Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12026 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. II, 17/05/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 17/05/2010), n.12026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D MURO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore M.

U. anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO

34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCARPARONE PAOLO;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA CUNEO in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio

dell’avvocato CARAVITA DI TORITTO BENIAMINO, che lo rappresenta e

difende;

– CONTRORICORRENTE –

avverso la sentenza n. 139/2005 del TRIBUNALE di SALUZZO, depositata

il 2 6/04/2005;

udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del

06/10/2009 dal Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria;

udito l’Avvocato Guido ROMANELLI, difensore dei ricorrenti che si

riporta ed insiste;

udito l’Avvocato Marcello COLLEVECCHIO, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato CARAVITA DI TORITTO, difensore del resistente

che si riporta anch’egli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Si tratta del ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale di Saluzzo, depositata il 26 aprile 2005, che ha rigettato la opposizione avverso l’ordinanza emessa dal Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Cuneo con la quale si ingiungeva alla societa’ D. Mauro s.r.l. in persona del suo legale rappresentante M.U., e a quest’ultimo in proprio, il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di Euro 126.617,98 per violazione del D.L. 28 marzo 2003, n. 49, art. 5, commi 1 e 2, e art. 10, commi 27 e 31, convertito in L. n. 119 del 2003 per avere la ditta acquirente omesso di versare all’AGEA entro le scadenze stabilite il prelievo supplementare dovuto dal mese di gennaio al mese di marzo 2004 in relazione al periodo di produzione lattiera 2003 – 2004.

Gli opponenti deducevano che l’art. 5 richiamato non prevede alcuna sanzione amministrativa per il mancato versamento del prelievo, ma la mera riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, e che comunque la ordinanza era viziata da illegittimita’ derivata in relazione ai provvedimenti di attribuzione di quota e ai conseguenti profili di illegittimita’ del prelievo dovuto, in quanto la societa’ acquirente aveva effettuato regolarmente la trattenuta del superprelievo, ma non aveva poi provveduto al versamento avendo la ditta conferente impugnato la stessa trattenuta ed ottenuto la sospensiva e, quindi, l’annullamento da parte dell’autorita’ giudiziaria.

Nella sentenza impugnata si sostiene che la normativa in questione individua un obbligo giuridico per le societa’ acquirenti di provvedere alla trattenuta e al suo versamento nei termini previsti:

obbligo, codesto, la cui inosservanza e’ sanzionata con il pagamento di una somma pari al prelievo non versato. Inoltre, si rileva che le affermazioni degli opponenti sono sprovviste di documentazione in ordine ai dedotti provvedimenti di sospensione e di annullamento.

2. – Al ricorso, proposto dalla D. Mauro s.r.l. in persona del suo legale rappresentante M.U. e dallo stesso M. in proprio, e che si fonda su un unico, articolato motivo, resiste con controricorso la Provincia di Cuneo, che ha anche depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. n. 119 del 2003, art. 5, commi 1 e 2, e art. 10, commi 27 e 31, nonche’ la insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione. Si sostiene nel ricorso che l’invocato art. 5 non prevederebbe alcuna sanzione amministrativa per il mancato versamento del prelievo, bensi’ la mera riscossione della somma eventualmente dovuta, mediante esecuzione forzata. La sanzione andrebbe, infatti, applicata in relazione al mancato rispetto degli obblighi di cui alla citata disposizione, mentre l’eventuale versamento del prelievo sarebbe un atto dovuto non ulteriormente sanzionabile in caso di omissione, ma solo perseguibile attraverso il procedimento di esecuzione. La norma, comunque, troverebbe applicazione a decorrere dalla campagna lattiero – casearia 2004, il cui inizio era fissato al 1 aprile 2004, e quindi non sarebbe efficace in relazione al prelievo dovuto sino al marzo del 2004. Inoltre, il giudice non avrebbe tenuto conto della circostanza che la societa’ D. Mauro s.r.l. aveva intrattenuto rapporti commerciali di compravendita unicamente con l’azienda agricola M., che si era opposta al prelievo, ottenendo la sospensione, e quindi l’annullamento, dei provvedimenti determinativi delle quote relative alle annate 1997/1998 e 1998/1999, ed, in particolare, delle comunicazioni AIMA contenenti l’aggiornamento retroattivo degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti: cio’ in quanto i bollettini pubblicati dall’AIMA e contenenti i provvedimenti di determinazione delle quote erano risultati tardivi ed inesatti. Nessuna responsabilita’ avrebbe, quindi, potuto essere individuata in capo alla societa’ ricorrente.

2.1. – La doglianza e’ infondata.

2.2. – Il D.L. n. 49 del 2003, art. 5, commi 1 e 2, convertito nella L. n. 119 del 2003, prevede l’obbligo per gli acquirenti di trasmettere alle Regioni, entro il mese successivo a quello di riferimento, i quantitativi di latte consegnati dai produttori in esubero rispetto alle quote di riferimento individuali, e di provvedere, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di detto termine, al versamento degli importi trattenuti. Il comma 5 dello stesso art. 5 dispone, poi, che il mancato rispetto dei predetti obblighi e termini da parte degli acquirenti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare dovuto sui quantitativi di latte consegnati oltre il limite stabilito.

E dunque, nella specie, il mancato versamento delle somme dovute dagli attuali ricorrenti ha dato correttamente luogo alla irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla citata disposizione.

2.3. – Ne’ puo’ accedersi alla tesi dei ricorrenti secondo la quale la condotta ad essi addebitata risalirebbe ad un momento precedente la valida attribuzione delle cc.dd. quote di riferimento individuali, e, pertanto, non potrebbe, in base al principio di legalita’, essere sanzionata. Infatti, dette quote – come esattamente rilevato nel controricorso – erano state determinate e pubblicate negli appositi bollettini gia’ dal 1993/1994, epoca cui risale la prima applicazione nell’ordinamento nazionale del sistema delle quote di riferimento individuali, introdotto dalla L. 26 novembre 1992, n. 468, di attuazione della normativa comunitaria (reg. CEE n. 856 del 1984, modificativa del precedente reg. n. 804 del 1968, che ha altresi’ disciplinato il meccanismo del prelievo supplementare, consistente nella trattenuta di una somma corrispondente al quantitativo di latte consegnato all’acquirente in eccedenza rispetto alla quota stabilita, e destinata ad essere versata all’AGEA).

Le eventuali variazioni rispetto alle quote originariamente fissate possono essere dovute a diversi dati concernenti vicende dei produttori, agli stessi, ovviamente, noti, che determinano una modifica della quota di riferimento individuale rispetto a quella iniziale.

3. – Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese del presente giudizio – che vengono liquidate come da dispositivo- vanno poste a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui euro 3000,00 per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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