Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12026 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. II, 06/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 06/05/2021), n.12026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22163-2019 proposto da:

M.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONELLA

MACALUSO, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 36/2019 della CORTE D’APPELLO DI

CALTANISSETTA, depositata il 22/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/1/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello del ministero dell’interno ed, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria che M.F., nato in (OMISSIS) l'(OMISSIS), aveva proposto e che il tribunale aveva accolto.

M.F., con ricorso notificato il 18/7/2019, ha chiesto la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza, però, considerare il fatto che, come emerge dai report indicati dal richiedente, la regione di provenienza dello stesso è caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata e che il richiedente, tornando in (OMISSIS), potrebbe subire trattamenti inumani e degradanti in ragione della sua opinione politica.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Intanto, il ricorrente non si confronta con la sentenza che ha impugnato: la quale, invero, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria proposta dal richiedente sull’esclusivo rilievo per cui, in sostanza, il (OMISSIS) non è attualmente interessato da una situazione di violenza indiscriminata. La corte d’appello, invece, non ha svolto alcun accertamento sull’insussistenza del rischio che il richiedente possa subire, in caso di rimpatrio, trattamenti inumani o degradanti in ragione delle sue opinioni politiche: la cui decisione (di diniego della protezione sussidiaria), quindi, non è censurabile per violazione delle norme previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), se non dopo aver previamente invocato, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame dei relativi fatti costitutivi: ciò che, nel caso in esame, non è accaduto. Il ricorrente, infatti, non ha indicato, pur avendone l’onere ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, ancorchè dedotti in giudizio e decisivi ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione prevista dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. b).

2.2. Quanto al resto, questa Corte non può che ribadire come, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019). La sussistenza di tale presupposto dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020). Il giudice, però, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

2.3. La decisione impugnata, indicando le fonti in concreto utilizzate ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, ha (legittimamente) ritenuto, in sostanza, che nella zona di provenienza del richiedente, e cioè il Punjab, pur esistendo tensioni e conflitti, la violenza non raggiunge un livello così elevato da comportare per i civili, in ragione della loro mera presenza sul posto, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona.

2.4. Tale apprezzamento, del quale la corte d’appello ha indicato le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, non è stato censurato dal ricorrente per avere il giudice distrettuale del tutto omesso l’esame di uno o più fatti specificamente dedotti in giudizio e decisivi ai fini di una ricostruzione della fattispecie diversa e allo stesso più favorevole. Ed è, invece, noto che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 23942 del 2020).

2.5. D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto – di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019) e sempre che siano tali da far ritenere, in termini di certezza e non di mera probabilità, che, nella zona di provenienza del richiedente, per effetto di un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.

3. Il motivo articolato in ricorso si rivela, quindi, del tutto infondato. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

4. Nulla per le spese di lite, in mancanza di attività difensiva da parte del ministero.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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