Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12025 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. II, 17/05/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 17/05/2010), n.12025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TOMAIFICIO MARCHIGIANO, in persona del titolare F.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo

studio dell’avvocato CORVASCE FRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TRINGALI GIOVANNINO;

– ricorrente –

contro

ICAIPLAST SPA in persona del Presidente P.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO MUSA 12-A, presso lo studio

dell’avvocato PERTICA FABRIZIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BELLONI VITTORIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2043/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2009 dal Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria;

udito l’Avvocato CANESTRELLI Roberto con delega depositata in udienza

dell’Avvocato TRINGALI Giovannino, difensore della ricorrente che ha

chiesto accoglimento;

udito l’Avvocato PERTICA Fabrizio, difensore del resistente che ha

chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione notificato il 28 ottobre 1991, il Tomaificio Marchigiano di Severini Gabriella & C. s.n.c. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il precedente 27 settembre con il quale il Presidente del Tribunale di Vigevano aveva ad esso ingiunto il pagamento in favore della Icaiplast s.p.a. della somma di L. 34.593.869, oltre ad interessi legali, a titolo di saldo del prezzo per la fornitura di materiale in PVC per la produzione di ciabatte da mare descritto nelle fatture nn. (OMISSIS).

L’opponente dedusse che la merce fornita era difettosa e chiese la revoca del decreto e la condanna della Icaiplast s.p.a. al risarcimento dei danni ed alla restituzione dell’acconto gia’ pagato.

Quest’ultima eccepi’ la tardivita’ della contestazione dei pretesi vizi della merce e la consequenziale decadenza dalla garanzia prevista dall’art. 1495 c.c., e concluse chiedendo il rigetto della domanda e la condanna dell’opponente al risarcimento dei danni, ivi compresi quelli di cui all’art. 96 c.p.c..

Il Tribunale adito, con sentenza del 23 novembre 2001, revoco’ il decreto opposto, respingendo le ulteriori domande, e compensando per meta’ le spese processuali, poste, quanto alla parte residua, a carico della Icaiplast.

Quest’ultima propose appello deducendo la erronea valutazione delle risultanze processuali e chiedendo la conferma del decreto e la condanna dell’appellato al risarcimento dei danni.

Il Tomaificio Marchigiano, costituitosi, chiese, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilita’ del gravame, con riferimento alla eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c., per violazione dell’art. 342 c.p.c. o, in subordine, per violazione dell’art. 163 c.p.c., n. 4, nel merito, chiese il rigetto della impugnazione e, in via di appello incidentale, l’accoglimento delle domande restitutorie e risarcitorie disattese in primo grado.

2. – Con sentenza depositata il 9 luglio 2004, la Corte d’appello di Milano accolse il gravame principale quanto alla domanda di rigetto dell’opposizione, respingendo l’appello incidentale e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio.

Osservo’ il giudice di secondo grado che il Tomaificio Marchigiano aveva omesso fin dal 30 aprile 1991 il pagamento delle ricevute bancarie emesse da Icaiplast s.p.a. a copertura del saldo della fattura n. (OMISSIS) e dell’acconto sulla fattura n. (OMISSIS), riguardanti fornitura di merce mai contestata. Il pagamento delle ricevute bancarie scadute era avvenuto per consentire l’accettazione di un ulteriore ordinativo di merce, evaso dalla Icaiplast come da fatture n. (OMISSIS), ma, dopo aver ricevuto l’ultima fornitura di merce, il predetto Tomaificio aveva sospeso ogni pagamento.

La insolvenza, secondo la Corte di merito, era dunque iniziata ben prima delle contestazioni che il Tomaificio deduceva di aver ricevuto dalla propria clientela in ordine a presunti vizi della merce di cui si tratta, in ordine alle quali, peraltro, erano state prodotte solo alcune fotocopie di lettere provenienti da terzi, dal contenuto generico, non confermate in istruttoria, senza che venisse fornita la prova della esistenza di detti vizi ne’ della tempestivita’ della relativa denunzia, a fronte delle contestazioni avversarie. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto assolto tale onere probatorio sulla base di una lacunosa disamina e valutazione del materiale acquisito al processo.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la ditta Tomaificio Marchigiano in persona della titolare F.R., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la Icaiplast s.p.a. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La prima censura ha ad oggetto la “omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla eccezione di parziale improcedibilita’ dell’appello proposta in via preliminare dalla difesa della Tomaificio Marchigiano”. La eccezione era motivata dalla considerazione che la Icaiplast, nell’atto di appello, avrebbe riproposto pedissequamente le conclusioni rassegnate innanzi al tribunale, ivi compresa la eccezione di decadenza dalla garanzia per decorso del termine ex art. 1495 c.c., senza motivare in alcun modo in ordine alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto detta eccezione: donde la improcedibilita’ del gravame per violazione della regola della specificita’ dei motivi di appello, sulla quale la Corte di merito non si sarebbe pronunciata.

2.1. – La doglianza e’ infondata.

2.2. – La motivazione della sentenza impugnata fa espresso riferimento all’onere, che sussisteva in capo all’attuale ricorrente, di provare la tempestivita’ della denuncia di vizi del materiale fornito da Icaiplast al Tomaificio Marchigiano, ed al mancato tempestivo assolvimento di tale onere, rendendo, con cio’, irrilevante ogni argomento relativo alla mancata deduzione, in sede di appello, della relativa eccezione da parte dell’appellante, e di mancata pronuncia del secondo giudice sul punto.

3. – Con la seconda censura, si lamenta omessa, insufficiente o comunque contraddittoria motivazione della sentenza di appello nella parte in cui essa ha dichiarato priva di riscontri probatori la circostanza, dedotta dalla Tomaificio Marchigiano, secondo la quale alcuni clienti della stessa ditta avrebbero fatto valere i difetti delle calzature realizzate con il materiale oggetto delle fatture contestate. Detta circostanza sarebbe stata, al contrario, provata, oltre che documentalmente, attraverso le lettere di contestazione prodotte in giudizio, anche mediante una serie di deposizioni testimoniali.

4.1. – Anche tale censura risulta immeritevole di accoglimento.

4.2. – La Corte ambrosiana, cui spettava la valutazione degli elementi istruttori acquisiti al processo, incensurabile nella presente sede ove supportata da motivazione congrua e non illogica, ha argomentato in modo ampio ed articolato il proprio convincimento in ordine alla irrilevanza degli elementi prodotti dall’attuale ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva. Anzitutto, quanto alla pretesa prova documentale delle contestazioni mosse dalla clientela – peraltro consistente esclusivamente nelle fotocopie di alcune lettere di contenuto generico, e prive di riscontro nella contabilita’ dell’impresa – il secondo giudice ha, per un verso, rilevato che agli atti risulta che l’insolvenza della Tomaificio Marchigiano precedette ampiamente le richiamate contestazioni (ad eccezione di una segnalazione priva di data certa, inoltrata con lettera non raccomandata), e, per l’altro, ha sottolineato la omessa consegna al c.t.u. dei campioni della merce asseritamente resa dai clienti alla stessa ditta perche’ difettosa, con la ulteriore conseguenza della incertezza sinanche della provenienza della merce.

Quanto alle deposizioni acquisite, esse sono state ritenute inidonee, vuoi perche’ generiche, vuoi perche’ interessate, a costituire valido elemento di prova.

5. – Con la terza doglianza, si deduce la omessa, insufficiente o comunque contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla ritenuta irrilevanza, ai fini della decisione, dell’accertamento della circostanza che la Icaiplast s.p.a. fosse o meno all’epoca dei fatti unico fornitore di PVC utilizzato dal Tomaificio Marchigiano per la produzione di ciabatte da mare. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere siffatto accertamento non decisivo, in quanto, in caso di scioglimento in senso positivo del dubbio, ne risulterebbe provata la esistenza dei vizi denunziati.

Ebbene, la circostanza che l’unico fornitore di materie prime della ditta Tomaificio Marchigiano fosse la Icaiplast sarebbe emersa da alcune deposizioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado, e sarebbe stata ammessa anche da quest’ultima in sede di comparsa conclusionale: donde la erroneita’ del dubbio sulla provenienza del materiale sottoposto ad esame del c.t.u. In ogni caso, mancherebbe una adeguata motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza, ai fini della decisione, dell’accertamento di cui si tratta.

6.1. – La censura non coglie nel segno.

6.2. – Con apprezzamento congruamente motivato, la Corte territoriale ha escluso ogni rilevanza, ai fini della decisione, all’accertamento se la Icaiplast fosse stata l’esclusiva fornitrice del materiale in PVC utilizzato dal Tomaificio Marchigiano per la produzione di ciabatte tipo mare.

Premesso che la societa’ Icaiplast s.p.a. ha, nel corso del giudizio, negato di esserlo, limitandosi ad affermare di essere l’unica fornitrice di PVC “rispondente ad elevato standard qualitativo”, il giudice di secondo grado ha fondato il proprio convincimento sul punto, contestato dall’attuale ricorrente, sostanzialmente alla stregua del rilievo (gia’ esaminato, sotto diverso profilo, sub 4.2.) che il Tomaificio Marchigiano omise, senza alcuna giustificazione, di consegnare al c.t.u. i campioni della merce asseritamente resa dai clienti perche’ ritenuta difettosa. In assenza di tale adempimento, la Corte ambrosiana ha escluso che la consulenza tecnica di ufficio potesse offrire alcun contributo all’accertamento della sussistenza dei vizi lamentati dalla stessa ditta: tant’e’ che il c.t.u.

prospetto’ la probabilita’ che l’eventuale insuccesso del prodotto finale fosse da attribuire alla difettosa termosaldatura del supporto delle ciabatte al materiale in PVC, effettuata proprio dal Tomaificio.

Da quanto esposto deriva la logicita’ della conclusione della Corte di merito relativa alla non incidenza dell’accertamento in questione sulla decisione in ordine alla sussistenza dei denunziati vizi della merce fornita alla Tomaificio Marchigiano dalla Icaiplast s.p.a..

7. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte costituzionale, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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