’art. 96 c.p.c., il danno riconducibile alla scorretta condotta processuale è soggetto esclusivamente alla speciale disciplina di cui all’art. 96 c.p.c. (cfr., in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010, Rv. 611867: “l’art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità”; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 16308 del 24/07/2007, Rv. 599442; Sez. 3, Sentenza n. 13455 del 20/07/2004, Rv. 574705; Sez. 2, Sentenza n. 3573 del 12/03/2002, Rv. 553021; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 23/04/2001, Rv. 546257; Sez. 1, Sentenza n. 4841 del 19/05/1999, Rv. 526392; Sez. U, Sentenza n. 874 del 06/02/1984, Rv. 433073; Sez. 1, Sentenza n. 2129 del 27/05/1975, Rv. 375884).

Nella specie, i fatti che avrebbero determinato l’ingiusto danno lamentato dal ricorrente sono chiaramente da questo individuati nella condotta processuale tenuta dalla banca (attività di allegazione e produzione documentale a suo dire non pertinenti) nell’ambito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto per contestare il provvedimento di riduzione del pignoramento emesso dal giudice dell’esecuzione; dunque, la causa petendi dell’azione in concreto esercitata è effettivamente da inquadrarsi nella previsione di cui all’art. 96 c.p.c., in quanto il fatto illecito dedotto come causa del danno è costituito da una condotta di carattere processuale.

Ne discende inevitabilmente la radicale inammissibilità della predetta azione, che è proponibile, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, esclusivamente nel giudizio di merito, e non può essere avanzata, come avvenuto nella specie, in autonomo giudizio (giurisprudenza costante; ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10518 del 20/05/2016, Rv. 639812; Sez. 3, Sentenza n. 18344 del 06/08/2010, Rv. 614188; Sez. 3, Sentenza n. 24538 del 20/11/2009, Rv. 610752; Sez. 3, Sentenza n. 9297 del 18/04/2007, Rv. 597711; Sez. 3, Sentenza n. 6116 del 20/03/2006, Rv. 587920; Sez. 2, Sentenza n. 3573 del 12/03/2002, Rv. 553021; Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001, Rv. 547752; Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 23/04/2001, Rv. 546257; Sez. 2, Sentenza n. 4816 del 14/04/2000, Rv. 535685; Sez. 1, Sentenza n. 4624 del 07/05/1998, Rv. 515203; Sez. 1, Sentenza n. 864 del 28/01/1994, Rv. 485142; Sez. 1, Sentenza n. 8336 del 08/07/1992, Rv. 478101; Sez. 1, Sentenza n. 2672 del 19/04/1983, Rv. 427561; Sez. 1, Sentenza n. 2129 del 27/05/1975, Rv. 375884; Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 04/10/1976, Rv. 382031).

Sono poi del tutto inconferenti le considerazioni svolte dal ricorrente con riguardo alla circostanza che nella specie l’azione non sarebbe stata proponibile nel corso del giudizio in cui aveva avuto luogo l’illegittima condotta processuale, in quanto egli era rimasto soccombente in tale giudizio: si tratta infatti di considerazioni relative alla fondatezza della domanda stessa, non alla sua qualificazione giuridica ed alla sua ammissibilità.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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