Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12025 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, (ud. 20/12/2016, dep.16/05/2017),  n. 12025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5670/2016 proposto da:

GENERALI ITALIA S.P.A. (già INA ASSITALIA S.P.A.), C.F. (OMISSIS),

nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla

gestione del Fondo di Garazia per le Vittime della Strata, in

persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato

ALBERTO DI CAPUA, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO

GRIMALDI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P., ST.VI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2400/2015 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

emessa e depositata il 23/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/7/2015 il Tribunale di Torre Annunziata ha respinto il gravame interposto dal sig. S.P. in relazione alla pronunzia G. di P. Gragnano n. 1605/11, di condanna al risarcimento dei danni subiti dall’attore sig. St.Vi. in conseguenza di sinistro stradale ascritto all’esclusiva responsabilità del primo, nonchè di accoglimento della domanda di regresso in favore della società Assicurazioni Generali s.p.a. -quale impresa designata per il F.G.V.S. – in relazione alle somme al riguardo versate in favore di quest’ultimo.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società Generali Italia s.p.a. (già Assicurazioni Generali s.p.a.), nella qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con entrambi i motivi la ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli art. 91, 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è manifestamente fondato.

E’ rimasto nel giudizio di merito accertato che il sig. S.C. è stato l’esclusivo responsabile del sinistro avvenuto il (OMISSIS) a (OMISSIS) tra il ciclomotore tg. (OMISSIS), dal medesimo condotto e di proprietà del sig. S.P., sprovvisto di copertura assicurativa per la r.c.a., e l’autovettura Fiat Punto tg. (OMISSIS), condotta dal proprietario sig. St.Vi..

Il sig. S.P. ha gravato d’impugnazione la sentenza di 1^ grado solamente in punto accoglimento della domanda di regresso D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 292, nei suoi confronti spiegata dalla società Assicurazioni Generali s.p.a. – quale impresa designata per il F.G.V.S..

Nel rigettare il gravame il giudice dell’appello, oltre all’appellante S. ha condannato anche l’appellata società Assicurazioni Generali s.p.a., nella qualità, al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell’appellato ed originario attore St., benchè in tale grado non vi fosse contrapposizione tra i medesimi, avendo la predetta concluso per il rigetto del gravame del S. e la condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite del grado anche in suo favore. Ciò diversamente dal 1^ grado di giudizio, ove la convenuta società Assicurazioni Generali s.p.a. -nella qualità – aveva in via principale concluso per il rigetto della domanda dello St., tant’è che il giudice di prime cure l’ha condannata al pagamento, in solido con il S., delle spe99e del giudizio di 1^ grado e l’odierna ricorrente non ha interposto impugnazione al riguardo.

Poichè la declaratoria de qua è stata dal giudice dell’appello espressamente limitata alle spese di lite del grado (senza procedere ad una globale considerazione delle spese di lite del giudizio di merito estendentesi pure a quelle del giudizio di 1^ grado, avendo confermato anche sul punto la gravata sentenza), e fondata al riguardo sul principio della soccombenza, emerge evidente l’erroneità della pronunzia del giudice del gravame sul punto.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, solamente se fa propria la posizione di uno dei contendenti e assume attiva posizione di contrasto verso l’altro, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull’interesse ad intervenire, che peraltro, se ritenuto dal giudice del merito – con accertamento insindacabile in sede di legittimità – comune ad altre parti, può determinarne la condanna alle spese in solido, anzichè in proporzione all’interesse di ciascuna, come di regola (art. 97 c.p.c., comma 1) (cfr., Cass., 23/7/1997, n. 6880).

Orbene, nel condannare l’odierna ricorrente al pagamento delle spese del giudizio d’appello in favore dello St., pur in assenza (in tale grado) di posizione di contrasto spiegata dalla medesima nei confronti di quest’ultimo, il giudice del gravame ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima va pertanto disposta la cassazione in relazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 1, disponendosi, attese le ragioni della decisione, la compensazione tra la società Assicurazioni Generali s.p.a. (ora Generali Italia s.p.a.) – nella qualità – e lo St., delle spese del giudizio di gravame.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo a carico dell’intimato S. e in favore della ricorrente, mentre ne va disposta la compensazione tra quest’ultima e l’altro intimato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e decidendo nel merito compensa le spese del giudizio di appello tra la società Assicurazioni Generali s.p.a. (ora Generali Italia s.p.a.) – nella qualità – e lo St.. Condanna l’intimato S. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della ricorrente. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra quest’ultima e l’altro intimato.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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