Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12027 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. II, 17/05/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 17/05/2010), n.12027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S.S.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato

Abate Umberto per procura speciale in calce al ricorso, ed

elettivamente domiciliata in Roma, via Archimede n. 145, presso lo

studio dell’Avvocato VERDUCCI Elisa Manuela;

– ricorrente –

contro

INTESA GESTIONE CREDITI s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore R.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria n. 3875/04,

depositata in data 17 dicembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Antonio Saffioti con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza depositata in data 17 dicembre 2004, il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento del reclamo proposto da Intesa Gestione Crediti s.p.a. avverso il decreto di liquidazione di compensi al c.t.u. nominato nell’ambito del procedimento n. 128/2000, riduceva il compenso dovuto al c.t.u. D.S.S.A. da Euro 24.138,00, di cui Euro 23.542,00 per onorario ed Euro 596,00 per spese, ad Euro 4.694,84, di cui Euro 4.098,84 per onorario.

Il Tribunale riteneva che la liquidazione del compenso dovesse essere effettuata sulla base delle tabelle approvate da ultimo con D.M. 30 maggio 2002, e in particolare, trattandosi di consulenza contabile, sulla base di quanto previsto dall’art. 2 del citato decreto ministeriale, e cioe’ sulla base del valore del credito per cui si procede, come disposto dall’art. 17 c.p.c..

Il Tribunale riteneva quindi che, come sostenuto dalla ricorrente, il computo dovesse essere effettuato su un’unica somma e non piu’ volte, come invece sostenuto dalla difesa del consulente, in quanto i quesiti disposti dal giudice, afferenti ad un unico rapporto di conto corrente, dovevano essere complessivamente considerati come un unico quesito.

Nel caso di specie, dunque, il calcolo doveva essere svolto sui vari scaglioni fino alla somma massima di Euro 133.511,75 (pari a L. 258.514.799, somma recata dal decreto ingiuntivo opposto), e l’onorario dovuto risultava pari ad Euro 4.098,84.

Il Tribunale riteneva poi che la prestazione del c.t.u. non potesse essere qualificata di particolare importanza ed escludeva conseguentemente la necessita’ di aumentare gli onorari sino al doppio, come consentito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 2.

Per la cassazione di questo provvedimento, ricorre D.S.S. A. sulla base di un unico motivo; non hanno svolto attivita’ difensiva gli intimati Intesa Gestione Crediti s.p.a, R. A., in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della Giovanni Richichi s.a.s. di Antonino Richichi.

La trattazione della causa veniva fissata per l’udienza del 5 aprile 2006, all’esito della quale la Corte, rilevato che sulla questione degli effetti del tardivo deposito in cancelleria, senza contestuale notifica all’intimato, mediante elenco ex art. 372 c.p.c., dell’avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione del plico con la quale e’ stata effettuata la notifica del ricorso a mezzo posta, era insorto contrasto, ha rinviato la trattazione della causa alla pubblica udienza. La quotazione e’ superata, ora, dalla decisione delle SS.UU. n. 627/08.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce carenza di motivazione; manifesta contraddittorieta’ e illogicita’ della stessa e violazione di legge.

La motivazione del provvedimento impugnato sul punto centrale devoluto alla cognizione del giudice dell’opposizione sarebbe meramente apparente, risolvendosi nell’asserzione secondo cui il quesito sarebbe stato unico, con conseguente unicita’ del compenso.

Motivazione che tanto piu’ sarebbe stata necessaria, in quanto, osserva la ricorrente, nella giurisprudenza di legittimita’ si e’ affermata l’ammissibilita’ della determinazione del compenso mediante sommatoria dei compensi dovuti per ciascun quesito risolto, e cio’ sul rilievo che la pluralita’ delle valutazioni espletate nel corso dell’unico incarico rileva unicamente sulla determinazione giudiziale del compenso; e nella specie i quesiti risolti erano sei, avendo il giudice articolato i quesiti in piu’ punti, ognuno dei quali aveva formato oggetto di separato e distinto esame sulla base di principi giuridicamente diversi e tali da comportare indagini autonome.

Il giudice non avrebbe poi neanche illustrato le ragioni per le quali ha affermato che la prestazione non appariva di eccezionale importanza, complessita’ e difficolta’, essendosi limitato a rilevare che sarebbe stato un controsenso, da un lato, calcolare il compenso in misura inferiore al massimo previsto per ciascuno scaglione e, dall’altro, incrementare la somma cosi’ raggiunta sulla base del disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52. In tal modo, peraltro, il giudice ha erroneamente riconnesso all’applicazione dell’aumento di cui all’art. 52 l’eventuale applicazione del massimo degli scaglioni di cui all’art. 51, creando cosi una preclusione sistematica non prevista dalle norme.

Lo stesso sistema a scaglioni, poi, avrebbe dovuto indurre il giudicante ad applicare per i singoli scaglioni la percentuale massima prevista, operando invece la determinazione tra il minimo e il massimo solo nello scaglione terminale. Nel sistema adottato, invero, non sarebbe rimessa al libero apprezzamento dello stimatore l’applicazione della percentuale per ogni singolo scaglione, operando oggettivamente il massimo dei vari scaglioni sino all’ultimo. In tal modo potrebbe essere contemperata l’applicazione del criterio oggettivo di cui all’art. 51, con quello soggettivo di cui all’art. 52.

Il motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ noto che, in tema di ricorso straordinario per Cassazione proposto, come nella specie, prima del 1 marzo 2006, si possono denunziare soltanto “violazioni di legge”, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Pertanto, l’inosservanza dell’obbligo della motivazione su questioni di fatto integra “violazione di legge”, e come tale e’ denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullita’ della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi – (c.d. motivazione apparente) (Cass., n. 24985 del 2006).

Nel caso di specie, come si desume dalla stessa rubrica del motivo proposto dalla ricorrente, appare evidente che cio’ di cui la stessa si duole non e’ la apparenza della motivazione, ma la carenza, illogicita’ o contraddittorieta’; viene cioe’ prospettato, un vizio di motivazione e cioe’ una censura che non e’ proponibile con il ricorso di cui all’art. 111 Cost..

Ove poi si volesse ritenere che l’apparenza della motivazione sia stata denunciata dalla ricorrente con il riferimento alla carenza assoluta o all’apparenza della motivazione, il motivo sarebbe infondato. Il Tribunale, invero, ha dato conto delle ragioni in base alle quali e’ pervenuto alla determinazione del compenso da liquidare alla ricorrente per lo svolgimento dell’attivita’ di consulente tecnico d’ufficio in una causa civile, laddove, dopo aver rilevato che il calcolo avrebbe dovuto essere effettuato a partire dal valore della controversia, ovvero, secondo quanto disposto dall’art. 17 c.p.c., sulla base del “credito per cui si procede”, ha ritenuto che, “come correttamente sostenuto dall’opponente, il computo deve essere effettuato su un’unica somma e non piu’ volte come ritenuto dal consulente nella propria comparsa di costituzione, in quanto i quesiti disposti dal giudice, afferenti ad un unico rapporto di conto corrente, devono essere complessivamente considerati come un unico quesito”.

Orbene, nel mentre deve rilevarsi che il criterio seguito dal giudice del merito e’ chiaramente ricavabile dalla motivazione ora richiamata, si deve altresi’ osservare che si tratta di criterio rispondente agli orientamenti espressi in proposito da questa Corte.

Nella sentenza n. 18092 del 2002, invero, si e’ si’ affermato che “ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorche’ in base ad incarico unitario, e’ legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti”; tuttavia, il carattere plurimo dell’accertamento e’ stato in quella occasione ravvisato con riferimento ad un incarico di accertamento del carattere usurario dei tassi di interesse applicati ad una pluralita’ di rapporti di conto corrente bancario, e questa Corte ha quindi ritenuto legittima la liquidazione eseguita mediante sommatoria degli onorari relativi a ciascuno dei distinti rapporti esaminati.

Diverso e’ il caso di specie, nel quale l’oggetto dell’accertamento era costituito da un unico conto corrente bancario, in relazione al quale il Giudice aveva sollecitato una pluralita’ di risposte con riferimento a diversi criteri di computo. La diversita’ tra le due fattispecie risulta allora evidente, nel senso che diverse sono nell’un caso e nell’altro le basi dei calcoli richiesti al consulente tecnico d’ufficio.

D’altra parte, apprezzare se un incarico sia unitario con accertamenti plurimi, che puo’ dare luogo ad un compenso unitario, ancorche’ maggiorato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 ovvero sia solo formalmente unico ma abbia in realta’ una pluralita’ di oggetti, e sia quindi suscettibile di essere compensato con la sommatoria dei compensi dovuti per ciascun accertamento, e’ apprezzamento di fatto, rimesso al giudice del merito, insindacabile quando, come nel caso di specie, sia sorretto da motivazione adeguata.

Non fondati appaiono poi gli ulteriori rilievi mossi dalla ricorrente. Quanto alla censura concernente l’omessa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 occorre rilevare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che “la possibilita’ di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico d’ufficio, prevista dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 5 costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio, quali l’oggetto ed il valore della controversia, la natura e l’importanza dei compiti di accertamento in fatto, il tempo e l’impegno profusi dall’ausiliare giudiziale. Peraltro, la semplice circostanza che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell’opera di tale ausiliare al predetto specifico fine, non implica, di per se’, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello cosi’ elevato da giustificare, altresi’, il superamento dei massimi gia’ riconosciuti “sino al” raddoppio degli stessi, evincendosi, comunque, dalla suddetta norma una possibilita’ di gradualita’ della valutazione in funzione dell’operazione di liquidazione dei compensi in questione.

Inoltre, l’esercizio di siffatto potere discrezionale di stabilire se una controversia si presenti o meno di straordinaria importanza e possa, quindi, giustificare anche l’aumento “sino al” raddoppio dei massimi degli onorari, in quanto fondato essenzialmente su accertamenti di fatto, e’ insindacabile in sede di legittimita’ salvo che nel caso di difetto di motivazione del suo esercizio, mentre nell’eventualita’ del suo omesso esercizio (e, percio’, di istanza non accolta), la natura prettamente discrezionale del potere,, esclude la necessita’ di una specifica motivazione, dovendosi ritenere implicita una valutazione negativa dell’opportunita’ di avvalersene, con competente sottrazione a qualsiasi titolo al sindacato di legittimita’” (Cass., n. 6414 del 2007; limitatamente alla affermazione secondo cui la possibilita’ di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione, e circa la insindacabilita’, in sede di legittimita’, dell’esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato, v. da ultimo Cass., n. 20235 del 2009).

Nella specie, il Tribunale ha osservato che la prestazione del consulente tecnico non appariva caratterizzata da eccezionale importanza, complessita’ e difficolta’, tanto da giustificare la individuazione del criterio di liquidazione nella media tra il minimo e il massimo dei singoli scaglioni applicabili sino alla concorrenza del valore della controversia; ha aggiunto poi il Tribunale che sarebbe stato contraddittorio, da un lato, non liquidare il massimo delle percentuali previste per i singoli scaglioni, e, dall’altro, applicare la disposizione con consente l’incremento del compenso del consulente tecnico sino al doppio. Tale argomentazione, lungi dall’essere erronea e dall’integrare violazione della richiamata disposizione, risulta in linea con quanto gia’ affermato nella citata sentenza n. 6414 del 2007, nella quale si e’ precisato che “la previsione, invero, della possibilita’ d’aumentare non del doppio ma fino al doppio il compenso rimette alla discrezionalita’ del giudice la scelta della misura dell’incremento, onde – tenendo conto che questo si opera quando gia’ per l’incarico e’ stato riconosciuto il massimo della percentuale ordinaria nell’ambito dello scaglione pertinente, id est quando gia’ il giudice ha esercitato il potere discrezionale al riguardo attribuitogli cosi’ effettuando un primo concreto riconoscimento e compenso dell’attivita’ del consulente – l’incremento stesso non solo puo’ oscillare tra il minimo ed il massimo consentiti secondo il prudente apprezzamento del giudice, ma questi non e’ affatto tenuto a riconoscere necessariamente il massimo ed, anzi, deve tanto piu’ diffusamente motivare la propria decisione quanto piu’ la concessione dell’incremento s’avvicini al massimo, dovendosi adeguatamente dimostrare l’eccezionale importanza, complessita’ e difficolta’ dell’opera prestata dal consulente”.

Le argomentazioni sin qui svolte consentono poi di ritenere infondato anche l’ultimo profilo di censura sviluppato dalla ricorrente, e consistente nell’assunto secondo cui il giudice, nel liquidare il compenso degli ausiliari in base agli scaglioni di valore, dovrebbe liquidare per ciascuno scaglione il massimo previsto, potendosi esplicare la discrezionalita’ del giudice tra il minimo e il massimo della percentuale prevista solo con riferimento all’ultimo scaglione.

Trattasi, invero, di assunto palesemente infondato, e contrastante con la lettera e lo spirito della normativa applicabile, la quale, appunto, richiede che il giudice, in base ad elementi oggettivi di valutazione (complessita’ e difficolta’ dell’accertamento tecnico), possa determinare il compenso spettante all’ausiliario tra il minimo e il massimo per ciascuno degli scaglioni applicabili.

Del resto, ove il legislatore avesse inteso imporre per ciascuno degli scaglioni inferiori a quello nel quale si colloca il valore della controversia la liquidazione dell’onorario nella misura percentuale massima prevista, certamente non avrebbe potuto esimersi da una esplicita enunciazione in tal senso, in difetto della quale appare pertanto pianamente legittima la liquidazione del compenso compiuta dal giudice assumendo un valore medio tra le percentuali minime e massime di ciascuno scaglione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA