Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12023 del 10/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 10/06/2016), n.12023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25517/2014 proposto da:

ANAS SPA, – (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI

8, presso lo studio dell’Avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CADUTI PER

LA RESISTENZA 660, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO

CARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI FERRINI,

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 269/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

20/03/2014, depositata il 30/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Cozzolino Fabio Massimo difensore del ricorrente

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 30 aprile 2014, la Corte di Appello di L’Aquila confermava la decisione del primo giudice che aveva accertato la nullità del termine apposto al primo dei vari contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra M.G. e l’ANAS s.p.a. e relativo al periodo dall’11 dicembre 2006 al 28 febbraio 2007, dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dalla stipula del detto contratto, condannato la società a riammettere in servizio il lavoratore ed al pagamento dell’indennità L. 4 novembre 2010, n. 183, ex art. 32, comma 5, commisurata in 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’ANAS s.p.a. affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il M..

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio dell’11 maggio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

Indi, è stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data 3 maggio 2016 in sede sindacale.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante dell’ANAS S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in esame dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, dichiarando il M. di rinunciare all’azione ed ai diritti di cui alla presente controversia e la società di procedere all’assunzione a tempo indeterminato del predetto. Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara cessata la materia del contendere.

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014).

Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L: 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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