Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12027 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/06/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 10/06/2016), n.12027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4556-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, per legge domiciliato presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, che lo rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrente –

contro

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER

52, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MANCINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CESARE, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.M.I., M.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2055/2013 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 07/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Claudio Mancini, difensore della controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 2.12.15 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Venezia n. 2055 del 23.8.13 (impugnata con appello dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., con ordinanza della corte di appello di Venezia del 29.7.14 in causa n. 462/14 r.g., comunicata via p.e.c. in pari data), del seguente letterale tenore:

“1. – Il Ministero della Difesa ricorre – con atto, articolato su quattro motivi, spedito per la notifica il 5.2.15 – direttamente a questa Corte, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., per la cassazione della sentenza del tribunale di Venezia indicata in epigrafe (l’appello avverso la quale è stato – con ordinanza della corte di appello di quel capoluogo – dichiarato inammissibile, ex art. 348-bis c.p.c.), di accoglimento delle domande contro di esso dispiegate dagli eredi di M.G. ( N. ed M.A., nonchè F.M.I.), per il risarcimento dei danni per la morte di questi, ascritta a mesotelioma pleurico di origine professionale contratto durante la quarantennale attività di servizio di motorista navale presso l’Arsenale Navale di (OMISSIS).

Degli intimati notifica controricorso M.N., mentre le altre non svolgono attività difensiva.

2. – Del ricorso può proporsi la trattazione in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. per la possibilità di esservi dichiarato inammissibile.

3. – Pare superflua la stessa illustrazione dei motivi di ricorso “violazione del disposto dell’art. 25 c.p.c. e del R.D. n. 1611 del 1933, artt. 6 e 7 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2)”; “violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) “; “violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4), e dell’art. 111 Cost., comma 6, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”; “nullità della sentenza impugnata, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, come pure della analitiche repliche del controricorrente, attesa l’evidente tardività di quello.

4. – Infatti, l’impugnazione – benchè correttamente rivolta avverso la sentenza di primo grado – è stata proposta con ricorso notificato a partire dal 5.2.15, a fronte della comunicazione dell’ordinanza di appello, certificata dal controricorrente (v. pag. 4 del controricorso) e desumibile dalla stessa copia del provvedimento prodotta dal ricorrente come avutasi il 29.7.14 a mezzo posta elettronica o in via telematica: e quindi ben oltre i sessanta giorni da quest’ultima data, in violazione dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, secondo quanto rimarcato da Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10723, nonchè da Cass., ord. 5 novembre 2014, n. 23526, alla cui motivazione ed alle cui conclusioni può qui bastare fare integrale richiamo, anche circa la conformità della disciplina ai parametri costituzionali e sovranazionali in tema di giusto processo o l’irrilevanza delle modalità di comunicazione (neppure rilevando se per estratto o integrale per via telematica).

5. – Resta assorbito ogni ulteriore profilo di ammissibilità o di merito; e del ricorso va proposta quindi al Collegio la declaratoria di inammissibilità”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria, ma il difensore del controricorrente è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato, depositando pure la prova della notifica – avutasi il 24.3.15 – del controricorso al ricorrente.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente soccombente.

5. – Non può, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: il ricorrente risulta esentato dal pagamento del contributo fin dalla proposizione dell’impugnazione ed in tal caso non ha senso prevedere il raddoppio di un versamento che non c’è mai stato (già in tal senso Cass. 2 settembre 2014, n. 18523; tra le molte altre: Cass., ord. 15 marzo 2016, n. 5012; Cass., ord. 19 febbraio 2016, n. 3344; Cass. 27 agosto 2015, n. 17201).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il Ministero della Difesa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di M.N., liquidate in Euro 8.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 134, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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