Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12026 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/06/2016, (ud. 20/01/2016, dep. 10/06/2016), n.12026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18181-2013 proposto da:

D.M.S., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

C.S.A., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MADDALENA RAINERI 12, presso lo studio

dell’avvocato SABINO FACCIOLONGO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SABINO PALMIERI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASL BAT (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 19988-2013 proposto da:

D.M.S. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTA SIMONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIANO

CICCARELLI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MADDALENA RAINERI, 12, presso lo studio dell’avvocato SABINO

FACCIOLONGO, rappresentato e difeso dall’avvocato SABINO PALMIERI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASL BAT (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro

tempore e

Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIA,

1110, presso lo studio dell’avvocato VERONICA CALOGERO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRISETA DOMENICO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2012 del TRIBUNALE di TRANI SEZIONE

DISTACCATA di CANOSA DI PUGLIA del 27/09/2012, depositata il

28/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Gerundo Mario (delega avvocato Graziano

Ciccarelli) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Palmieri Sabino difensore del controricorrente

( C.S.A.) che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Griseta Domenico difensore della controricorrente

(Asl) che si riporta agli scritti e chiede la pronuncia sulle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Avverso la sentenza del tribunale di Trani – sez. dist. di Canosa di Puglia n. 181 del 27.9.12 e l’ordinanza della corte di appello di Bari del dì 8.3.13 in causa n. 1793/12 r.g., dichiarativa di inammissibilità dell’appello avverso la prima ex art. 348-bis c.p.c., D.M.S. (che aveva agito per i danni – “prurito sine materia” – da lesioni patite nel corso di un ricovero presso l’Ospedale di (OMISSIS), gestito dall’USL BAT, poi ASL BAT (OMISSIS), nonchè diretto da C.S.A.) propone due distinti ricorsi:

– un primo, in data 16.5.13 e poi iscritto al n. 18181/13 r.g.;

– un secondo, notificato il 23-29.7.13 e poi iscritto al n. 19988/13 r.g., col quale preliminarmente dichiara di rinunciare al precedente, limitandosi ad allegare un disguido postale che ne aveva impedito l’iscrizione a ruolo e proclamando di sostituirlo con l’attuale.

2. – Sono state depositate due separate relazioni sui due ricorsi, una sul secondo (datata 16.9.15) ed altra sul primo (datata 27.9.15):

su entrambe è stata attivata la procedura prevista dall’art. 380-bis c.p.c., mediante la notifica di esse ai difensori delle parti.

2.1. Con la relazione resa sul ricorso notificato per primo (iscr. al n. 18181/13 r.g. ad iniziativa del controricorrente) si è rilevato:

– che solo dal controricorso di C.S.A. notificato il 24.6.13 risultava l’avvenuta previa notifica del ricorso di D. M.S.;

-che tale originario ricorso non risultava essere stato depositato nei termini previsti dall’art. 369 c.p.c., comma 1: come da certificazione di cancelleria 31.7.13 allegata al fascicolo di ufficio, da cui constava che, a fronte della notifica del ricorso stessa avvenuta in data 16.5.13, quello non risultava depositato almeno nel periodo dal 16.5.13 al 31.7.13;

– che tale circostanza imponeva di proporre al Collegio la riunione dei due ricorsi e, quindi, senz’altro la declaratoria di improcedibilità del primo ricorso (in piana applicazione della norma richiamata; tra le più remote: Cass. 20 aprile 1973, n. 1146; Cass. 5 aprile 1966, n. 887), con condanna del ricorrente alle spese sopportate dalla controparte per difendersi da quello in questa sede (tra le tante: Cass. 27 aprile 1990, n. 3514; Cass. 29 aprile 1963, n. 1093).

2.2. Con la relazione resa sul ricorso notificato per secondo (ed iscr. al n. 19988/13 r.g.) si è invece osservato:

– la superfluità dell’illustrazione del motivo (del tutto privo di rubrica e formulato indifferenziatamente con commistione di richiami ad alcuni dei fatti processuali e di argomentazioni giuridiche), come pure delle eccezioni e delle analitiche repliche di ciascuno dei controricorrenti, per la dirimente osservazione della radicale inammissibilità di un ricorso successivo proposto dalla stessa parte che ne ha già notificato altro, quando il primo non era viziato (e quindi se il successivo non mirava a colmarne lacune – Cass. 12 aprile 2011, n. 8306 – visto che di esse non si faceva cenno in ricorso; e beninteso prima della formale dichiarazione di inammissibilità del primo) e comunque purchè fossero rispettati tutti i termini per proporlo;

– che, appunto, proprio la spedizione per la notifica del primo ricorso era idonea a far decorrere di per sè sola (cioè prima ancora di verificare il rispetto dei termini in riferimento ai provvedimenti impugnati) il termine breve di sessanta giorni per impugnare con rituale ricorso la sentenza impugnata con il primo (Cass. 23 aprile 2015, n. 8299): termine che allora, iniziatone il decorso il 16.5.13, è elasso prima del 23.7.13, data di notifica del ricorso successivo;

– che il ricorso successivo era tardivo anche con riferimento al primo dei provvedimenti impugnati, cioè la sentenza di primo grado, essendo elasso – a termini di legge – il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di secondo grado ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. (Cass., ord. 5 novembre 2014, n. 23526);

dovendosi pure notare che quest’ultima non è mai impugnabile ex sè (Cass., ord. 16.4.14, nn. 8940 a 8943; Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass. 23 giugno 2014, n. 14182; Cass., ord. 3 ottobre 2014, n. 20968; Cass., ordd. 9 aprile 2015, n. 7130 e 29 aprile 2015, n. 8608;

Cass. 7 maggio 2015, n. 9241; Cass. 18 maggio 2015, n. 10118; Cass. 21 maggio 2015, n. 10516; e senza che rilevi il contrasto rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 223 del 12 gennaio 2015, siccome relativo alla questione della sussistenza o meno della possibilità di impugnare l’ordinanza in esame per vizi propri del procedimento della sua emanazione, ma non anche a quella – unica a venire in considerazione nella specie –

della possibilità – radicalmente esclusa dalla concorde giurisprudenza di questa Corte – di impugnare quell’ordinanza per le valutazioni di merito in essa contenute in punto di esclusione di ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello);

– che tale, più liquida di ogni altra, ragione esimeva dal rilievo di altri potenziali profili di tardività e di altri, ancora più evidenti, di inammissibilità per difetto di essenziali requisiti di contenuto-forma del ricorso (quali la mancata esposizione del fatto processuale, con specifica attenzione all’atto di appello – solo genericamente richiamato – ed all’ordinanza di secondo grado, nonchè la mancata formulazione di motivi specifici) o comunque per l’evidente tentativo, oltretutto nonostante l’intervenuta modifica legislativa dell’art. 360 c.p.c., n. 5 di richiedere a questa Corte la revisione del merito delle valutazioni in fatto operate dai precedenti giudici.

2.3. La relazione sul ricorso notificato per primo si è conclusa con proposta di declaratoria di improcedibilità, mentre quella sul ricorso notificato per secondo con proposta di declaratoria di inammissibilità, rimessa al Collegio la valutazione della domanda di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. avanzata dall’ASL.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. – I ricorsi in esame, siccome rivolti contro gli stessi provvedimenti, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.:

infatti, entrambi si appuntano contro la sentenza di primo grado, con cui è stata respinta la domanda del D.M. di condanna dell’ASL BA (OMISSIS) (o, in ricorso, USL BAT) e del suo direttore generale pro tempore C.S. al risarcimento dei danni alla salute patiti durante la sua degenza nel nosocomio di (OMISSIS), nonchè contro l’ordinanza di secondo grado che ha poi dichiarato l’inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c..

4. – Non sono state presentate conclusioni scritte, ma i loro difensori sono comparsi in camera di consiglio per essere ascoltati:

e l’unica memoria, quella prodotta dal D.M., è stata depositata fuori termine, siccome pervenuta in cancelleria solo il 18.1.16 rispetto all’adunanza in camera di consiglio fissata per due giorni dopo (e neppure potendo applicarsi alle memorie il disposto dell’art. 134 disp. att. c.p.c.); pertanto, il contenuto della detta memoria deve essere considerato tanquam non esset ed in questa sede del tutto tralasciato.

5. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione (esclusa, per quanto detto, la ritualità della memoria del D.M. e quindi la stessa possibilità di prendere in considerazione il suo contenuto).

6. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso notificato per primo (ed iscritto al n. 18181/13 r.g.) va dichiarato improcedibile e quello notificato per secondo (ed iscritto al n. 19988/13 r.g.) dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ognuno dei controricorrenti e, per il C., quanto alla distinta attività svolta in ordine a ciascuno dei due ricorsi.

7. – Quanto alla domanda ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ritiene peraltro il Collegio che non ne sussistano i presupposti, non bastando ad integrare la temerarietà la benchè pervicace insistenza su domande infondate, quando, sia pure da un punto di vista soggettivo non condivisibile e la cui fondatezza sia positivamente stata esclusa anche per la totale assenza di elementi obiettivi di riscontro, i fatti dedotti in giudizio appaiano comunque di una certa qual gravità in quanto involgenti il bene primario della salute.

8. – Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 18181/13 e 19988/13 r.g., dichiara improcedibile il primo ed inammissibile il secondo; rigetta la domanda di condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

condanna D.M.S. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate:

– per C.S.A. in relazione al ricorso poi iscritto al n. 18181/13 r.g., in 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali, eventuale contributo unificato effettivamente versato ed accessori nella misura di legge;

– per C.S.A. in relazione al ricorso poi iscritto al n. 19988/13 r.g., in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– per la ASL BAT (OMISSIS), in pers. del leg. rappr.nte p.t. ed in relazione alla difesa dal ricorso iscritto al n. 19988/13 r.g., in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascuno dei ricorsi, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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