Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12024 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17742/2014 R.G. proposto da:

A.N.D., elettivamente domiciliato in Roma, via

Sannio n. 61, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Antonio La Corte

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A., C.R., N.O., elettivamente domiciliate

in Roma, via Della Giuliana n. 82, presso lo studio dell’avv. Marco

Livi che li rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 23

maggio 2013;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo;

Letta la sentenza impugnata;

letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 1 aprile 2006 fra N.O., C.A. e C.R., locatrici, e A.N.D., per inadempimento di quest’ultimo.

La corte di merito osserva che “anche a voler prescindere dalla circostanza che il conduttore all’art. 4 aveva assunto l’obbligo di versare il canone di locazione e di far valere azioni ed eccezioni solo dopo il pagamento delle rate scadute, assume carattere dirimente la circostanza che, al momento della stipula del secondo contratto di locazione, si era già verificato il crollo del solaio e che l’ A., aderendo ad un nuovo accordo contrattuale, ha accettato le condizioni del bene nello stato in cui lo stesso si trovava”.

Inoltre ha rilevato che il crollo del solaio si è verificato per fatto imputabile al conduttore, per effetto di lavori eseguiti in costanza di un precedente rapporto locativo intercorso fra le parti e avente ad oggetto il medesimo immobile.

Diritto

CONSIDERATO

Il ricorso non intacca nessuna delle ragioni poste dal giudice d’appello a fondamento della decisione.

Infatti, con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 447-bis e 658 c.p.c. e il vizio di motivazione. Escluso quest’ultimo perchè non più previsto fra i motivi di ricorso, la prima censura si risolve nell’affermare che il tribunale avrebbe accolto la domanda di condanna al pagamento non solo dei canoni dovuti in forza del rapporto di locazione in essere al momento dell’intimazione dello sfratto per morosità, ma anche di quelli relativi a un precedente rapporto locativo. La doglianza, tuttavia, non trova riscontro nella sentenza d’appello, in cui si afferma che il tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento, senza alcun riferimento alla condanna al pagamento dei canoni, tantomeno di quelli relativi al più vecchio rapporto locativo. Il ricorrente non fornisce alcuna indicazione specifica di segno contrario.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1460 e 1575 c.c. e il “travisamento dei fatti”: in sostanza, il ricorrente sostiene che il fatto che egli aveva dedotto come impeditivo della prosecuzione del rapporto non era costituito dal crollo del solaio, bensì dalla comunicazione del Comune del 9 maggio 2006 di sospensione delle autorizzazioni al commercio. Si tratterebbe dunque di un fatto successivo al rinnovo del contratto (mentre il crollo è anteriore). Tuttavia il ricorrente – pur avendo indicato dove reperire, fra la documentazione allegata al fascicolo, tale comunicazione – non ha dimostrato che fosse davvero questa la ragione sopravvenuta dedotta nel giudizio di merito a giustificazione della sospensione del pagamento del canone. Dalla lettura della sentenza d’appello risulta diversamente e il ricorrente ha indicato solamente gli estremi delle comunicazioni amministrative, ma non anche degli atti processuali in cui avrebbe articolato una simile difesa.

Con il terzo motivo si deduce la violazione artt. 1375 e 1460 c.c. e il vizio di motivazione, in quanto la sospensione dei canoni sarebbe stata legittima. La prospettazione del ricorrente contrasta con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand’anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (ex plurimis: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13887 del 23/06/2011, Rv. 618817).

Con il quarto motivo si deduce la violazione artt. 112 e 426 c.p.c. perchè le controparti non avrebbero richiesto la risoluzione del contratto. Anche in questo caso la censura è carente del requisito dell’autosufficienza, risultando in fatto smentita dalla sentenza d’appello e non essendo stata fornita alcuna specifica indicazione degli atti processuali contenenti la domanda giudiziale asseritamente diversa (e minore) rispetto a quella su cui si sono pronunciati i giudici di merito.

Tutti i motivi dedotti sono quindi inammissibili.

Peraltro, il ricorrente non ha articolato alcuna censura in relazione al punto della rinuncia convenzionale alle eccezioni, posta dalla corte d’appello a fondamento della propria decisione, pur insistendo nel giustificare l’omesso pagamento del canone come eccezione di inadempimento.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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