Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12024 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 19/06/2020), n.12024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22768-2014 proposto da:

G.G.C., domiciliato ope legis presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

SALVATORE CITTADINO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei

Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrente –

nonchè contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.(già SERIT SICILIA S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 610/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/07/2014 R.G.N. 1056/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza pubblicata il 4.7.2014, la Corte di Appello di Catania ha respinto l’appello proposto da G.G.C., avverso la sentenza del tribunale che, revocando parzialmente la cartella opposta, aveva rideterminato il credito vantato dall’Inps;

Che contro la sentenza il G. propone ricorso per cassazione, sostenuto da quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Inps, anche per conto della società di cartolarizzazione dei crediti; che SERIT SICILIA s.p.a. è rimasta intimata;

che il PG non ha formulato richieste;

che, in vista dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, in via preliminare deve darsi atto che con l’atto di rinuncia, depositato prima dell’Adunanza camerale, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

che l’atto di rinuncia è stato notificato, in via telematica, all’INPS e alla SERIT SICILIA s.p.a.;

che la rinunzia ritualmente notificata, come nella fattispecie, alla controricorrente (e alla intimata SERIT) ai sensi dell’art. 390 del codice di rito, produce l’estinzione del procedimento, poichè, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 7535/2019; Cass. nn. 3971/2015; 9857/2011; 21894/2009); che “l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle hpese, stabilendo l’art. 391 c.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese” (cfr. Cass. ord. n. 7535, cit.);

che sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., per dichiarare l’estinzione del processo;

che le spese possono essere compensate tenuto conto della ratio della definizione agevolata (cfr. Cass. ord. 21154/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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