Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12025 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. II, 06/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 06/05/2021), n.12025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22382-2019 proposto da:

J.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANNA MORETTI, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in MILANO, P.zza

SANT’AGOSTINO 24;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza 758/2019 della CORTE d’APPELLO di MILANO

depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

J.B. proponeva appello avverso l’ordinanza del 17.7.2017 del Tribunale di Milano, con la quale era stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria.

All’udienza del 25.9.2018 l’appellante aveva riferito di essere cittadino del (OMISSIS) ((OMISSIS)), di etnia (OMISSIS) e di religione (OMISSIS); che in (OMISSIS) il padre voleva ucciderlo perchè la donna che aveva sposato non gli era gradita; di avere in (OMISSIS) una moglie e due figlie; di essere giunto in Italia attraverso la Libia nel dicembre 2014; che stava lavorando come guardia giurata e che il datore di lavoro era intenzionato ad assumerlo a tempo indeterminato.

Con sentenza n. 758/2019, depositata in data 19.2.2019, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello. In particolare, la Corte territoriale riteneva che le vicende narrate dal richiedente evidenziassero una natura sostanzialmente privatistica, legata a un timore soggettivo per la propria incolumità, rapportato a problemi con il padre, sfociati in violenza domestica a causa del matrimonio del ricorrente con una donna di religione cristiana al padre sgradita, senza riscontri obiettivi che consentissero di ritenere che se il richiedesse fosse ritornato nel Paese d’origine avrebbe corso un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c) (condanna a morte o esecuzione della pena di morte; tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato). Quanto all’ipotesi di cui alla citata lett. c), la Corte d’Appello precisava che la dimensione individuale del giudizio di ammissibilità alla protezione sussidiaria poteva venire meno, in via eccezionale, là dove nel Paese d’origine il conflitto armato fosse caratterizzato da un livello di violenza indiscriminata talmente elevato e generalizzato da far ritenere che la semplice permanenza nel suddetto Paese esponesse l’individuo alla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona. Nella fattispecie, con riferimento al luogo di provenienza, si rilevava che correttamente il Tribunale avesse precisato come il nuovo Presidente del (OMISSIS), B., avesse dato messaggi di tolleranza e di democraticità. Anche la domanda di protezione umanitaria non poteva essere accolta, in quanto la situazione personale narrata dall’appellante, caratterizzata da un contesto legato a meri motivi privatistici (circoscritti all’interno della famiglia) non faceva emergere elementi tali da far ritenere sussistente in concreto una situazione di vulnerabilità individuale apprezzabile ai fini della rappresentazione di esigenze di carattere umanitario. Anche l’inserimento lavorativo nel Paese ospitante non poteva, di per sè, valere ai fini dell’accoglimento della richiesta forma di protezione.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione J.B. sulla base di due motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (la) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 8 per non avere la Corte acquisito informazioni sulla situazione del Paese di provenienza e avere respinto l’atto di appello solo per la natura privatistica della vicenda posta alla base della fuga dal Paese d’origine” Osserva il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare se, pur in presenza di minaccia di danno grave a opera di soggetto non statuale D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 5 lo Stato d’origine fosse in grado di offrire adeguata protezione al richiedente. La Corte di merito avrebbe dovuto approfondire se il pericolo rappresentato fosse confortato dalle fonti, considerato che è fatto notorio la rilevanza dei rapporti parentali in Africa, dove la discriminazione da parte della famiglia assume un valore ben diverso da quello occidentale e comporta un isolamento sociale, corrispondente a una grave forma di violenza psicologica.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – La censura si compone, invero, di generiche deduzioni volte, da un lato, a richiedere la rivalutazione del merito della decisione in ordine al diniego delle domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal ricorrente e, dall’altro, ad un nuovo scrutinio del giudizio di credibilità del racconto della vicenda del richiedente posta a sostegno delle domande protettive qui di nuovo in esame.

Sotto il primo profilo, va osservato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 11863 del 2018), in tema di ricorso per cassazione, la deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012. Detto altrimenti, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr., Cass. n. 29404 del 2017).

La parte ricorrente ha formalmente allegato, nella rubrica del primo motivo di censura, un vizio di motivazione, declinato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, richiedendo, tuttavia, una rivalutazione del giudizio di merito già espresso dai giudici della prima fase giudiziale e comunque non sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti, nella specie tutt’altro che ricorrenti, individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha evidenziato che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, denota una riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del 6 semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014).

1.3. – Ciò posto, si osserva che (anche a voler superare il profilo della estrema genericità delle allegazioni contenute nel primo motivo di censura, in relazione al dedotto vizio argomentativo, che già di per sè dovrebbe condurre ad una declaratoria di irricevibilità delle censure così prospettate) non possa prescindersi dalla preliminare osservazione circa l’adeguatezza e completezza della motivazione impugnata, le cui argomentazioni, in ordine alle tre diverse forme di protezione richieste, hanno spiegato la manifesta infondatezza delle domande di tutela, per l’affermata mancata ricorrenza dei presupposti applicativi della disciplina relativa allo status di rifugiato e di quella posta a tutela della protezione sussidiaria ed umanitaria. Orbene, a fronte di questa adeguata e corretta motivazione, il ricorrente contrappone doglianze (peraltro genericamente formulate, come sopra già evidenziato) rivolte solo ad un nuovo scrutinio degli elementi di prova acquisiti alla cognizione dei giudici del merito, prospettando, così, censure che si pongono ben al di là del perimetro delimitante il giudizio di legittimità rimesso alla cognizione di questa Corte.

1.4. – Sotto altro profilo, il ricorrente richiede una nuova valutazione della credibilità del racconto del richiedente, declinando, sul punto, vizio di violazione di legge. Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 3340 del 2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.

1.5. – Sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenderebbe una inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perchè non dedotto nel senso sopra chiarito e perchè comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni, che, invece, è inibito al giudice di legittimità.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 per avere la Corte d’Appello omesso un esame completo sulla posizione lavorativa del ricorrente, inclusa la proroga del contratto di lavoro al 30.6.2019 – nonostante puntualmente allegata Omesso esame sulla situazione generale del (OMISSIS) e della Libia anche al fine della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria – Omessa comparazione tra il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia e la situazione generale del Paese d’origine e/o di transito in cui lo stesso dovrebbe fare ritorno”.

2.1. – Il motivo è anch’esso inammissibile.

2.2. – La censura si articola, come già avvenuto in relazione al primo motivo di doglianza, in una serie di disarticolate e generiche richieste di rivisitazione del merito della decisione, deducendo, a tal fine, per un verso, il vizio di insufficienza e di contraddittorietà della motivazione (che, come detto, non è più declinabile alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e, per altro verso, vizio di violazione di legge, in ordine alla presunta mancata applicazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, che avrebbe dovuto condurre ad un diverso scrutinio nella valutazione delle condizioni interne del paese di provenienza del richiedente protezione.

2.3. – Non può essere dimenticato che il nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014).

2.4. – Ciò detto, non può sfuggire come, nel caso in esame, la doglianza proposta dal ricorrente non abbia in alcun allegato il “fatto storico” decisivo (dal cui omesso esame sarebbe disceso il vulnus alla tenuta argomentativa della motivazione impugnata) limitando, sul punto, solo a dolersi (peraltro, anche in questo caso, altrettanto genericamente) dell’erroneità del merito della decisione, sempre in relazione al profilo della credibilità delle dichiarazioni del richiedente ed a quello delle condizioni interne del paese di provenienza dell’asilante. Nè può ritenersi apprezzabile ed idonea a superare il vaglio di ammissibilità di questo giudizio di legittimità l’ulteriore censura articolata in merito alla mancata attivazione dei poteri istruttori del giudice del merito. Ed invero, la censura si presenta, nella sua articolazione, espressa in termini, all’evidenza, generici, non specificando i profili di indagine ove si sarebbe dovuto esplicare il potere istruttorio officioso e peraltro cozza contro l’ulteriore evidenza della corretta allegazione da parte dei giudici del merito delle fonti di conoscenza internazionale consultate, anche per le valutazioni inerenti le condizioni interne del paese di provenienza del richiedente.

3. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare a controparte le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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