Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12025 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 10/06/2016), n.12025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25521/2014 proposto da:

ANAS SPA, (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso

lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO, che la rappresenta

e difende giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRAZIA ANNA RIZZI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 336/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

3/04/2014, depositata il 30/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Fabio Massimo Cozzolino difensore della ricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 30 aprile 2014, la Corte di Appello di L’Aquila confermava la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva accertato la nullità del termine apposto al primo dei vari contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra D.V. e l’ANAS s.p.a. relativo al periodo dal 3 dicembre 203 al 1 marzo 2004, dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dalla stipula del detto contratto e condannato la società a riammettere in servizio il lavoratore; la riformava, in accoglimento dell’appello incidentale del lavoratore, laddove aveva determinato l’indennità L. n. 183 del 4 novembre 2010, ex art. 32, comma 5, in 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto stabilendo in nove mensilità la misura di detta indennità oltre accessori dalla scadenza dell’ultimo contratto a termine stipulato.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’ANAS s.p.a. affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il D..

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’11 maggio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

Indi, è stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data 22 aprile 2016 in sede sindacale.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante dell’ANAS S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in esame dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, dichiarando il D. di rinunciare all’azione ed ai diritti di cui alla presente controversia e la società di procedere all’assunzione a tempo indeterminato del predetto.

Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara cessata la materia del contendere.

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014).

Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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