Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12026 del 16/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 24/01/2017, dep.16/05/2017),  n. 12026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14243/2015 proposto da:

C.D., C.L., quali successori processuali in quanto

soci illimitatamente responsabili della AUTOCARROZZERIA C.D.

E M. S.N.C. – C.F. (OMISSIS), F.S.,

B.D. elettivamente domiciliati in ROMA, V. PAOLO EMILIO 34, presso

lo studio dell’avvocato MARCELLA DE NINNO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANDREA DE CESARIS;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DI PASCHI DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. quale incorporante

per fusione la BANCA ANTONVENETA S.P.A., in persona del Direttore

nella qualità di responsabile dell’Ufficio Credito e Legale

dell’Area Territoriale Centro e Sardegna, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato ALBERIGO

PANINI che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

TREVI FINANCE N. 3 S.R.L. E PER ESSA UNICREDIT S.P.A., C.F e P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE A. DA

BRESCIA 9-10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA FIORETTI che la

rappresenta e difende;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2464/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– nel 2002 la società Trevi Finance n. 3 s.r.l., per il tramite della propria mandataria Banca di Roma s.p.a., chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della società Autocarrozzeria C.D. e Mauro s.n.c., nonchè nei confronti dei fideiussori di essa ( C.D., C.M., F.S. e B.D.);

– tutti gli intimati proposero opposizione dinanzi al Tribunale di Roma, domandando in via riconvenzionale la condanna dell’intimante al risarcimento del danno patito dalla Autocarrozzeria D.C. e M. s.n.c. in conseguenza dell’indebito inserimento, conseguito alla richiesta del decreto ingiuntivo, della sua ragione sociale nella “Centrale Rischi” della Banca d’Italia;

– gli intimati chiamarono altresì in causa la Banca Antonveneta (che in seguito si estinguerà per fusione nella Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), alla quale pure chiesero il risarcimento dei danni patiti per indebita segnalazione alla “Centrale Rischi”;

– il Tribunale di Roma ritenne che la domanda di risarcimento del danno fosse da un lato inammissibile perchè generica; dall’altro infondata, perchè nel momento in cui avvenne la segnalazione sussisteva una effettiva sofferenza della società Autocarrozzeria s.n.c.;

– la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dalla Autocarrozzeria s.n.c.;

– la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.D., C.M., F.S. e B.D., nelle qualità di ex soci ed amministratori della Autocarrozzeria C.D. e M. s.n.c., liquidata nelle more del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti sostengono che la Corte d’appello avrebbe pronunciato ultra petita, incorrendo nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4;

– sostengono che il giudice d’appello avrebbe male interpretato la sentenza di primo grado, ritenendo che il Tribunale avrebbe rigettato la domanda di risarcimento perchè mai ritualmente formulata; deducono che, al contrario, la domanda era stata ritualmente proposta, come dimostrato dal fatto che il Tribunale la rigettò per difetto di prova;

– il motivo è inammissibile, per totale estraneità alla ratio decidendi;

– la Corte d’appello, infatti, non ha mai affermato che la domanda di risarcimento in primo grado sia stata ritenuta non formulata; ha al contrario, rilevato che quella domanda fu rigettata dal Tribunale con una duplice ratio decidendi: sia perchè formulata in modo generico e dunque inammissibile; sia perchè infondata nel merito;

– nessuna di tali statuizioni è stata impugnata dagli odierni ricorrenti,

con la conseguenza che la statuizione del Tribunale, che dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale per genericità, è ormai passata in giudicato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei

ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo;

– il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna C.D., C.M., F.S. e B.D., in solido, alla rifusione in favore di Trevi Finance n. 3 s.r.l., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna C.D., C.M., F.S. e B.D., in solido, alla rifusione in favore di Banca Monte ei Paschi di Siena s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.D., C.M., F.S. e B.D., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA