Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12028 del 16/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.16/05/2017), n. 12028
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMANDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9430/2016 proposto da:
S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa ROBERTO TRIGILIO;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona della Responsabile,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo
studio dell’avvocato TOMMASO SPINIELLI GIORDANO, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati SANDRO UGGERI, ENRICA FASOLA;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1743/2015 del TRIBUNALE di SIRACUSA,
depositata il 12/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, osserva quanto segue:
S.P. ha presentato ricorso, articolato in due motivi, avverso sentenza del 7-12 settembre 2015 del Tribunale di Siracusa, che ha rigettato l’appello da lei proposto avverso sentenza n. 65/2011 del giudice di pace di Palazzolo Acreide, il quale aveva respinto la sua domanda di risarcimento di danni da sinistro stradale che sarebbe stato cagionato da una vettura rimasta non identificata, domanda avanzata nei confronti di Fondiaria Sai S.p.A.. Quest’ultima ha depositato procura speciale per partecipare all’udienza di discussione, che non si è tenuta ai sensi della novellazione dell’art. 380 bis c.p.c., in conformità con il principio tempus regit actum da rapportarsi all’epoca in cui si sarebbe dovuta collocare cronologicamente l’udienza.
Il ricorso va trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c..
Esso non ha consistenza, e ciò può ben essere evidenziato con la motivazione semplificata. Infatti, entrambi i motivi patiscono una sostanza di critica direttamente fattuale, in quanto risultano finalizzati a proporre al giudice di legittimità l’adesione alla valutazione alternativa ivi illustrata degli esiti probatori relativamente alle modalità di accadimento dell’addotto sinistro stradale, così perseguendo, con un’impugnazione pertanto non conforme ai limiti della cognizione di questo giudice, un terzo grado di merito.
Il ricorso pertanto non può che essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione alla controparte, avendo questa depositata l’apposita procura per partecipare all’udienza quando questa era ancora prevista dal testo allora vigente dell’art. 380 bis c.p.c., alle spese processuali – inclusive della memoria depositate dalla resistente -, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012 , ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
PQM
Rigetta il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controparte le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1200, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017