Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12022 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CHEBANCA! s.p.a. (già MICOS s.p.a.), con domicilio eletto in Roma,

via Anapo n. 39, presso l’Avv. Guido Ninni che la rappresenta e

difende unitamente all’Avv. Nardozzi Tonielli Gino, come da procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., fallito, in persona del curatore pro tempore,

con domicilio eletto in Roma, via Baiamonti n. 10, presso l’Avv.

Maria Francesca Caldoro, rappresentato e difeso dall’Avv. Russo

Stefano Maria, come da procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli n. 5751/09

depositato il 29 gennaio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 28 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CHEBANCA! s.p.a. (già MICOS s.p.a.) ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe del Tribunale che ha rigettato l’impugnazione dalla stessa proposta avverso il decreto del giudice delegato che aveva respinto la sua domanda di ammissione al passivo del fallimento di M.G. di un credito derivante da un muto garantito da ipoteca.

Resiste l’intimato fallimento con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione dell’art. 2700 c.c. per avere il Tribunale ritenuto non provata l’erogazione della somma oggetto del mutuo benchè questa risultasse dall’atto pubblico redatto dal notaio è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi. Come risulta evidente dalla motivazione il giudice a quo non ha negato la veridicità dei fatti attestati dal notaio ma ha interpretato l’espressione riportata in sentenza secondo cui “Micos Banca versa alla parte Mutuataria la somma di Euro 117.551,35 di cui la stessa rilascia quietanza” non nel senso dell’attestazione circa il materiale passaggio del denaro avvenuto davanti al pubblico ufficiale ma nel diverso significato di attestazione della dichiarazione delle parti secondo cui il denaro era stato già versato per cui ne veniva data quietanza, e di ciò è prova inequivocabile il rilievo secondo cui l’atto pubblico fa prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rese dalle parti intervenute all’atto ma non della loro veridicità.

Con il secondo motivo si deduce l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel prendere in esame l’eccezione del curatore relativa alla carenza probatoria in ordine all’effettivo versamento della somma mutuata e la contraddittorietà di tale esame alla luce della ritenuta inammissibilità delle eccezioni proposte dal curatore tardivamente costituitosi.

Anche questo motivo è inammissibile in quanto male interpreta la decisione impugnata, posto che il giudice collegiale, che appunto ha negato ingresso a nuove eccezioni, ha chiaramente ripreso le eccezioni ritualmente avanzate dal curatore avanti al giudice delegato, come risulta evidente dal passo motivazionale in cui si riporta quando avvenuto nella fase necessaria dell’accertamento laddove, a fronte della deduzione della banca circa l’erogazione de mutuo, il curatore aveva eccepito che nessuna prova era stata offerta in proposito.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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