Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12024 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. II, 06/05/2021, (ud. 07/01/2021, dep. 06/05/2021), n.12024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26376-2019 proposto da:

B.O., rappresentato e difeso dall’Avvocato AMERIGA PETRUCCI, per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso la SENTENZA n. 217/2019 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO,

depositata il 7/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/1/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’impugnazione che B.O., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

B.O., con ricorso notificato il 9/9/2019, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, con motivazione apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile ed affetta da contrasto tra affermazioni inconciliabili e senza svolgere alcun approfondimento istruttorio, ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Il richiedente, infatti, era fuggito poichè, durante la riunione di una setta segreta, aveva compreso che alcuni componenti della stessa volevano sacrificarlo per la sua diversa appartenenza religiosa.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, con motivazione apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile ed affetta da contrasto tra affermazioni inconciliabili, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria ritenendo non credibili le dichiarazioni del richiedente ma senza svolgere alcun accertamento sui fatti che il richiedente aveva narrato nè disponendo l’audizione dello stresso.

2.2. In realtà, ha osservato il ricorrente, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Il giudice, in particolare, deve verificare se il richiedente ha svolto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso.

23. D’altra parte, nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, non può darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento per cui è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente.

2.4. Il giudizio sulla credibilità del richiedente, peraltro non può limitarsi alla coerenza delle dichiarazioni ma deve comprendere anche l’accertamento della loro coerenza con le pertinenti informazioni sul paese d’origine.

2.5. In ogni caso, ha proseguito il ricorrente, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente, essendo tenuto a verificare la situazione reale del paese di provenienza. Nel caso in esame, ha osservato il ricorrente, nulla di tutto questo è stato fatto dalla corte d’appello, la quale, pertanto, ha violato le relative norme di legge.

2.6. La corte d’appello, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, oltre a non aver verificato se la vicenda narrata dal richiedente potesse ricadere nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), si è limitata a ritenere, con la generica indicazione delle fonti di informazione utilizzate, che la situazione di violenza indiscriminata fosse riferibile solo al nord-est del Paese, laddove, al contrario, come allegato dal richiedente e dimostrato da tutti i reports internazionali, la (OMISSIS) è caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto interno. La motivazione resa dalla corte è, quindi, apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile ed affetta da contrasto tra affermazioni inconciliabili.

2.7. La corte d’appello, del resto, non ha compiuto,

attraverso l’esercizio del suoi poteri istruttori ufficiosi, un esaustivo esame della situazione socio-politica della (OMISSIS) ed, in particolare, del (OMISSIS).

3. 1. Con il terzo motivo, il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria ritenendo che il richiedente non aveva dedotto una situazione di vulnerabilità personale e che, in ogni caso, non erano stati provati fatti o accadimenti che costituissero motivi umanitari tali da giustificare l’invocata tutela, senza, però, considerare che la condizione di vulnerabilità può dipendere dalla mancanza delle condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita. La (OMISSIS), invece, come emerge da numerose e accreditate fonti internazionali, è un Paese nel quale le condizioni di vita sono precarie, anche dal punto di vista sanitario, con una elevata mortalità infantile ed una bassa speranza di vita, e dove le violazioni dei diritti umani e fondamentali sono costanti e larga parte della popolazione non ha accesso ai servizi pubblici essenziali, all’acqua ed al cibo.

3.2. La corte d’appello, infine, non ha attribuito alcun rilievo, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, alle violenze fisiche e psichiche che il richiedente ha subito durante il suo transito in Libia, dove, come riferito alla commissione territoriale, è stato arbitrariamente arrestato ed è rimasto detenuto per due anni, e alla condizione di vulnerabilità nella quale conseguentemente si trova.

4.1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

4.2. Ai fini della protezione internazionale, infatti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente circa la sua personale esposizione a rischio grave per la vita o la persona, essendo solo in tal caso possibile considerare “veritieri”, se pur sforniti di prova (perchè non reperibile o non richiedibile), i fatti che lo stesso ha narrato (cfr. Cass. n. 16925 del 2018). Il richiedente, invero, è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, ed, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora lo stesso, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 8367 del 2020, in motiv.; Cass. n. 15794 del 2019; conf., Cass. n. 19197 del 2015).

4.3. La valutazione d’inattendibilità del richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 27503 del 2018) che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 33858 del 2019), e cioè, oltre che per mancanza assoluta della motivazione, per motivazione apparente o per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, soltanto per omesso esame di una o più di circostanze (e non delle prove: Cass. SU n. 8053 del 2014), dedotte in giudizio, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una differente ricostruzione dei fatti idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata, dovendosi, per contro, escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 2019).

4.4. Nel caso in esame, la corte d’appello ha ritenuto che la narrazione dei fatti svolta dal richiedente non fosse credibile trattandosi di dichiarazioni generiche, fantasiose e inverosimili (v. la sentenza impugnata, p. 7 e 9), ed ha, pertanto, correttamente escluso, in conformità ai predetti indicatori normativi (tra cui quello, previsto dalla lett. c), secondo il quale i fatti narrati dal richiedente sono considerati “veritieri” solo se le dichiarazioni dello stesso siano ritenute, appunto, “coerenti e plausibili”), che lo stesso fosse soggettivamente credibile.

D’altra parte, a fronte di tale apprezzamento, del quale la corte ha esposto le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, il ricorrente non ha specificamente indicato i fatti storici, principali ovvero secondari, il cui esame, pur se dedotti in giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, nè, infine, la loro decisività ai fini di una diversa pronuncia a lui favorevole, limitandosi, piuttosto, a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio. La valutazione delle prove raccolte, in effetti, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione.

Ed è, peraltro, noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare tanto il riconoscimento dello status di rifugiato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 quanto la concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. a) e b), senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (nella specie neppure dedotta nè accertata) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).

4.5. Le conclusioni non sono diverse per ciò che riguarda la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Premesso che, ai fini del riconoscimento di tale protezione, non vale il principio per cui, quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili, non è necessario un approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 10286 del 2020), rileva la Corte che:

– il riconoscimento di tale protezione presuppone una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, la quale dev’essere accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria;

– il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019);

– la sussistenza di tale presupposto dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020);

– il giudice, però, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

4.6. La decisione impugnata, indicando le fonti in concreto utilizzata ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti (la cui utilizzabilità, pertinenza e attualità non risulta in alcun modo contestata dal ricorrente), ha ritenuto – con apprezzamento non censurato per il mancato esame di uno o più fatti decisivi specificamente dedotti in giudizio (cfr. Cass. n. 23942 del 2020, secondo cui, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5) – che la zona di provenienza del richiedente non è interessata da una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzato.

4.7. La decisione impugnata, indicando le fonti in concreto utilizzata ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, ha ritenuto – con apprezzamento non censurato per il mancato esame di uno o più fatti decisivi specificamente dedotti in giudizio (cfr. Cass. n. 23942 del 2020, secondo cui, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5) – che nello Stato di provenienza del richiedente, pur a fronte di numerosi conflitti, non sussiste una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata.

4.8. D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto – di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019), sempre che siano tali da far ritenere, in termini di certezza e non di mera probabilità, che, nella zona di provenienza del richiedente, per effetto di un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.

5.1. Il terzo motivo è parimenti infondato. La protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

5.2. Nel caso di specie, la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando, in sostanza, che il richiedente non presenta una situazione di effettiva vulnerabilità personale che potesse giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.

Nel caso di specie, però, ciò non è accaduto: il ricorrente, infatti, pur avendone l’onere (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, ancorchè dedotti in giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, nè, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia a lui favorevole.

5.3. Nè, a tal fine, può rilevare il fatto, che la corte d’appello avrebbe omesso di esaminare ancorchè decisivo, costituito dalle vessazioni che il ricorrente aveva subito in Libia, quali emergono dalla riproduzione in ricorso delle dichiarazioni rese sul punto dal richiedente innanzi alla commissione territoriale (p. 42).

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018) costituisce, in effetti, una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Cass. n. 13096 del 2019).

Nel caso di specie, tuttavia, non risulta nè dal ricorso nè dalla sentenza impugnata che il richiedente avesse esplicitamente invocato le violenze subite in Libia quale fatto costitutivo del suo diritto alla protezione umanitaria. Ed è, invece, noto che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001).

6. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

7. Nulla per le spese di lite, in mancanza di un’effettiva attività difensiva da parte del ministero.

8. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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