Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12023 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4376-2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MARSICA 19

(TEL. 06.44233842), presso lo studio dell’avvocato LUCIA CAMPOREALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE SPINAS giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

7, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO PASSARO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVIO DE MURTAS giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 774/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel 1987, S.A. conveniva in giudizio P.A., proponendo nei confronti di questi una domanda di risarcimento dei danni, assumendo di aver acquistato dal convenuto con scrittura privata le quote di una società, di aver emesso a garanzia delle obbligazioni assunte alcuni effetti che erano stati illegittimamente girati a terzi, e di aver scoperto esposizioni debitorie della società occultate dal venditore, per cui le quote acquistate risultavano avere un valore di gran lunga inferiore rispetto al prezzo di acquisto.

La domanda dello S. veniva rigettata in primo grado e in appello.

Il suo ricorso per cassazione veniva invece accolto con sentenza di questa Corte n. 9523 del 1999, che rinviava la causa alla corte d’appello invitandola ad esaminare la domanda di risarcimento danni proposta dall’attore ex art. 1440 c.c. e quindi sotto il profilo del dolo incidente.

Riassunta la causa in appello, anche il secondo giudizio di appello si concludeva con il rigetto della domanda dello S..

Anche il secondo ricorso per cassazione proposto dallo S. veniva invece accolto. La Corte, con sentenza n. 9862 del 2010, cassava la sentenza impugnata in ordine alla mancata ammissione della richiesta consulenza tecnica contabile, così argomentando: “Sono fondati e assorbenti i primi tre motivi del ricorso, nella parte in cui censurano la mancata ammissione della consulenza contabile. Non v’è dubbio, infatti, che “la mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l’indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall’onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati” (Cass., sez. 1, 5 luglio 2007, n. 15219, m. 598314). Tuttavia, quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante. Ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. 1, 5 luglio 2007, n. 15219, m. 598314). E secondo la giurisprudenza di questa corte è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, “quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (Cass., sez. 3, 14 febbraio 2006, n. 3191, m. 590615). Nel caso in esame invece i giudici del merito si sono limitati a rilevare la mancata produzione dello stato patrimoniale della società al momento della cessione delle quote e al momento della successiva scoperta dei debiti occulti; senza considerare che la redazione di una situazione patrimoniale è operazione tecnica, che richiede competenze specifiche nell’analisi e nel coordinamento di documenti contabili”.

La Corte cassava quindi la sentenza impugnata rinviando nuovamente la causa alla corte d’appello di provenienza ed invitandola ad espletare la consulenza tecnica contabile che aveva ingiustificatamente omesso di disporre.

Espletata la consulenza tecnica, la Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 774 del 2013 qui impugnata, per la terza volta rigettava la domanda risarcitoria di S.A. che per la terza volta propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi ed illustrato da memoria.

Resiste P.A. con controricorso, con il quale preliminarmente eccepisce la tardività del ricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

La sentenza qui impugnata, dopo aver riportato quasi integralmente il contenuto della consulenza contabile, ha concluso che essa avesse ritenuto, con valutazione condivisa e recepita dal giudice dell’impugnazione, che sulla base della documentazione esaminata non fosse possibile giungere alla quantificazione del valore economico- patrimoniale della società ceduta al 3.8.1985, data della vendita delle quote tra le parti, e per questo rigettava la domanda risarcitoria dello S. (non essendo emersa la prova che questi fosse stato indotto a concludere il contratto ad un prezzo diverso rispetto a quello che sarebbe stato disposto a pagare se avesse avuto delle corrette informazioni sullo stato patrimoniale effettivo della società le cui quote andava ad acquistare).

Preliminarmente, va detto che il ricorso è stato proposto tempestivamente. Il termine lungo per proporre impugnazione scadeva (ne dà atto lo stesso controricorrente) il 31 gennaio 2015; il 31 gennaio era sabato, quindi il termine è stato prorogato al primo giorno non festivo, ovvero a lunedì 2 febbraio 2015, quando è stata eseguita la notifica del ricorso, in applicazione del disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 4.

Il ricorrente, con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 384 c.p.c., ovvero la nullità del giudizio di rinvio perchè il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto al dictum contenuto nella sentenza di cassazione.

In particolare, ritiene che la corte d’appello avrebbe dovuto, nel quesito da porre al c.t.u., limitarsi a chiedere di ricostruire lo stato patrimoniale della società ceduta sulla base dei documenti in atti, cioè il brogliaccio, consistente nel documento approntato dallo stesso P. per ricostruire il valore delle quote e la situazione patrimoniale della società compravenduta, e gli altri documenti prodotti dallo S. per dimostrarne l’inesattezza, e non avrebbe potuto dire al c.t.u. di apprezzare a sua discrezione la valenza del brogliaccio.

In più, lamenta che, sulla base del quesito mal formulato, il c.t.u. da un canto sia andato a svolgere indagini che esulavano dall’ambito di accertamento consentito (accertando la mancanza dei libri contabili) e dall’altro non abbia adeguatamente considerato le risultanze debitorie prodotte dal ricorrente, perchè non coincidevano con le risultanze del brogliaccio.

Il motivo è infondato.

La Cassazione con la sentenza del 2010 ha imposto al giudice di rinvio di disporre la consulenza contabile, avendo ritenuto giuridicamente errati i motivi per i quali essa non era stata ammessa dalla corte d’appello. Non imponeva però alcun contenuto preciso al quesito da sottoporre al c.t.u.. Si aggiunga che la formulazione del quesito, riportata nella sentenza impugnata, è pianamente leggibile nel senso che il c.t.u., verificata la documentazione di supporto, potrà valutare l’attendibilità del brogliaccio (con ciò intendendosi sia l’appunto del P. che gli appunti e i documenti dello S.) al fine di ricostruire la situazione patrimoniale della società. Nessuna rimessione, quindi, ad un apprezzamento del professionista che non fosse strettamente tecnico.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 perchè essa non avrebbe preso in considerazione ed adeguatamente confutato le varie argomentazioni contenute negli atti difensivi del ricorrente.

Il motivo è infondato.

Nessuna necessità aveva, la corte d’appello ai fini della validità della motivazione, di seguire il percorso logico del ricorrente confutando passo passo le sue osservazioni, ben potendo seguire un proprio percorso del tutto autonomo, ed evidentemente contrastante con la ricostruzione dei fatti dell’attore e fino a pervenire all’opposta conclusione, anche sulla base del recepimento, purchè critico e giustificato, delle risultanze della consulenza tecnica.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 61-62 e 194 c.p.c., nonchè degli artt. 2699 e 2702 c.c., ovvero critica le modalità di redazione della consulenza, puntualizzando che obiettivo della c.t.u. non era quello di verificare che i libri contabili fossero stati tenuti, e che fossero stati tenuti correttamente, ma quello di verificare qual era la reale esposizione debitoria della società, e in particolare se questa fosse stata o meno superiore a quella esposta dal P..

Il motivo rivolge le sue critiche direttamente contro la ctu e per questo solo è inammissibile.

La motivazione della sentenza incorpora larghi stralci della ctu, ma proprio tramite il contenuto degli ampi passi riportati si evincono le ragioni che hanno indotto la corte a rigettare la domanda: in definitiva, tutta la documentazione prodotta non ha consentito di raggiungere un quadro chiaro della posizione debitoria, da un lato il conteggio del P. non era preciso, ma neppure precise erano le critiche che ad esse muoveva lo S. con un suo diverso conteggio, anch’esso privo di attendibilità e supportato di appunti parimenti non obiettivamente verificabili. In mancanza di risultanze contabili coerenti e complete, il consulente ha concluso nel senso, recepito in sentenza, che l’effettiva situazione debitoria e patrimoniale della società le cui quote sono state oggetto di cessione non fosse in concreto ricostruibile, e quindi la domanda risarcitoria dello S. è stata rigettata perchè priva di prova anche del solo presupposto relativo all’acquisto di un bene per un valore significativamente diverso rispetto a quanto rappresentato dal venditore (uno solo dei presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento danni per dolo incidente).

Con il quarto motivo, il ricorrente torna a denunciare l’errato metodo di redazione della c.t.u. sotto il profilo del vizio di motivazione, ovvero sostiene che il consulente non abbia preso in considerazione un fatto decisivo, cioè il brogliaccio redatto dal P., del quale lo S. si era fidato, e il suo contrasto con le ulteriori esposizioni debitorie di cui lo S. aveva avuto contezza solo dopo l’acquisto, quando si era immesso nella gestione della società.

Nella ricostruzione del ricorrente, il c.t.u. non avrebbe dovuto affermare di non essere in grado di ricostruire la situazione contabile al momento della vendita, in mancanza dei libri contabili obbligatori, ma avrebbe dovuto affermare che la situazione patrimoniale rappresentata dal venditore e riprodotta nel brogliaccio non era veritiera, alla luce dell’altra documentazione attestante una maggior esposizione debitoria, prodotta dall’attore in giudizio.

Anche questo motivo è inammissibile, atteso che le critiche sono rivolte verso la c.t.u. e non verso la sentenza e che esiste una adeguata e logica motivazione sul punto.

Con il quinto motivo, infine, il ricorrente lamenta che la corte d’appello, alla quale la cassazione aveva rimesso anche la liquidazione delle spese di lite, abbia errato sul punto, non avendo provveduto a liquidare le spese dei due giudizi di cassazione a carico del P. non ritenendo di gravarlo di spese in quanto questi non vi si era costituito.

Il motivo è assorbito dal rigetto dei motivi precedenti.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso. Liquida le spese in complessivi Euro 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, accessori e contributo spese generali al 15%.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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