Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12024 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

C.S., con domicilio eletto in Roma, via Lucrezio Caro n.

38, presso l’Avv. Lucio Sgroi, rappresentato e difeso dall’Avv.

Sortiero Antonio come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto depositato in data 25 febbraio 2010 nel

procedimento n. 299/2009 V.G. promosso ai sensi della L. n. 89 del

2001;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 28 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.S. ricorre per cassazione contestando la pronuncia della Corte d’appello di Brescia che ha ritenuto la propria incompetenza e la competenza della Corte d’appello di Roma in ordine alla domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo conseguente all’irragionevole durata di un procedimento svoltosi avanti agli uffici giudiziari di Milano e quindi avanti alla Corte di cassazione.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che il giudizio presupposto si è svolto avanti al Tribunale e alla Corte d’appello di Milano e quindi avanti alla Corte di cassazione, deve essere dichiarata la competenza della Corte d’appello di Brescia, avendo questa Corte, nell’interpretare la disposizione del primo comma della L. n. 89 del 2001, art. 3 secondo cui “La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p. a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata”, affermato che “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato nell’art. 3 D.L., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale In modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede” (Sezioni Unite, sent. n. 6306/2010).

Considerato il tempo in cui si è stabilizzato l’enunciato principio possono essere compensate le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza della Corte d’appello di Brescia e ne cassa la pronuncia declinatoria; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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