Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12026 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/06/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 19/06/2020), n.12026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3933-2014 proposto:

M.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato RICCARDO MARZO;

– ricorrente –

contro

ASL di Lecce (ex AUSL/LE (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L. MAGALOTTI 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA SALDUTTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLA TURCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2320/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 12/06/2013 G.N. 36/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. M.R. ha adito il Tribunale di Lecce esponendo di avere partecipato ad un concorso per assistente amministrativo presso la Asl di Lecce, bandito nell’aprile 1998, rispetto al quale i lavori della commissione giudicatrice erano terminati nel gennaio 2004, mentre l’approvazione delle graduatorie era avvenuta nel dicembre 2005 e la sua assunzione, quale vincitore, nel giugno 2006 egli, precisava di avere richiesto invano notizie sul concorso fin dal gennaio 2004 e di avere poi diffidato la Asl, con atto notificato nel giugno 2005 e con successivi inviti epistolari, a dar seguito all’esaurimento delle operazioni;

il Commissario Straordinario dell’ente, a fronte di tali solleciti, aveva manifestato l’impossibilità di procedere all’assunzione, stante il divieto previsto nella L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 98 e 95;

il M. aveva quindi insistito in sede giudiziale per il risarcimento del danno a titolo contrattuale o precontrattuale e ciò sul presupposto dell’inidoneità della predetta normativa nazionale ad esentare la Regione Puglia, stante l’autonomia di essa nella valutazione dei mezzi in relazione ai fini istituzionali, dagli obblighi assunti con l’indizione del concorso e la pubblicazione della graduatoria;

2. la Corte d’Appello di Lecce, confermando la sentenza di primo grado di rigetto della domanda, rilevava come il Tribunale avesse ritenuto, con statuizione non impugnata e quindi definitiva, che la causa petendi poteva riguardare solo il ritardo in ipotesi verificatosi dopo la pubblicazione della graduatoria dei vincitori, avvenuta nel dicembre 2005, mentre ogni altro profilo antecedente, peraltro in ipotesi rientrante nella giurisdizione amministrativa, doveva considerarsi tardivamente introdotto nel presente giudizio;

in ogni caso, aggiungeva la Corte, pur a voler far risalire i comportamenti utili al giudizio fino al gennaio 2004, non vi era prova che a quell’epoca fosse stata già formata una graduatoria precedente rispetto a quella ufficiale, nè poteva aver rilievo un eventuale ritardo nell’approvazione di tale graduatoria, in quanto iI medesimo sarebbe stato comunque “scriminato” dal regime del blocco delle assunzioni, nonchè dalla successiva produzione legislativa regionale conseguente alla sua rimozione e dai tempi tecnici indispensabili per l’adozione di atti regolamentari da parte della nuova direzione Asl;

quanto al periodo successivo alla pubblicazione della graduatoria, avvenuta appunto nel dicembre 2005, la Corte territoriale riteneva che la Asl avesse opportunamente ritenuto, nel pieno rispetto dei principi di buona fede e correttezza, di dilazionare, complessivamente per poco più di cinque mesi, l’assunzione, di modo da attendere la decisione sulla sospensiva rispetto al ricorso al T.A.R. proposto da vincitori di altro concorso che rivendicavano un diritto di precedenza, così evitando anche il rischio di una regressione del M. in situazione di attesa, salvo poi procedere all’assunzione del ricorrente non appena la decisione sulla sospensiva venne dal T.A.R. accorpata al merito e ciò nel breve lasso di tempo, necessario anche per i necessari pareri e la predisposizione del contratto, dal 17.5.2006 al successivo 9.6.2006;

altrettanto giustificata era stata poi l’assunzione in quella data a tempo determinato, per sei mesi, in attesa degli esiti del menzionato giudizio di merito cui era poi seguita la definitiva assunzione a tempo indeterminato;

l’operato della P.A. era quindi da ritenere del tutto legittimo ed anche i lamentati danni, per quanto il corrispondente profilo risultasse assorbito, non potevano dirsi comprovati;

3. il M. ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, resistiti da controricorso della Asl di Lecce;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per “insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio”, attinente al punto 3 del ricorso introduttivo ed alle note difensive del 2.10.2007 e quindi “sul danno compreso tra la data di redazione e pubblicazione della graduatoria da parte della Commissione esaminatrice, quello di pubblicazione della delibera di approvazione e quello della chiamata in servizio”;

il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’impugnativa della declinatoria di giurisdizione di cui alla sentenza di primo grado, nonchè (art. 360 c.p.c., n. 5) insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo attinente all’avvenuta pronuncia sulla carenza di giurisdizione;

il terzo motivo denuncia ancora insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo all’epoca della formazione e pubblicazione della graduatoria (gennaio 2004), indicata nella sentenza come “notizia dell’approvazione della graduatoria” in realtà riguardante l’epoca di formazione e pubblicazione di essa da parte della Commissione (art. 360 c.p.c., n. 5) nonchè la violazione degli artt. 421,112 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3);

il quarto motivo denuncia l'”omessa o, almeno, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio, attinenti ad un presunto, ma insussistente, blocco delle assunzioni, alla successiva produzione legislativa regionale conseguente alla sua rimozione, ai tempi tecnici indispensabili per l’adozione di atti regolamentari da parte della Asl (art. 360 c.p.c., n. 5)”, nonchè la violazione degli artt. 51 e 97 Cost., (art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere i giudici di appello considerato il principio, ritenuto anche in varie sentenze della Corte Costituzionale, secondo cui l’accesso ai pubblici impieghi mediante concorso rientra tra i poteri esclusivi dello Stato solo in relazione alle amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, sicchè “il blocco delle assunzioni previsto nella legge finanziaria… non avrebbe potuto riguardare le regioni e gli enti locali”, con motivazione che esulava altresì dalle avverse difese e violava quindi anche l’art. 112 c.p.c..

il quinto motivo è destinato alla “omessa e, almeno, insufficiente motivazione circa la mancata pronuncia sulla translatio iudicii (art. 360 c.p.c., n. 5), la “contraddittorietà derivata riguardo all’omessa pronuncia sulla giurisdizione” e violazione degli artt. 37 e 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3), nonchè l’omessa pronuncia e nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4), per non essersi la Corte espressa sul motivo di appello con il quale veniva censurata la sentenza del Tribunale per non avere disposto la translatio iudicii nonostante la declinatoria di giurisdizione;

2. i suindicati motivi, riguardando tutti il periodo antecedente al dicembre 2005, ovverosia all’approvazione della graduatoria da parte della Asl, possono essere esaminati congiuntamente;

2.1 la sentenza impugnata, di cui si è sopra riepilogato il contenuto, si caratterizza, riguardo al periodo in esame, per la formulazione di una pluralità di rationes decidendi le quali, in ordine logico-giuridico, si ricostruiscono nel senso che:

a) non era vero che la sentenza di primo grado avesse pronunciato sulla giurisdizione in senso contrario agli assunti del M., in quanto la pronuncia del Tribunale andava intesa come finalizzata a fondare la decisione sull’inammissibilità (per tardività) delle deduzioni riguardanti fatti anteriori al dicembre 2005;

b) se anche si fosse voluta riconoscere l’ammissibilità della domanda per i fatti anteriori al dicembre 2005 e la loro pertinenza alla giurisdizione ordinaria, ogni ipotetico comportamento dilatorio della Asl sarebbe stato “scriminato” dalla vigente normativa sul blocco delle assunzioni;

c) in ogni caso non vi era stata prova della sussistenza di una precedente graduatoria (del gennaio 2004) antecedente a quella ufficiale (del dicembre 2005);

2.2 si tratta di rationes decidendi “concentriche”, che dovevano ricevere tutte una puntuale e fondata critica, rimanendo altrimenti ininfluenti le ipoteticamente fondate censure mosse verso soltanto alcune di esse, perchè la ratio non idoneamente censurata risulterebbe altrimenti sufficiente a sorreggere la decisione e sul punto si tornerà di seguito più in dettaglio;

2.3 ragioni di completezza impongono infatti di rilevare anche ulteriori profili che inficiano comunque il ricorso per cassazione;

per un verso, la censura a quanto argomentato dalla Corte territoriale per raggiungere le conclusioni di cui al punto a) sopra indicato, consiste in una critica all’interpretazione che è stata data del contenuto della sentenza di primo grado;

tale critica è stata tuttavia proposta senza trascrivere il contenuto di tale sentenza, solo genericamente e indirettamente (v. ad es. pag. 20) richiamato nell’ambito di argomentazioni difensive;

non diversamente, la denuncia dell’omessa pronuncia di primo grado sul motivo di appello asseritamente relativo alla c.d. transiatio iudicii non risulta corredato dalla trascrizione del corrispondente motivo di gravame; in sostanza, la formulazione dei motivi in esame si pone in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente negli atti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti;

inoltre, l’inidoneità del motivo riguardante quanto argomentato dalla Corte territoriale rispetto ai profili sulla giurisdizione, esclude comunque qualsiasi rilevanza alle conseguenti censure sul difetto di translatio;

ancora, nei motivi (terzo, quarto e quinto) si denuncia ripetutamente la “contraddittoria” o “insufficiente” motivazione su vari aspetti, con richiamo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma sul punto deve osservarsi che l’art. 360 c.p.c., n. 5, si applica nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b); ciò in quanto, secondo la previsione dell’art. 54, comma 3, del medesimo D.L., la nuova norma riguarda l’impugnazione di sentenze pubblicate dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore (12.8.2012) della legge di conversione del decreto stesso, come è nel caso di specie, relativo a sentenza pubblicata il 12.6.2013;

ne deriva che assume rilievo, quanto a vizi della motivazione, soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo e non la sufficienza o la specificità della motivazione (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053);

quanto poi all'”omessa” motivazione, essa, nel quarto e quinto motivo, è riferita a profili giuridici (blocco delle assunzioni; mancata pronuncia di transiatio iudici) e dunque non a fatti storici, come deve essere per il vizio di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5;

2.4 ciò sottolineato e tornando a quanto detto al punto 2.1, si rileva come nessuna utile censura sia stata mossa rispetto alla ratio decidendi, logicamente finale, indicata alla lett. c) del punto 2, ovverosia rispetto alla mancanza di prova dell’esistenza di una graduatoria antecedente a quella ufficiale, da cui in ipotesi far discendere l’esistenza di comportamenti indebitamente dilatori da parte della Asl;

infatti, il punto relativo a tale difetto di prova, argomentato dalla Corte di merito sulla base del fatto che lo stesso ricorrente, in sede di interrogatorio libero non ricordasse neppure da chi avesse appreso la relativa notizia, è censurato sostanzialmente – a parte quanto già detto sulle inammissibili doglianze di insufficienza della motivazione – nel passaggio con cui, nel terzo motivo, si assume, richiamando in rubrica gli artt. 421 e 116 c.p.c., la mancata attivazione dei poteri istruttori e l’indebita valorizzazione delle dichiarazioni rese in interrogatorio libere, sebbene non confessorie;

si tratta di censure che vanno entrambe disattese, in quanto:

la doglianza rispetto al mancato esercizio dei poteri officiosi è generica, in quanto neppure si indica quali fossero le “piste probatorie” concretamente emerse o la semiplena probatio su cui necessariamente deve fondarsi la disposizione giudiziale di prove (Cass. 17 dicembre 2019, n. 33393; Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n. 11845; Cass. 1 agosto 2013, n. 1840), nè che l’esercizio di un tale potere fosse stato, come necessario, sollecitato (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25374; Cass. 26 giugno 2006, n. 14731);

l’interrogatorio libero non è stato valorizzato dalla Corte territoriale quale riscontro confessorio, ma proprio, come consentito espressamente dall’art. 116, comma 2, quale argomento motivazionale, ovverosia nel senso che le stesse incertezze mostrate dal ricorrente nel riferire sulle modalità con cui egli avesse appreso la notizia di una graduatoria antecedente a quella poi approvata, rendevano labile la corrispondente allegazione difensiva, così consentendo, per l’incertezza anche rispetto a possibili percorsi probatori, di concludere tout court nel senso che esse corroboravano l’assenza di prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, con riferimento ai comportamenti della Asl prima del dicembre 2005;

2.5 in definitiva, poichè la ratio decidendi di cui al menzionato punto c) resiste alle critiche mosse con il ricorso per cassazione, è del tutto sterile, pur al di là di ogni altro profilo di irritualità comunque rilevato (v. supra, punto 2.3), l’insistenza su ogni altra questione;

3. il sesto motivo di ricorso denuncia “insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardante il danno per il ritardo dal 20.12.2005 e la data della chiamata”, oltre a violazione dell’art. 97 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3);

il ricorrente sostiene, tra l’altro, che la sentenza di appello non avrebbe sostanzialmente dato risposta al terzo motivo di gravame, trascurando altresì come la soluzione dell’assunzione a tempo determinato poi attuata avrebbe potuto essere adottata subito dopo l’approvazione della graduatoria; egli segnala a tal fine come la dilazione non risultasse giustificata, a fronte di ricorsi al T.A.R. di terzi assolutamente inammissibili ed infondati, così come parimenti ingiustificata era anche l’affermazione della necessità di attendere i pareri necessari all’assunzione, in quanto non suffragata da alcun elemento di causa;

altrettanto erroneo era, secondo il M., l’assunto dell’Azienda secondo cui la legge finanziaria avrebbe fatto divieti di assunzioni, da escludersi per gli enti diversi dallo Stato in virtù di quanto più volte ribadito dalla Corte Costituzionale;

il motivo contiene una inammissibile pretesa di rilettura del merito, rispetto al non implausibile apprezzamento della Corte in ordine alla ragionevolezza (e, quindi, alla coerenza con di principi di buona fede e correttezza contestualmente ivi richiamati) di una dilazione finalizzata ad evitare il rischio di pregiudizi anche allo stesso ricorrente, dilazione tra l’altro ritenuta (ed il ragionamento vale a fortiori per i tempi intercorsi tra il provvedimento del T.A.R. del 17.6.2006 e l’assunzione del 6.6.2006) caratterizzata da “tollerabilità” in ragione del “breve lasso temporale”;

d’altra parte, il motivo, nel passaggio ove si afferma che la lettera della Asl con cui, nel maggio 2005, si adducevano le ragioni della mancata assunzione, era giuridicamente erronea, si inserisce, con formulazione generica, in un contesto in cui fa riferimento a difetti motivazionali;

il sesto motivo è infatti formulato ai sensi dell’art. 360, n. 5, salvo il richiamo, ai sensi dell’art. 360 Cost., n. 3, all’art. 97 Cost., che è però riferito alla contestazione della (già menzionata) valutazione della Corte sulla tollerabilità del ritardo, di cui si assume il contrasto con il principio di buon andamento;

in proposito, è evidente come eventuali violazioni di norme di diritto avrebbero dovuto essere canalizzate attraverso il corrispondente motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, nulla avendo a che vedere con i difetti motivazionali, propriamente riguardanti il giudizio di fatto;

quanto alla già menzionata questione sui principi di imparzialità e buon andamento il richiamo ad essi è comunque del tutto generico e inconferente, essendo chiaro che la vicenda resta regolata dalla complessa disciplina del “blocco” delle assunzioni, per palesi profili di revisione e controllo della spesa, afferente ad altrettanto legittime ed insindacabili scelte non irrazionali del legislatore, in sè non sacrificabili tout court dai principi di cui all’art. 97 Cost., cui anzi anch’essi si devono coordinare, in ragione del comune vincolo al principio di legalità;

4. il settimo motivo contiene infine critiche rispetto alla valutazione della Corte territoriale sull’assenza di danni consequenziali ai comportamenti denunciati, ma l’esame di esso è superfluo, in quanto assorbito dall’inammissibilità di tutti i motivi riguardanti l’an della responsabilità dedotta;

5. le spese del grado restano regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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