Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12029 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 06/05/2021), n.12029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8239-2017 proposto da:

BANCA SELLA S.P.A., appartenente al GRUPPO BANCA SELLA, soggetta

all’attività di direzione e coordinamento di BANCA SELLA HOLDING

S.P.A., incorporante della BANCA SELLA SUD ARDITI GALATI S.P.A., a

sua volta fusione per incorporazione di BANCA DI PALERMO S.P.A., in

BANCA ARDITI GALATI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato TULLIO FORTUNA;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL

LAVORO, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e

difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 740/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/09/2016 R.G.N. 1102/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 19 settembre 2016, ha riformato la sentenza di primo grado e, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto il diritto della Banca Sella s.p.a. a ricevere i contributi previsti dalla L.R. n. 27 del 1991, art. 10, comma 1, lett. a) per l’assunzione con contratti di formazione e lavoro di lavoratori, la cui spettanza era stata negata dall’Assessorato regionale; ha invece confermato la pronuncia di primo grado, di rigetto della domanda in riferimento ai contributi previsti dalla lett. b) medesima disposizione.

2. Il cumulo dei benefici previsti dalla legge regionale come misure di aiuto all’occupazione, preteso dalla Banca, è stato negato dalla Corte di merito (dunque la misura di cui alla lett. b) in considerazione dell’epoca della trasformazione dei contratti di formazione e lavoro non ricadente nel discrimine temporale indicato dalla Corte di Giustizia, con la sentenza del 20 maggio 2010 (punto 36), vale a dire l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore assunto con contratto di formazione prima dell’entrata in vigore della L. n. 27 del 1991, mentre, nella specie, la trasformazione era avvenuta nel 1992; invece, la misura prevista dalla lett. a) è stata riconosciuta alla stregua della collocazione temporale delle assunzioni, con contratto di formazione e lavoro, entro il discrimine fissato nella legge regionale.

3. Riteneva, infine, la Corte di merito, quanto al lavoratore L.V., non assolto l’obbligo formativo come fissato nel programmo annesso al contratto di formazione, mancante persino del nominativo del responsabile dell’ufficio che avrebbe curato la formazione.

4. Avverso tale sentenza ricorre la Banca Sella s.p.a., con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, deducendo violazione della L.R. siciliana n. 27 del 1991, art. 10, commi 1 e 2, dell’art. 12 preleggi, degli artt. 107,108,267,228 par. IV, T.F.U.E. e degli artt. 11 e 117 Cost., la parte ricorrente censura la sentenza e assume che i contributi dovrebbero essere riconosciuti cumulativamente anche per le assunzioni di dipendenti con contratto di formazione e lavoro stipulato successivamente all’entrata in vigore della legge regionale e convertiti in contratti a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 1996.

6. Con il secondo motivo, deducendo, in subordine, violazione delle medesime disposizioni indicate nel primo mezzo, oltre gli artt. 1175,1176,1285,1324 c.c., artt. 1362 c.c. e ss. Artt. 1375 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, la società assume la natura alternativa dell’obbligazione a carico della Regione siciliana e l’indicazione dell’obbligazione esigibile a carico del datore di lavoro il quale, per i contratti di formazione e lavoro, stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge e trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato entro il 31.12.1996, avrebbe la facoltà di richiedere alternativamente i contributi di cui alla lett. a) ovvero quelli di cui alla lett. b).

7. Il primo motivo è da rigettare in continuità con il precedente di questa Corte, sentenza n. 22008 del 2019 che ha già ritenuto, con condivisa motivazione, che il riconoscimento cumulativo, come preteso dalla Banca, è escluso dalla sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2010, posta dalla Corte di merito a fondamento della ratio decidendi, e dalla chiara interpretazione del discrimine temporale: sono contributi incumulabili perchè diversi, tenuto conto che per la misura economica b) per effetto della stabilizzazione del rapporto di lavoro, l’assunzione con contratto di formazione dev’essere avvenuta prima dell’entrata in vigore della L. n. 27 del 1991, mentre per la misura economica indicata nella lett. a) rileva l’assunzione con contratto di formazione da epoca successiva all’entrata in vigore della citata L. n. 27 del 1991 (v. Cass. n. 22008 del 2019 cit.).

8. In particolare, la Corte di giustizia dell’Unione Europea, Sez. IV, nella sentenza 20 maggio 2010, n. 138/09, ha affermato che la decisione della Commissione dell’11 dicembre 1995, relativa alla L.R. Sicilia 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell’occupazione (aiuto di Stato NN 91/A/95), “dev’essere interpretata nel senso che essa ha riconosciuto la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti composto dalle due misure, previste dall’art. 10, comma 1, lett. a) e b) detta L.R., che non possono essere cumulate e il cui evento generatore, ossia l’assunzione di un lavoratore o la trasformazione del contratto in contratto a durata indeterminata, dev’essere avvenuto prima del 31 dicembre 1996, mentre i versamenti da esse previsti possono proseguire dopo tale data, a condizione che a ciò non ostino le vigenti norme nazionali finanziarie e di bilancio e che sia rispettato lo stanziamento di bilancio approvato dalla Commissione delle Comunità Europee”.

9. L’interpretazione del diritto dell’Unione è competenza esclusiva della Corte di giustizia, ex art. 267 TFUE, e tale competenza si estende anche alla valutazione delle eventuali deroghe da parte di una normativa nazionale (qual è quella oggetto di questo procedimento), in relazione a specifici obiettivi riconducibili alla trama dei Trattati, al trattamento voluto in via generale dalla disciplina sovranazionale (così Cass. n. 4223 del 21.2.2018).

10. Nel caso, la Corte di giustizia ha esplicitato il significato della richiamata decisione della Commissione del 1995 – che non aveva sollevato obiezioni nei confronti delle misure di aiuto contemplate nella L. n. 27 del 1991, considerandole compatibili con il Trattato CE, pur invitando l’Italia a rinotificare la legge in parola in caso di rifinanziamento di tali aiuti oltre il 1997 – muovendo dall’interpretazione della normativa in rassegna esplicitata nella motivazione, secondo la quale il secondo beneficio può essere concesso “a condizione che la citata trasformazione sia avvenuta nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 27 del 1991 e il 31 dicembre 1996 e riguardi i lavoratori assunti prima di tale periodo”.

11. Poichè la Commissione è preposta all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, secondo il dettato dell’art. 108 TFUE, è entro tali limiti che gli aiuti in questione sono stati ritenuti autorizzabili e ne è stato valutato il limite d’impegno dello stanziamento, mentre la diversa interpretazione patrocinata dalla parte ricorrente amplierebbe il perimetro dei benefici (e quindi degli aiuti) riconosciuti.

12. Neppure occorre rimeditare, come già affermato da Cass. n. 22008 del 2019 cit., la soluzione cui si è addivenuti in sede Europea, in quanto l’interpretazione della norma risulta coerente con il senso fatto proprio dal suo tenore letterale e con la stessa modifica del comma 2 valorizzata dalla parte ricorrente, che ha inteso chiarire i limiti di compatibilità delle due misure.

13. La soluzione al primo motivo di censura comporta il rigetto anche dell’ulteriore censura, improntata sull’asserita natura di obbligazione alternativa, inammissibile, per difetto di specificità, trattandosi di questione estranea all’argomentare della sentenza impugnata, e comunque non predicabile, per il rilievo assorbente che l’elemento costitutivo diverso, proprio in riferimento all’epoca temporale dell’assunzione con contrato di formazione e lavoro, preclude la connotazione dell’obbligazione come alternativa ed esclude, in radice, qualsivoglia facoltà di opzione esercitabile dal datore.

14. Con il terzo motivo, deducendo violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, la parte ricorrente si duole che la Corte di merito abbia posto a fondamento della decisione circostanze che avrebbero dovuto formare oggetto di eccezione di parte, dunque non rilevabili d’ufficio, e la cui sussistenza è smentita dai documenti versati in atti, quale l’assunzione a tempo indeterminato in data 14 dicembre 1994.

15. Il motivo è inammissibile.

16. Invero si censura la ratio decidendi inerente, in particolare, al mancato assolvimento dell’obbligo formativo e, quindi, l’ulteriore passaggio argomentativo, anticipato dall’inciso a tacer d’altro, sul preteso vizio della mancata indicazione del responsabile che avrebbe curato la formazione: la censura è inammissibile perchè non autosufficiente giacchè si assume di avere offerto, in giudizio, prova documentale dell’effettivo svolgimento dell’attività formativa evocando l’allegazione al ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale, contraddistinta dal numero 5, ma nulla si spiega, nell’illustrazione della censura, del contenuto e tenore del documento evocato e tanto rende inammissibile la censura travolgendo, per difetto d’interesse, anche l’ulteriore profilo.

17. In conclusione, il ricorso va rigettato.

18. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 13.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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